Commento al Corano: Sura 4 al-Nisa, “Le Donne”, versetti 1-16

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Commento al Corano: Sura 4 an-Nisāʾ, “Le Donne”, versetti 1-16

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I primi sedici versetti della Sura 4 mostrano immediatamente che il Corano medinese non si limita a proclamare principi spirituali. Regola patrimonio, orfani, matrimonio, poligamia, schiavitù, dote, successione ereditaria e comportamento sessuale, trasformando questi ambiti in materia di obbedienza religiosa.

La sura parte dalla comune origine dell’umanità, ma pochi versetti dopo consente all’uomo fino a quattro mogli e mantiene accanto al matrimonio la categoria di «ciò che le vostre destre possiedono»; assegna alle figlie quote ereditarie che, in determinate configurazioni, sono la metà di quelle dei figli maschi; attribuisce ai mariti quote successorie doppie rispetto alle mogli nelle corrispondenti situazioni; infine prescrive reclusione e punizioni per la fāḥisha, disposizioni che la stessa esegesi classica considera successivamente sostituite da frustate e lapidazione.

Il tratto decisivo non è che il Corano ignori completamente gli interessi di donne, orfani o soggetti patrimonialmente vulnerabili. È che li disciplina all’interno di un ordinamento religioso strutturalmente asimmetrico, nel quale il sesso determina matrimonio, prerogative sessuali, responsabilità familiari e, in importanti casi, quote ereditarie.

Una sola anima non produce uguaglianza giuridica – Corano 4:1

La sura si apre con un richiamo all’origine dell’umanità:

«O uomini, temete il vostro Signore, che vi ha creati da un’unica anima, da essa ha creato la sua compagna e da entrambi ha diffuso molti uomini e donne. Temete Dio, nel cui nome vi rivolgete richieste reciproche, e rispettate i legami di parentela. In verità Dio veglia su di voi.» (Corano 4:1).

L’origine comune di uomini e donne è effettivamente parte del testo. Non ne deriva però una struttura giuridicamente egualitaria.

La stessa sura che riconduce entrambi a una sola origine distinguerà uomini e donne nel matrimonio, nella poligamia, nell’eredità e, più avanti, nell’autorità coniugale. L’unità dell’origine biologico-religiosa e l’asimmetria normativa convivono senza alcuna contraddizione nel sistema coranico.

La tradizione hadithica aggiunge inoltre un’immagine assente dal versetto. In Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 3331, Maometto afferma che la donna è stata creata da una costola e che la parte più storta della costola è quella superiore:

«Se cerchi di raddrizzarla, la spezzerai; se la lasci, rimarrà storta.»

Ṣaḥīḥ Muslim 1468a conserva la medesima formulazione e conclude invitando a trattare bene le donne.

L’esortazione al buon trattamento viene quindi formulata attraverso una rappresentazione della natura femminile come strutturalmente «storta», immagine attribuita direttamente a Maometto nelle due principali raccolte sunnite.

Per il quadro complessivo si veda La donna nell’Islam: cosa dicono Corano, hadith e sharia.

Gli orfani e il controllo dei loro patrimoni – Corano 4:2

Il versetto 2 ordina:

«Date agli orfani i loro beni; non sostituite ciò che è cattivo a ciò che è buono e non consumate i loro beni insieme ai vostri. In verità questo è un grave peccato.» (Corano 4:2).

La norma vieta al tutore di appropriarsi del patrimonio dell’orfano, sostituirne i beni migliori con beni peggiori o assorbirli nel proprio patrimonio.

La tutela patrimoniale viene immediatamente trasformata in obbligo religioso: l’appropriazione dei beni dell’orfano non è soltanto amministrazione disonesta, ma un «grande peccato» davanti ad Allah.

Questo tema conduce direttamente al versetto successivo, perché la gestione delle orfane poteva intrecciarsi con il matrimonio e con il controllo delle loro ricchezze.

Poligamia: due, tre o quattro mogli – Corano 4:3

Il versetto 3 afferma:

«Se temete di non essere equi con le orfane, sposate allora, fra le donne, quelle che vi piacciono: due, tre o quattro. Ma se temete di non essere giusti, allora una sola, oppure le schiave che possedete. Questo è più vicino a non commettere ingiustizia.» (Corano 4:3).

La tradizione di Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 4574, attribuita a ʿĀʾisha, spiega il collegamento con le orfane. Un tutore poteva essere attratto dalla ricchezza o dalla bellezza della propria pupilla e volerla sposare senza corrisponderle una dote equivalente a quella che avrebbe ricevuto da un altro uomo. Se non intendeva trattarla equamente, avrebbe dovuto sposare altre donne.

