Commento al Corano: Sura 4 al-Nisa, “Le Donne”, versetti 1-16
Commento al Corano: Sura 4 an-Nisa, “Le Donne”, versetti 1-16
La Sura 4 si chiama “Le Donne”, ma sarebbe ingenuo aspettarsi un manifesto di uguaglianza moderna. Nei versetti 1-16 il testo parla davvero di donne, orfani, dote, eredità, poligamia e tutela familiare; ma li inserisce dentro un ordine giuridico in cui l’uomo resta il centro della famiglia, la poligamia è ammessa, la schiavitù sessuale è presupposta e la donna riceve quote ereditarie inferiori a quelle maschili.
La Sura 4 an-Nisa, “Le Donne”, versetti 1-16, apre uno dei capitoli più importanti del Corano medinese. Qui la rivelazione non si presenta come spiritualità privata, ma come norma che regola corpi, patrimoni, matrimoni e gerarchie domestiche. È vero che il testo contiene elementi di regolazione sociale — dote alla donna, quote ereditarie stabilite, protezione dei beni degli orfani, limiti numerici alla poligamia — ma questi dati non vanno trasformati in propaganda apologetica: il Corano non emancipa la donna in senso moderno; disciplina una società patriarcale e la colloca sotto l’autorità di Allah.
Una sola anima, ma non uguaglianza moderna
Il versetto 1 si apre con un richiamo alla comune origine dell’umanità: “O uomini, temete il vostro Signore, che vi ha creati da una sola anima, e da essa ha creato la sua sposa, e da entrambi ha diffuso molti uomini e donne. Temete Allah, nel nome del quale vi chiedete gli uni agli altri, e rispettate i legami di parentela. In verità, Allah veglia su di voi.” (Corano 4:1).
Questo versetto viene spesso citato dall’apologetica islamica per sostenere che l’Islam riconoscerebbe pienamente la pari dignità ontologica della donna. Il dato testuale va riconosciuto: uomini e donne vengono ricondotti a una medesima origine umana. Ma da questo non discende, nel Corano, una parità giuridica, familiare o sociale nel senso moderno. La stessa sura, pochi versetti dopo, stabilisce quote ereditarie diseguali, ammette la poligamia maschile e presuppone il possesso di schiave.
La tradizione hadithica, inoltre, affianca a questa origine comune l’immagine della donna creata da una costola. In Sahih al-Bukhari 3331, Maometto paragona la donna alla costola e ammonisce l’uomo a trattarla con riguardo, perché se prova a raddrizzarla la spezza. In Sahih Muslim 1468a, il medesimo motivo viene usato per spiegare la natura femminile dentro una cornice di fragilità e asimmetria.
Anche qui bisogna evitare due errori opposti. Non si deve negare che il Corano parli di una comune origine umana; ma non si deve nemmeno fingere che questo equivalga a una dottrina egualitaria. Nel sistema islamico classico, l’origine comune non cancella la gerarchia. La donna è umana, destinataria di doveri e diritti, ma non è posta sullo stesso piano dell’uomo nella famiglia, nell’eredità, nella testimonianza e nella sessualità. Per un quadro più generale si veda anche l’approfondimento su la donna nell’Islam.
Gli orfani e il problema della gestione patrimoniale
Il versetto 2 introduce il tema degli orfani: “Date agli orfani i loro beni, non scambiate il cattivo con il buono e non mangiate i loro beni insieme ai vostri. In verità, questo è un grande peccato.” (Corano 4:2).
Il contenuto etico-sociale è reale: il Corano vieta di appropriarsi dei beni degli orfani, di sostituire beni buoni con beni cattivi e di confondere il patrimonio dell’orfano con quello del tutore per trarne vantaggio. Ma anche qui il dato va collocato nel contesto. La protezione dell’orfano non apre a una visione moderna dei diritti individuali: viene inserita dentro un ordine familiare e patrimoniale governato da tutori maschi, parentela, matrimonio e legge religiosa.
La Sura 4 torna più volte sugli orfani perché la comunità medinese doveva regolare patrimoni, vedove, minori e famiglie segnate da conflitti e guerre. Il Corano non parla in astratto: interviene su una società concreta, tribale, patriarcale e segnata dalla necessità di redistribuire beni, mogli, figli e tutele dentro la nuova comunità islamica.
