Commento al Corano: Sura 65 aṭ-Ṭalāq, “Il divorzio”
La Sura 65 aṭ-Ṭalāq disciplina direttamente il divorzio, il periodo di attesa, l’alloggio delle donne, il mantenimento e la gravidanza. È uno dei capitoli che mostrano con maggiore chiarezza quanto il Corano sia anche testo giuridico e non soltanto devozionale.
Divorziare contando il periodo di attesa – Corano 65:1-2
Il testo ordina che il divorzio avvenga rispettando l’ʿidda, il periodo di attesa, e che questo venga contato con precisione. Le donne non devono essere espulse dalle case né andarsene, salvo in caso di “evidente indecenza”.
Alla fine del termine l’uomo deve scegliere se trattenerle in modo corretto o separarsene correttamente, chiamando due testimoni giusti.
La procedura non è consiglio spirituale: è regolazione normativa della dissoluzione del matrimonio.
La tradizione hadithica collega questa disciplina a un caso concreto. In Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 5251 Ibn ʿUmar racconta di avere divorziato dalla moglie mentre aveva le mestruazioni; Maometto gli ordina di riprenderla e di attendere il periodo appropriato prima di un eventuale nuovo divorzio. Il report viene collegato alla disciplina dell’ʿidda.
“Forse Allah produrrà qualcosa di nuovo” – Corano 65:1
Il versetto lascia aperta la possibilità di una riconciliazione durante l’attesa. La permanenza nella casa può quindi servire anche a evitare una rottura precipitosa.
Questo elemento protettivo non modifica però la struttura giuridica complessiva: il potere di pronunciare il ripudio resta inserito in un sistema matrimonialmente asimmetrico sviluppato dal diritto islamico.
Chi teme Allah riceverà una via d’uscita – Corano 65:2-3
«Chi teme Allah, Egli gli darà una via d’uscita e gli concederà sostentamento da dove non se lo aspetta.» (Corano 65:2-3).
Nel mezzo della legislazione familiare compare una promessa teologica: l’obbedienza alle regole viene legata alla fiducia nella provvidenza divina.
Il periodo di attesa per chi non ha mestruazioni – Corano 65:4
«Quanto a quelle delle vostre donne che disperano delle mestruazioni, se avete dubbi, il loro periodo di attesa è di tre mesi; e così per quelle che non hanno mestruato. Per le donne incinte il termine è fino a quando partoriscono.» (Corano 65:4).
La frase wa-allāʾī lam yaḥiḍna significa letteralmente “quelle che non hanno mestruato”. L’esegesi classica ha incluso in questa categoria anche ragazze troppo giovani per avere iniziato il ciclo mestruale.
Questo versetto è quindi rilevante nelle discussioni sul matrimonio prepuberale nel diritto islamico classico. Il Corano non ordina di sposare bambine, ma disciplina l’ʿidda di una categoria che i giuristi hanno compreso anche come comprensiva di mogli non ancora mestruate.
Su questo punto il tafsir classico è esplicito. Ibn Kathīr a Corano 65:4 spiega “quelle che non hanno mestruato” come le giovani che non hanno ancora raggiunto l’età delle mestruazioni e assegna loro un’ʿidda di tre mesi, come alle donne in menopausa. L’inclusione delle prepuberi non è quindi un’invenzione di traduttori moderni o di critici dell’Islam.
Alloggio e mantenimento – Corano 65:6-7
Le divorziate devono essere alloggiate secondo le possibilità del marito e non devono essere danneggiate per costringerle. Se sono incinte, devono essere mantenute fino al parto.
Se allattano il figlio, ricevono una compensazione concordata. Il versetto riconosce quindi obblighi economici concreti a carico dell’uomo.
La misura del mantenimento dipende dalle risorse: il ricco spende secondo la propria ricchezza, chi ha poco secondo ciò che Allah gli ha concesso.
Dalla legge familiare alla minaccia contro le città ribelli – Corano 65:8-11
La sura cambia improvvisamente registro e ricorda comunità che avrebbero disobbedito agli ordini di Allah e dei messaggeri, subendo un duro rendiconto e castigo.
Il passaggio collega la normativa appena esposta allo stesso sistema di obbedienza che governa il giudizio delle comunità: la legge non viene presentata come negoziabile.
Sette cieli e altrettante terre – Corano 65:12
«Allah è Colui che ha creato sette cieli e della terra altrettanti.» (Corano 65:12).
Il versetto appartiene alla cosmologia coranica dei sette cieli e aggiunge “altrettante” terre. La tradizione esegetica ha discusso la natura di queste sette terre; il testo non offre una descrizione scientifica delle loro caratteristiche.
Conclusione
La Sura 65 mostra il Corano nella sua funzione giuridica: divorzio, attesa, gravidanza, abitazione e mantenimento vengono regolati direttamente dalla rivelazione.
Il versetto 65:4 è particolarmente importante perché l’esegesi classica ha letto “quelle che non hanno mestruato” anche come ragazze prepuberi sposate e poi divorziate. Questo non va né amplificato oltre il testo né nascosto dietro traduzioni evasive.
Aṭ-Ṭalāq rende evidente che nell’Islam delle fonti il diritto familiare non è una sfera separata dalla religione: è parte della rivelazione e viene sottoposto alla stessa autorità divina che governa giudizio, premio e castigo.





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