Questo contesto non limita la poligamia alle famiglie che possiedono orfani. Spiega l’occasione della disposizione; la norma che ne emerge autorizza l’uomo a sposare due, tre o quattro donne.

Ibn Kathīr è esplicito: il passo stabilisce il limite di quattro mogli per l’uomo e richiama la tradizione di Ghīlān ibn Salama, al quale Maometto avrebbe ordinato, dopo la conversione all’Islam, di scegliere quattro delle dieci mogli che possedeva.

La poligamia non è quindi un abuso esterno alla rivelazione che il Corano tenta gradualmente di estinguere. Viene incorporata nella norma: fino a quattro mogli contemporaneamente costituiscono una possibilità lecita dell’uomo musulmano.

Non esiste nel testo una corrispondente poliandria femminile.

Una moglie oppure «ciò che le vostre destre possiedono»

La seconda metà di 4:3 è ancora più significativa:

«Ma se temete di non essere giusti, allora una sola, oppure le schiave che possedete.»

L’espressione mā malakat aymānukum, «ciò che le vostre destre possiedono», appartiene al lessico coranico della schiavitù. Nel contesto matrimoniale Ibn Kathīr la applica esplicitamente alle schiave/prigioniere femminili.

Il suo commento aggiunge un elemento particolarmente importante. Se l’uomo teme di non riuscire a essere equo fra più mogli deve limitarsi a una sola moglie oppure alle proprie schiave; riguardo a queste ultime, secondo Ibn Kathīr, l’uguaglianza di trattamento non è obbligatoria come fra le mogli, ma soltanto raccomandata.

La struttura del versetto è quindi doppiamente asimmetrica: l’uomo può avere più mogli e può inoltre possedere donne in condizione servile; queste ultime non occupano neppure lo stesso livello giuridico delle mogli libere rispetto all’obbligo di equità fra partner.

Corano 4:3 non contiene ancora tutta la disciplina sessuale della concubina. La questione diventa inequivocabile in Corano 4:24, dove il divieto relativo alle donne sposate contiene l’eccezione per «quelle che le vostre destre possiedono», interpretata dalla tradizione islamica in relazione alle prigioniere di guerra.

Per approfondire: Islam e schiavitù e Il Corano e le prigioniere di guerra.

La dote appartiene alla donna – ma dentro lo stesso matrimonio asimmetrico – Corano 4:4

Il versetto 4 dispone:

«Date alle donne le loro doti come dono dovuto; ma se esse, di propria volontà, vi cedono qualcosa di esse, godetene pure con piacere e soddisfazione.» (Corano 4:4).

Ibn Kathīr interpreta niḥla come indicazione dell’obbligatorietà della dote e afferma che l’uomo deve attribuirla alla moglie come suo diritto.

Il diritto patrimoniale è chiaro; altrettanto chiaro è il sistema nel quale opera. La stessa sequenza che obbliga il marito a corrispondere il mahr gli permette fino a quattro mogli e mantiene accanto al matrimonio il possesso di schiave.

La dote dimostra quindi che la donna può possedere beni propri; non dimostra una simmetria dei ruoli matrimoniali che il testo non contiene.

Orfani, maturità matrimoniale e restituzione dei beni – Corano 4:5-6

Corano 4:5 vieta di affidare i beni a coloro che non sono considerati capaci di amministrarli e ordina di provvedere al loro sostentamento.

Il versetto successivo dispone:

«Mettete alla prova gli orfani finché raggiungano l’età del matrimonio; se riconoscete in loro maturità di giudizio, consegnate loro i loro beni. Non consumateli con spreco e fretta prima che crescano.» (Corano 4:6).

Il passaggio patrimoniale non dipende soltanto dall’età matrimoniale: il tutore deve anche riscontrare rushd, maturità o capacità di amministrazione.

Il Corano costruisce così una tutela religiosa dei patrimoni minorili: il tutore mantiene il controllo, valuta la capacità dell’orfano e deve consegnargli il bene quando le condizioni prescritte risultano soddisfatte.

Al tutore ricco viene imposto di non prelevare nulla; quello povero può utilizzare una parte dei beni «secondo il conveniente». La gestione del patrimonio dell’orfano viene quindi sottoposta direttamente alla norma coranica.

Le donne ereditano, ma il figlio maschio prende quanto due figlie – Corano 4:7-11

Corano 4:7 afferma:

«Agli uomini spetta una parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti prossimi, e alle donne spetta una parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti prossimi, sia poco o molto: una parte prescritta.» (Corano 4:7).