Poligamia, orfane e giustizia maschile
Il versetto 3 è uno dei testi più citati sulla poligamia islamica: “Se temete di non essere giusti verso le orfane, allora sposate quelle donne che vi piacciono: due, tre o quattro. Ma se temete di non essere giusti, allora una sola, oppure ciò che le vostre destre possiedono. Questo è più vicino a non commettere ingiustizia.” (Corano 4:3).
Il versetto nasce nel contesto della tutela delle orfane, ma diventa la base classica della poligamia maschile fino a quattro mogli. L’uomo può sposare due, tre o quattro donne, a condizione di temere Allah e di poter esercitare giustizia. Se teme di non essere giusto, deve limitarsi a una sola moglie, oppure a ciò che la sua destra possiede, cioè le schiave.
Un hadith di Sahih al-Bukhari 4574, attribuito ad Aisha, collega il versetto a uomini che avevano sotto tutela orfane dotate di beni o bellezza e volevano sposarle senza dare loro una dote adeguata. La rivelazione avrebbe quindi ordinato di trattarle con giustizia oppure di sposare altre donne.
Questo contesto è importante perché impedisce una lettura caricaturale: il versetto non nasce semplicemente come licenza sessuale senza cornice, ma come regolazione di una situazione sociale. Tuttavia, la regolazione resta patriarcale. Il soggetto attivo è l’uomo; sono le donne a essere sposate, distribuite, contate, valutate in rapporto alla giustizia maschile e alla gestione del patrimonio.
L’apologetica moderna insiste sul fatto che il Corano avrebbe limitato una poligamia illimitata e l’avrebbe subordinata alla giustizia. È vero che il testo pone un limite numerico e una condizione. Ma questo non lo trasforma in un manifesto di uguaglianza. La poligamia resta concessa all’uomo, non alla donna; la giustizia viene misurata dentro una struttura in cui l’uomo può avere più mogli e, oltre a esse, può disporre delle schiave. La questione non è se il versetto abbia regolato una pratica già esistente; la questione è che l’ha mantenuta dentro la rivelazione.
“Ciò che le vostre destre possiedono”: la schiavitù dentro la norma
La parte finale del versetto 3 è decisiva: “Ma se temete di non essere giusti, allora una sola, oppure ciò che le vostre destre possiedono.” (Corano 4:3).
L’espressione coranica indica gli schiavi e, in questo contesto, soprattutto le schiave. Il testo non abolisce la schiavitù, non la denuncia come male assoluto, non la presenta come istituzione da superare. La presuppone e la disciplina. Questo è uno dei punti in cui la lettura apologetica moderna entra in crisi: si può discutere se l’Islam abbia incoraggiato alcune forme di manomissione o raccomandato il buon trattamento degli schiavi; ma non si può sostenere seriamente che il Corano abbia abolito la schiavitù.
La questione diventerà ancora più esplicita in Corano 4:24, dove le donne sposate sono proibite “eccetto quelle che le vostre destre possiedono”. La tradizione islamica classica ha collegato quel passo alle prigioniere di guerra, disponibili sessualmente ai loro padroni dopo la cattura. Per approfondire il tema si vedano gli articoli su Islam e schiavitù, sulla schiavitù nell’Islam e sulle prigioniere di guerra nel Corano.
Qui la regola dell’onestà intellettuale è semplice: il Corano può contenere norme di contenimento, obblighi patrimoniali e inviti alla giustizia; ma ciò non cancella il fatto che la schiavitù resti compatibile con la legge rivelata. La liberazione dello schiavo può essere meritoria, ma l’istituto non viene dichiarato illecito. Il problema non è un abuso successivo dell’Islam: è una possibilità prevista dal sistema.
La dote alla donna: tutela o contratto patriarcale?
Il versetto 4 stabilisce: “Date alle donne le loro doti come dono dovuto; ma se esse, di buon grado, ve ne cedono una parte, allora consumatela pure, con piacere e beneficio.” (Corano 4:4).
Il versetto impone all’uomo di dare alla donna la dote matrimoniale. Anche questo è un dato reale: la dote non è presentata come facoltativa, ma come diritto della donna. In una società patriarcale, stabilire che la dote appartenga alla donna e non semplicemente alla sua famiglia può rappresentare una forma di tutela patrimoniale.
