Pena di morte in Iran: sharia, impiccagioni e giustizia islamica

La pena di morte in Iran non è un dettaglio secondario della Repubblica islamica. È uno dei suoi strumenti più riconoscibili: tribunali rivoluzionari, accuse religiose e politiche, confessioni contestate, processi opachi, impiccagioni, esecuzioni per droga, omicidio, dissenso, “corruzione sulla terra” e “guerra contro Dio”. Il patibolo iraniano non appartiene a un passato remoto: è pienamente dentro il presente.

Quando si parla di Iran, spesso si preferisce ridurre tutto alla formula generica del “regime autoritario”. È vero, ma non basta. L’Iran non è soltanto una dittatura qualunque: è una Repubblica islamica, nata dalla rivoluzione del 1979 e fondata sull’idea che la legge religiosa possa diventare ordinamento dello Stato. In questo sistema, la pena capitale non è solo repressione politica: è anche il risultato di una struttura giuridica in cui categorie islamiche come qisas, hudud, moharebeh ed efsad-fil-arz possono trasformarsi in sentenze di morte.

Pena di morte in Iran: numeri da regime teocratico

L’articolo originario ricordava i dati del 2015: secondo Iran Human Rights, quell’anno in Iran furono registrate 969 esecuzioni, con 638 condanne capitali per reati di droga, 207 per omicidio, 57 impiccagioni pubbliche, 3 minorenni al momento del reato e 19 donne mandate al patibolo. Era già un quadro spaventoso. Ma oggi quel dato non basta più, perché la macchina della morte iraniana ha continuato a funzionare e, secondo i rapporti più recenti, ha raggiunto livelli ancora più alti.

Secondo il rapporto 2025 di Iran Human Rights ed ECPM, la Repubblica islamica dell’Iran ha eseguito almeno 1.639 persone nel 2025, il numero più alto registrato dal 1989 e un aumento del 68% rispetto alle 975 esecuzioni del 2024. Anche ECPM conferma la stessa cifra e parla di escalation senza precedenti. Amnesty International, nel proprio rapporto globale sulla pena di morte, attribuisce invece all’Iran almeno 2.159 esecuzioni nel 2025, indicandolo come il principale motore dell’aumento mondiale delle esecuzioni registrate.

Le cifre possono variare a seconda dei metodi di rilevazione, delle esecuzioni confermate e della difficoltà di monitorare un sistema giudiziario opaco. Ma il punto politico e morale non cambia: l’Iran è uno dei maggiori esecutori al mondo e la Repubblica islamica usa la pena capitale come strumento di intimidazione sociale, disciplinamento religioso e controllo politico.

Non solo autoritarismo: il ruolo della legge islamica

Il modo più rassicurante per raccontare la pena di morte in Iran è separarla dall’Islam e attribuirla soltanto alla brutalità del regime. È una lettura parziale. Certo, la Repubblica islamica è un sistema politico repressivo, ma il suo codice penale non nasce nel vuoto: usa categorie religiose, richiama la sharia e permette ai giudici di fondarsi su fonti islamiche anche quando la legge codificata non disciplina esplicitamente un caso.

Iran Human Rights, nel suo quadro legislativo sulla pena di morte iraniana, ricorda che molti reati punibili con la morte sono descritti nel Codice penale islamico iraniano, mentre altri, come quelli legati alla droga, derivano dalla legislazione antidroga. Tra le accuse capitali più ricorrenti compaiono omicidio, traffico di droga, stupro, moharebeh, efsad-fil-arz e baghy. Il punto decisivo è che diverse categorie non appartengono a un lessico giuridico laico, ma a un linguaggio religioso-politico islamico: guerra contro Dio, corruzione sulla terra, ribellione contro l’autorità islamica.

Qui l’Islam non resta nel sermone, nella moschea o nella coscienza privata. E non può restarci quando viene applicato nella sua dimensione giuridica. La sharia non è una semplice devozione interiore: è pretesa normativa, disciplina sociale, controllo morale, diritto familiare, diritto penale e ordine politico. Quando l’Islam viene trasformato in Stato, non produce solo preghiere e moschee: produce tribunali religiosi, polizia morale, censura, sottomissione giuridica e, nei casi estremi, patiboli.

È questo il punto che l’apologetica occidentale evita: la Repubblica islamica dell’Iran non è soltanto un abuso politico travestito da religione. È anche il risultato di una lettura istituzionale dell’Islam in cui il sacro entra nel codice penale. E quando il sacro entra nel codice penale, può arrivare fino al cappio.