Il Corano attribuisce dunque esplicitamente anche alle donne una quota successoria. Il criterio concreto viene però specificato pochi versetti dopo:

«Dio vi prescrive riguardo ai vostri figli: al maschio spetta una quota pari a quella di due femmine.» (Corano 4:11).

Ibn Kathīr intitola senza ambiguità la propria sezione interpretativa: Males Get Two Times the Share of Females for Inheritance. Spiega inoltre la differenza richiamando gli obblighi economici dell’uomo verso familiari e dipendenti.

La giustificazione economica classica spiega la logica interna del sistema; non modifica la regola: quando figli e figlie ereditano insieme nella configurazione indicata da 4:11, la quota del maschio è quella di due femmine.

Non è corretto trasformare questa norma nella formula universale «nel diritto islamico ogni donna eredita sempre metà di ogni uomo». Esistono configurazioni successorie nelle quali le quote seguono rapporti differenti o possono perfino essere uguali.

Ma la delimitazione non salva una parità che il Corano non ha cercato di stabilire: alcune delle relazioni ereditarie centrali sono esplicitamente differenziate in base al sesso.

Il marito eredita il doppio della moglie nelle corrispondenti situazioni – Corano 4:12

La distinzione sessuale compare anche fra coniugi.

Corano 4:12 stabilisce che, se la moglie muore senza figli, il marito riceve metà del suo patrimonio; se vi sono figli, riceve un quarto.

Per la moglie il rapporto è diverso:

«A loro spetta un quarto di ciò che lasciate, se non avete figli; se avete figli, a loro spetta un ottavo di ciò che lasciate.» (Corano 4:12).

La struttura comparativa è quindi:

moglie senza figli → marito: 1/2;

marito senza figli → moglie: 1/4;

moglie con figli → marito: 1/4;

marito con figli → moglie: 1/8.

Lo stesso versetto contiene per alcuni fratelli e sorelle uterini quote uguali, ulteriore prova del fatto che non esiste una formula aritmetica universale «donna = metà uomo».

Esiste però qualcosa di più concreto: il Corano sceglie espressamente quote sessualmente differenti in rapporti fondamentali come figli-figlie e marito-moglie. L’asimmetria non è una deformazione interpretativa successiva: è scritta nelle frazioni del testo.

Una legge ereditaria trasformata nei «limiti di Allah» – Corano 4:13-14

Dopo avere stabilito le quote patrimoniali il Corano dichiara:

«Questi sono i limiti stabiliti da Dio. Chi obbedisce a Dio e al Suo messaggero, Egli lo farà entrare in Giardini sotto i quali scorrono i fiumi, dove rimarrà per sempre. Questo è il grande successo.» (Corano 4:13).

Il versetto successivo rovescia la promessa:

«Chi disobbedisce a Dio e al Suo messaggero e oltrepassa i Suoi limiti, Egli lo farà entrare in un Fuoco, dove rimarrà per sempre; per lui vi sarà un castigo umiliante.» (Corano 4:14).

Le quote ereditarie appena stabilite non sono presentate come convenzioni civili riformabili attraverso una diversa concezione politica della famiglia. Sono ḥudūd Allāh, limiti attribuiti ad Allah, e l’obbedienza viene congiunta esplicitamente all’obbedienza al Messaggero.

Il diritto patrimoniale diventa così parte della fedeltà religiosa: rispettarlo è obbedienza ad Allah e Maometto; oltrepassarne i limiti viene collegato alla punizione escatologica.

Quattro testimoni e reclusione fino alla morte – Corano 4:15

Il versetto 15 passa dalla successione ereditaria alla disciplina sessuale:

«Quanto a quelle delle vostre donne che commettono un’indecenza, chiamate contro di loro quattro testimoni fra voi. Se testimoniano, trattenetele nelle case finché la morte le prenda oppure Dio stabilisca per loro una via.» (Corano 4:15).

Il termine fāḥisha designa un’azione gravemente indecente o turpe. L’esegesi classica rappresentata da Ibn Kathīr interpreta qui il riferimento come zinā, rapporto sessuale illecito.

La disposizione originaria, secondo lo stesso tafsīr, era la reclusione della donna nella propria casa fino alla morte, una volta dimostrato l’atto mediante quattro testimoni.

Ma il Corano stesso lascia aperta una modifica: «oppure Dio stabilisca per loro una via». La tradizione islamica identifica proprio in questa clausola l’annuncio di una pena successiva destinata a sostituire la reclusione.