Ma questa tutela non va trasformata in retorica emancipatrice. La dote resta dentro un contratto matrimoniale asimmetrico, in cui l’uomo assume il ruolo di marito, mantenitore e autorità familiare. Il Corano riconosce un diritto economico alla donna, ma non mette in discussione la struttura patriarcale complessiva. Ancora una volta, il testo regola il sistema, non lo rovescia.
Gli incapaci, i tutori e il controllo dei beni
Il versetto 5 dice: “Non date agli incapaci i vostri beni, che Allah ha posto per voi come sostegno; provvedete loro da essi, vestiteli e rivolgete loro parole convenienti.” (Corano 4:5).
Il testo parla della gestione patrimoniale di coloro che non sono ritenuti capaci di amministrare i beni. Il versetto 6 aggiunge: “Mettete alla prova gli orfani finché raggiungano l’età del matrimonio; se allora riscontrate in loro maturità, consegnate loro i loro beni. Non consumateli con spreco e in fretta prima che crescano. Chi è ricco si astenga; chi è povero ne prenda secondo ciò che è riconosciuto come conveniente.” (Corano 4:6).
Il Corano impone al tutore di non divorare i beni dell’orfano e di restituirli quando questi raggiunge maturità. È una norma di protezione, ma inserita dentro un sistema in cui la capacità giuridica è valutata da chi detiene il controllo. La tutela dell’orfano, dunque, convive con una struttura di dipendenza: il minore non è autonomo, il tutore amministra, verifica, trattiene e consegna.
Eredità: alle donne una quota, ma non uguale
I versetti 7-10 introducono il tema dell’eredità. Il versetto 7 afferma: “Agli uomini spetta una parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti; e alle donne spetta una parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti, che sia poco o molto: una parte stabilita.” (Corano 4:7).
Questo passaggio va letto con precisione. Il Corano riconosce alle donne una quota ereditaria stabilita, e questo non va negato. Ma il riconoscimento di una quota non equivale a parità. Il versetto 11 chiarisce infatti la proporzione: “Allah vi raccomanda riguardo ai vostri figli: al maschio spetta quanto la parte di due femmine.” (Corano 4:11).
La formula è inequivocabile: in quel caso, il figlio maschio riceve il doppio della figlia femmina. L’apologetica islamica spiega spesso questa differenza con gli obblighi economici dell’uomo: il maschio eredita di più perché deve mantenere la famiglia, pagare la dote e sostenere le responsabilità economiche. Anche ammesso questo quadro, il punto resta: l’uguaglianza non è il criterio del testo. Il criterio è una divisione funzionale dentro una società patriarcale, dove ruoli, obblighi e autorità sono differenziati per sesso.
Il versetto 8 aggiunge una norma di cortesia sociale: “Quando alla divisione sono presenti parenti, orfani e poveri, date loro qualcosa da essa e rivolgete loro parole convenienti.” (Corano 4:8).
Il versetto 10 ammonisce poi duramente contro chi consuma i beni degli orfani: “In verità, coloro che mangiano ingiustamente i beni degli orfani, non mangiano nei loro ventri altro che Fuoco; e bruceranno in una Fiamma ardente.” (Corano 4:10).
Il tono è tipicamente coranico: una norma patrimoniale viene caricata di minaccia escatologica. Divorare i beni degli orfani non è soltanto un illecito civile; è nutrirsi di Fuoco. L’ordine sociale e il giudizio ultraterreno vengono saldati insieme.
Quote ereditarie e famiglia patriarcale
Il versetto 11 prosegue: “Se vi sono solo donne, più di due, spetta loro due terzi di ciò che egli lascia; se è una sola, le spetta la metà. Ai suoi genitori, a ciascuno dei due, spetta un sesto di ciò che lascia, se egli ha un figlio; se non ha figli e lo ereditano i genitori, alla madre spetta un terzo; se ha fratelli, alla madre spetta un sesto, dopo un lascito che abbia disposto o un debito.” (Corano 4:11).
Il versetto 12 stabilisce ulteriori quote per coniugi e parenti collaterali: “A voi spetta la metà di ciò che lasciano le vostre mogli, se non hanno figli; se hanno figli, a voi spetta un quarto di ciò che lasciano, dopo un lascito che abbiano disposto o un debito. A loro spetta un quarto di ciò che lasciate, se non avete figli; se avete figli, a loro spetta un ottavo di ciò che lasciate, dopo un lascito che abbiate disposto o un debito.” (Corano 4:12).