Qisas: la vendetta trasformata in giustizia

Uno dei pilastri della pena capitale in Iran è il qisas, cioè la ritorsione equivalente: vita per vita, lesione per lesione. È il principio della retribuzione, spesso descritto come “occhio per occhio”. Nel caso dell’omicidio, può significare condanna a morte. In teoria viene presentato come giustizia; in pratica conserva una logica arcaica di vendetta giuridicamente amministrata.

Il qisas è particolarmente rivelatore perché mostra l’ambiguità della Repubblica islamica: lo Stato moderno esegue materialmente la pena, ma la logica di fondo resta quella della ritorsione sacralizzata. La famiglia della vittima può avere un ruolo nella richiesta o nel perdono, il denaro del sangue può entrare nella vicenda, e la vita del condannato finisce dentro un meccanismo in cui diritto penale, vendetta privata e norma religiosa si intrecciano.

Non siamo davanti a un semplice codice laico severo. Siamo davanti a un ordinamento che conserva categorie religiose e tribali dentro una struttura statale contemporanea. Il risultato è una modernità tecnica al servizio di una giustizia premoderna: carceri, fascicoli, tribunali e burocrazia per amministrare una logica di sangue.

Moharebeh: “guerra contro Dio”

Tra le accuse più inquietanti del sistema iraniano c’è la moharebeh, spesso tradotta come “guerra contro Dio” o “inimicizia contro Dio”. Il nome stesso dice tutto: il dissenso, la rivolta o l’opposizione possono essere trasfigurati in colpa sacrale. Non si contesta soltanto lo Stato; si viene presentati come nemici dell’ordine voluto da Dio.

Secondo il quadro legislativo analizzato da Iran Human Rights, l’articolo 279 del Codice penale islamico iraniano definisce il mohareb come chi prende le armi in determinati casi, mentre l’articolo 282 prevede per la moharebeh la pena di morte, pur lasciando al giudice anche altre pene come crocifissione, amputazione o esilio interno. Il lessico e la struttura della norma mostrano chiaramente il problema: la sanzione penale viene collocata dentro una cornice religiosa.

L’effetto politico è evidente: quando il potere si identifica con la religione, chi si oppone al potere può essere descritto non semplicemente come oppositore, ma come nemico di Dio. È qui che il sistema teocratico rivela la sua pericolosità. In uno Stato laico, un dissidente può essere perseguitato da un regime autoritario. In una Repubblica islamica, può essere anche sacralmente demonizzato. La repressione non si limita a dire: “sei contro il governo”. Dice: “sei contro Dio”. E da lì al patibolo il passo diventa più breve.

“Corruzione sulla terra”: l’accusa elastica che può uccidere

Un’altra categoria centrale è efsad-fil-arz, cioè “corruzione sulla terra”. Anche questa formula è molto importante, perché è ampia, suggestiva e pericolosamente elastica. L’articolo 286 del Codice penale islamico iraniano definisce la “corruzione sulla terra” in termini estesi, includendo condotte contro la sicurezza interna o esterna, diffusione di menzogne, disordine economico, distruzione, incendio, diffusione di sostanze pericolose, prostituzione e altri comportamenti considerati gravemente destabilizzanti.

Il problema è proprio questa elasticità. Una categoria del genere permette al giudice e al potere politico di interpretare in modo amplissimo la condotta dell’imputato. Non serve solo contro criminali violenti; può diventare un contenitore giudiziario per colpire oppositori, attivisti, minoranze, dissidenti, voci sgradite e chiunque venga descritto come minaccia all’ordine islamico della Repubblica.

La formula è perfetta per un regime: sembra morale, sembra religiosa, sembra difensiva, ma può funzionare come arma politica. “Corrompere la terra” è un’accusa che ha un’enorme forza simbolica: non indica soltanto un reato, ma una contaminazione dell’ordine voluto dal potere. Quando il potere si considera islamico, la pena diventa purificazione.

Insulto al profeta, apostasia e reati religiosi

Il Codice penale islamico iraniano prevede anche la pena di morte per il sabb-e nabi, cioè l’insulto al Profeta. Secondo Iran Human Rights, l’articolo 262 del Codice penale islamico sanziona con la morte chi insulta il Profeta dell’Islam o altri grandi profeti, e contempla anche accuse rivolte agli imam e a Fatima Zahra. Questo è un punto centrale per capire la distanza tra un ordinamento liberale e un ordinamento confessionale.

In un sistema libero, la critica religiosa, anche aspra, dovrebbe essere protetta dalla libertà di espressione. In un sistema teocratico, invece, l’offesa al sacro può diventare reato capitale. Non è un dettaglio folkloristico: è la trasformazione del dogma in arma penale.