La «via» aperta da Allah: frustate, esilio e lapidazione

Ṣaḥīḥ Muslim 1690a attribuisce a Maometto la dichiarazione:

«Prendete da me, prendete da me. Allah ha stabilito per loro una via.»

La tradizione prosegue prescrivendo per i non sposati cento frustate e un anno di esilio; per gli sposati cento frustate e lapidazione.

Ibn Kathīr collega direttamente questo materiale alla «via» promessa da 4:15 e afferma che la precedente reclusione fu abrogata dalle disposizioni successive. Ricorda inoltre che la maggioranza dei giuristi considerò per l’adultero sposato operativa la lapidazione senza le cento frustate preliminari, sulla base delle applicazioni attribuite a Maometto.

La «via d’uscita» dalla reclusione fino alla morte non conduce quindi, nella tradizione canonica, alla privatizzazione della sessualità o all’abbandono della pena religiosa. Conduce a un sistema di ḥudūd nel quale compaiono frustate, esilio e lapidazione.

Il versetto della lapidazione che ʿUmar dice di avere recitato ma che non è nel Corano attuale

La questione diventa ancora più problematica in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6830.

Nel celebre discorso attribuito a ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, il secondo califfo afferma che Allah avrebbe rivelato a Maometto il «versetto della lapidazione» e aggiunge:

«Lo recitammo, lo comprendemmo e lo memorizzammo.»

ʿUmar prosegue affermando che Maometto applicò la lapidazione e che i musulmani continuarono ad applicarla dopo di lui. Esprime poi il timore che in futuro qualcuno possa dire:

«Non troviamo il versetto della lapidazione nel Libro di Allah»

e abbandonare così, secondo lui, un obbligo rivelato.

Il problema testuale è evidente: una fonte canonica sunnita attribuisce a uno dei principali Compagni l’affermazione che una disposizione fosse stata rivelata come versetto, recitata e memorizzata, pur non trovandosi nel muṣḥaf coranico oggi recitato.

Non siamo davanti alla semplice abrogazione di una norma il cui testo rimane nel Corano, come accade in altri casi di naskh. La tradizione parla qui di materiale descritto come rivelazione coranica e normativa che non appartiene al testo canonico attuale.

Per approfondire: La lapidazione nell’Islam e I versetti che secondo le fonti islamiche non compaiono nel Corano attuale.

«Punite i due»: Corano 4:16 e le interpretazioni divergenti

Il versetto successivo afferma:

«Quanto ai due fra voi che la commettono, punite entrambi. Se poi si pentono e si correggono, lasciateli stare. In verità Dio accoglie il pentimento ed è Misericordioso.» (Corano 4:16).

Il riferimento dei «due» ha prodotto più interpretazioni nella tradizione.

Al-Ṭabarī conserva opinioni differenti e preferisce la lettura secondo cui si tratta dell’uomo e della donna non sposati che commettono zinā. Registra però anche interpretazioni riferite a due uomini.

Il Tafsīr al-Jalālayn contempla sia adulterio/fornicazione sia rapporto omosessuale maschile e interpreta la punizione iniziale attraverso insulti e percosse con i sandali.

Anche Ibn Kathīr conserva da Ibn ʿAbbās e Saʿīd ibn Jubayr la spiegazione secondo cui l’adhā consisteva nel biasimare, umiliare e colpire con sandali, e riporta da Mujāhid una lettura relativa a due uomini.

Non esiste quindi motivo per trasformare 4:16 in un versetto dal referente perfettamente univoco quando gli stessi tafsīr classici conservano interpretazioni differenti. Il dato comune è però netto: la condotta sessuale classificata come fāḥisha è materia di punizione comunitaria e non viene trattata come scelta privata.

Una norma nel Corano, un’altra nel Corano successivo, un’altra ancora nella Sunna

Corano 4:15-16 costituisce uno dei migliori esempi dei problemi prodotti dalla formazione della norma islamica attraverso fonti sovrapposte.

La sequenza tradizionale è:

Corano 4:15 → reclusione domestica delle donne fino alla morte oppure fino a una futura «via»;

Corano 4:16 → punizione dei due responsabili, con modalità variamente ricostruite dall’esegesi;

Corano 24:2 → cento frustate per fornicatore e fornicatrice;

Sunna → esilio del non sposato e lapidazione dell’adultero sposato;

Bukhārī 6830 → testimonianza attribuita a ʿUmar secondo cui esisteva anche un versetto rivelato della lapidazione, recitato ma assente dal muṣḥaf attuale.