Questi versetti sono importanti perché mostrano il Corano come testo normativo minuzioso. Non si limita a raccomandare giustizia; stabilisce percentuali, quote, priorità tra debiti, lasciti e parenti. L’eredità diventa parte della legge religiosa.
Ma il quadro resta gerarchico. Il maschio non è semplicemente un soggetto tra altri: è il perno economico e familiare del sistema. La donna riceve, eredita, possiede e può avere diritti patrimoniali, ma dentro una struttura che assegna all’uomo una quota superiore e, più avanti nella stessa sura, una posizione di autorità sulla moglie. Il blocco successivo della Sura 4 arriverà infatti fino al celebre versetto 34, dove gli uomini sono definiti qawwamun sulle donne: responsabili, preposti, sovrastanti o mantenitori con autorità. Si veda il seguito nel commento a Sura 4, versetti 17-34.
I limiti di Allah: obbedienza, Paradiso e Fuoco
Dopo le norme ereditarie, i versetti 13-14 spiegano il senso religioso del sistema: “Questi sono i limiti di Allah. Chi obbedisce ad Allah e al Suo Messaggero, Egli lo farà entrare in Giardini sotto i quali scorrono i fiumi, dove rimarrà in perpetuo: questo è il successo immenso. Ma chi disobbedisce ad Allah e al Suo Messaggero e trasgredisce i Suoi limiti, Egli lo farà entrare in un Fuoco, dove rimarrà in perpetuo; e per lui vi sarà un castigo umiliante.” (Corano 4:13-14).
Questa chiusura è decisiva. Le quote ereditarie non sono presentate come semplice tecnica giuridica, ma come hudud Allah, limiti di Allah. Obbedire alle regole familiari e patrimoniali significa obbedire ad Allah e al Messaggero; trasgredirle significa esporsi al Fuoco e al castigo umiliante.
È qui che si vede la differenza tra una norma civile moderna e la legge coranica. Nel Corano, il diritto di famiglia non è un settore separato dalla fede. Eredità, matrimonio, orfani, dote e sessualità sono parte della sottomissione religiosa. Criticare queste norme, per il musulmano tradizionale, non significa discutere una politica sociale superata: significa toccare i limiti stabiliti da Allah.
Fahisha, quattro testimoni e reclusione delle donne
Il versetto 15 introduce le pene per l’immoralità sessuale: “Quanto a quelle tra le vostre donne che commettono la turpitudine, chiamate a testimoniare contro di loro quattro di voi. Se testimoniano, trattenetele nelle case finché la morte le prenda oppure Allah apra per loro una via.” (Corano 4:15).
Il termine fahisha indica turpitudine, indecenza grave, immoralità sessuale. Il versetto richiede quattro testimoni e prescrive la reclusione domestica delle donne fino alla morte, salvo che Allah apra una diversa via. La formula finale è importante perché la tradizione islamica ha spesso considerato questo versetto superato da norme successive, in particolare Corano 24:2, che prescrive cento frustate per il fornicatore e la fornicatrice.
Ibn Kathir su Corano 4:15 collega la “via” aperta da Allah alle pene successivamente stabilite per gli atti sessuali illeciti. Anche il Tafsir al-Jalalayn su Corano 4:15 interpreta il passo nel quadro delle norme poi sostituite dalle pene coraniche e dalla tradizione sulla lapidazione.
La questione della lapidazione è particolarmente delicata perché la pena non compare come versetto operativo nel Corano attuale. Tuttavia, la tradizione sunnita conserva hadith in cui Umar afferma che il versetto della lapidazione era stato rivelato e che Maometto applicò la lapidazione. In Sahih al-Bukhari 6830, Umar teme che la gente, non trovando più il versetto della lapidazione nel Libro di Allah, abbandoni una pena che egli considera rivelata. Sul sito si veda anche l’approfondimento sulla lapidazione islamica e quello sui passi che, secondo fonti islamiche, mancherebbero dal Corano.
Il dato critico è chiaro: la sessualità femminile viene sottoposta a controllo giuridico e comunitario. La reclusione domestica, i quattro testimoni, le pene successive e il discorso sulla lapidazione mostrano una religione che non lascia la morale sessuale alla coscienza privata. Il corpo diventa materia di legge sacra.
Il versetto 16 e la punizione per i due colpevoli
Il versetto 16 aggiunge: “Quanto ai due tra voi che la commettono, puniteli entrambi; ma se si pentono e si correggono, lasciateli stare. In verità, Allah è Colui che accoglie il pentimento, il Misericordioso.” (Corano 4:16).
Il versetto è discusso nell’esegesi perché il riferimento ai “due” è stato interpretato in modi diversi: alcuni lo collegano all’uomo e alla donna coinvolti nella fornicazione; altri lo hanno collegato anche ad atti omosessuali maschili. Il Tafsir al-Jalalayn su Corano 4:16 menziona adulterio o rapporto omosessuale e parla di punizione con insulti e percosse con i sandali, aggiungendo poi la questione dell’abrogazione con le pene successive.
Il punto non è trasformare un versetto complesso in uno slogan. Il punto è vedere la logica del testo: l’atto sessuale illecito non è trattato come scelta privata, ma come violazione pubblica dei limiti di Allah. Il pentimento può interrompere la punizione sociale, ma solo dentro l’ordine religioso che definisce il peccato, la pena e la correzione.
Questa sezione mostra anche perché la tradizione islamica ha sviluppato una complessa disciplina della sessualità: adulterio, fornicazione, accusa, testimonianza, confessione, gravidanza, pene corporali, lapidazione, frustate, reclusione, pentimento. L’immagine moderna di un Islam ridotto a “spiritualità e misericordia” non regge davanti a questi passaggi. La misericordia esiste, ma opera dentro un sistema penale e morale severo.
Conclusione
I versetti 1-16 della Sura 4 an-Nisa mostrano subito il carattere giuridico e patriarcale dell’Islam medinese. Il testo parte dalla comune origine dell’umanità, ma non arriva a una parità moderna tra uomini e donne. Protegge i beni degli orfani, ma dentro un sistema di tutela maschile. Impone la dote, ma dentro un contratto matrimoniale asimmetrico. Riconosce quote ereditarie alle donne, ma assegna al maschio una parte doppia rispetto alla femmina. Limita la poligamia, ma la mantiene come prerogativa maschile. E, soprattutto, presuppone ancora il possesso di schiave.
La regola da seguire è sempre la stessa: riconoscere ciò che il testo contiene senza regalarlo alla narrazione islamica. Sì, il Corano disciplina abusi patrimoniali, orfani, doti ed eredità. Ma non lo fa in nome dell’uguaglianza moderna. Lo fa costruendo un ordine religioso in cui famiglia, sesso, proprietà e corpo femminile vengono sottoposti ai limiti di Allah.
Questo è il punto che l’apologetica tende a nascondere. L’Islam non appare qui come liberazione della donna, ma come regolazione patriarcale della donna. Non cancella poligamia, schiavitù e gerarchia ereditaria; le organizza. Non separa morale sessuale e diritto; le fonde. Non lascia l’individuo libero davanti alla propria coscienza; lo colloca dentro un sistema di obbedienza, premio e castigo.
La Sura 4 comincia dunque con una promessa di ordine, ma l’ordine che propone non è neutro: è un ordine islamico, maschile, familiare, patrimoniale e penale. Ed è proprio per questo che “Le Donne” è uno dei capitoli più rivelatori del Corano: non perché difenda la donna come soggetto moderno, ma perché mostra come l’Islam classico la colloca dentro la propria architettura giuridica.

Non è riportato l’inizio del versetto 3: ” E SE temete di non riuscire ad allevare gli orfani da voi accolti in famiglia, prendetew ALLORA prendete …” Cioè se non vi sono orfani in famiglia, niente poligamia. Dove sbaglio?
Sta sbagliando perché si è affidato ad una traduzione sbagliata (immagino quella di Piccard, famosa per gli “errori” accomodanti che tendono a fornire una versione “soft” con cui si asseconda la sensibilità delle persone perbene). In realtà, il versetto si riferisce alle orfane, non agli orfani maschi. Il messaggio del versetto è che, se uno ritiene di non essere in grado di trattare le ORFANE con giustizia, è consigliabile evitare di SPOSARLE. Puoi consultare svariate traduzioni du questo sito andando su “opzioni”: https://previous.quran.com/4