La legge applicabile non può quindi essere ricavata semplicemente aprendo il Corano e leggendo il versetto presente. Occorre sapere quale testo viene considerato abrogato, quale tradizione profetica ne rappresenta la sostituzione e come i giuristi coordinano un versetto coranico conservato con una pena la cui attestazione decisiva si trova negli hadith.

Il caso mostra in forma particolarmente chiara la funzione della Sunna e del naskh: il Corano attuale conserva una pena che l’esegesi dichiara non più vigente, mentre una pena capitale assente dal testo coranico attuale continua a essere considerata parte della legge rivelata classica.

Conclusione

  • La comune origine di uomini e donne in Corano 4:1 non produce uguaglianza normativa. Nella stessa sura il sesso determina prerogative matrimoniali, possibilità poligamiche, quote ereditarie e successivamente autorità familiare.
  • Corano 4:3 rende la poligamia una possibilità legittima dell’uomo fino a quattro mogli. Il contesto delle orfane spiega la rivelazione secondo ʿĀʾisha, ma non restringe il permesso ai soli tutori di orfani.
  • Accanto alle mogli rimane la schiavitù femminile. Ibn Kathīr interpreta «ciò che le vostre destre possiedono» come prigioniere/schiave e afferma persino che l’equità di trattamento richiesta fra mogli non è obbligatoria nello stesso modo nei loro confronti.
  • Le donne ricevono diritti patrimoniali, ma il sistema successorio resta sessualmente differenziato. In Corano 4:11 il figlio maschio riceve quanto due figlie; in 4:12 il marito riceve, nelle situazioni corrispondenti, una quota doppia rispetto alla moglie.
  • Queste quote vengono trasformate in «limiti di Allah». Corano 4:13-14 collega il rispetto delle norme appena stabilite all’obbedienza ad Allah e al Messaggero e la loro trasgressione al castigo.
  • Corano 4:15-16 sottopone la sessualità alla punizione religiosa. La reclusione domestica prevista da 4:15 viene considerata abrogata dalla tradizione, che sviluppa un sistema di frustate, esilio e lapidazione.
  • La lapidazione espone inoltre un problema nella stessa storia del testo coranico. Bukhārī 6830 attribuisce a ʿUmar l’affermazione che il relativo versetto fosse stato rivelato, recitato e memorizzato, benché non compaia nel Corano canonico attuale.

I primi sedici versetti di an-Nisāʾ non descrivono dunque un processo lineare di emancipazione femminile. Costruiscono un ordine religioso nel quale la donna può possedere una dote e ricevere un’eredità, ma l’uomo può avere più mogli, accedere a donne in condizione servile e ricevere in casi centrali quote patrimoniali maggiori; la condotta sessuale viene inoltre sottoposta a controllo comunitario e pena religiosa.

Il dato più significativo è precisamente la trasformazione di queste differenze in legge divina. Non si tratta di consuetudini arabe semplicemente raccontate dal testo: poligamia, successione, matrimonio, patrimonio e disciplina sessuale vengono inseriti nei «limiti di Allah» e collegati all’obbedienza ad Allah e al Messaggero.

E già nei primi sedici versetti emerge un’altra caratteristica fondamentale del sistema: il Corano da solo non basta neppure a ricostruire quale pena debba essere applicata. Una norma viene proclamata, poi considerata abrogata; la Sunna ne fornisce un’altra; e una delle pene più severe del diritto islamico classico viene sostenuta anche attraverso il ricordo di un versetto che, secondo Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sarebbe stato rivelato e recitato ma non si trova nel testo coranico oggi disponibile.

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2 commenti

  1. Non è riportato l’inizio del versetto 3: ” E SE temete di non riuscire ad allevare gli orfani da voi accolti in famiglia, prendetew ALLORA prendete …” Cioè se non vi sono orfani in famiglia, niente poligamia. Dove sbaglio?

    • Sta sbagliando perché si è affidato ad una traduzione sbagliata (immagino quella di Piccard, famosa per gli “errori” accomodanti che tendono a fornire una versione “soft” con cui si asseconda la sensibilità delle persone perbene). In realtà, il versetto si riferisce alle orfane, non agli orfani maschi. Il messaggio del versetto è che, se uno ritiene di non essere in grado di trattare le ORFANE con giustizia, è consigliabile evitare di SPOSARLE. Puoi consultare svariate traduzioni du questo sito andando su “opzioni”: https://previous.quran.com/4

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