Quanto all’apostasia, essa non è formulata nel codice iraniano nello stesso modo di altri reati, ma il problema resta. Iran Human Rights ricorda che, secondo la sharia, l’apostasia è punibile con la morte e che un giudice può imporre questa pena richiamandosi alle fonti islamiche. Anche qui il punto non è solo giuridico: è politico e culturale. Se lasciare una religione può diventare questione penale, allora non esiste vera libertà religiosa. Esiste soltanto obbedienza sorvegliata.

Su Islamicamentando abbiamo già affrontato il tema dell’apostasia nell’Islam e della critica a Maometto nelle fonti islamiche. L’Iran mostra cosa accade quando certi principi non restano discussione dottrinale, ma diventano architettura dello Stato.

Donne, velo e controllo del corpo

La pena di morte in Iran non può essere separata dal controllo islamico della società, in particolare del corpo femminile. La vicenda di Mahsa Amini, morta nel 2022 dopo l’arresto da parte della polizia morale, ha mostrato al mondo un fatto che molti preferivano ignorare: nella Repubblica islamica, il velo non è un accessorio culturale innocuo, ma parte di un sistema di obbedienza pubblica.

Le donne iraniane che contestano l’obbligo del velo non sfidano soltanto una norma di abbigliamento. Sfidano il cuore simbolico del potere islamico: l’idea che il corpo femminile debba essere disciplinato dalla legge religiosa. Per questo la repressione non è soltanto poliziesca, ma ideologica. Il regime non difende un foulard: difende il proprio diritto di comandare in nome dell’Islam.

Quando una legge religiosa pretende di stabilire come una donna debba vestirsi, muoversi, apparire, parlare e protestare, il confine tra morale privata e coercizione statale è già saltato. La pena capitale, in questo contesto, rappresenta l’estremo della stessa logica: la vita del cittadino non appartiene più pienamente all’individuo, ma al sistema che pretende di giudicarla davanti a Dio e allo Stato.

Minori, donne e minoranze davanti al patibolo

L’Iran è stato più volte criticato per l’esecuzione di persone condannate per reati commessi quando erano minorenni. Questo elemento è particolarmente grave perché viola gli standard internazionali sui diritti dei minori e mostra quanto la logica punitiva possa prevalere sulla protezione dell’infanzia.

Il punto non è soltanto il numero dei casi. Il punto è la mentalità giuridica: se un sistema può arrivare a conservare una condanna capitale per un reato commesso da minorenne, significa che la sua idea di giustizia non è fondata sulla dignità della persona, ma sulla punizione esemplare. La Repubblica islamica non educa, non recupera, non protegge: punisce, intimidisce e manda messaggi alla società.

Il problema riguarda anche donne e minoranze. Nel 2024 l’Alto Commissariato ONU per i diritti umani denunciò oltre 900 esecuzioni in Iran, incluse decine di donne. Nel 2025, secondo il rapporto Iran Human Rights/ECPM, il numero complessivo è salito ancora. Le minoranze etniche e religiose, in particolare comunità già marginalizzate, finiscono spesso dentro un sistema giudiziario in cui la vulnerabilità sociale si somma alla durezza ideologica del regime.

La droga come alibi penale

Una parte enorme delle esecuzioni iraniane riguarda i reati di droga. Questo dato viene spesso usato dal regime come giustificazione: non staremmo parlando di dissidenti o perseguitati politici, ma di criminali comuni. È una difesa debole. Prima di tutto perché la pena di morte per reati di droga è incompatibile con gli standard internazionali che limitano la pena capitale ai “crimini più gravi”, cioè normalmente agli omicidi intenzionali. Poi perché il ricorso massiccio al patibolo non ha risolto il problema della droga in Iran: ha solo prodotto una catena di esecuzioni.

Amnesty International ha segnalato che nel 2025 l’aumento globale delle esecuzioni è stato trainato soprattutto dall’Iran e che molti Stati continuano a usare la pena capitale anche per reati di droga. Questo rivela un paradosso feroce: invece di ammettere il fallimento sociale, economico e politico nella gestione della droga, il regime trasforma i corpi dei condannati in statistiche da esibire.

La repressione diventa propaganda. Il cappio diventa comunicazione politica. L’impiccagione diventa un messaggio: lo Stato islamico controlla, punisce, elimina.

Il patibolo come pedagogia del terrore

La pena di morte non serve solo a eliminare il condannato. Serve a educare gli altri attraverso la paura. In Iran questo aspetto è evidente: il patibolo parla alla società. Dice ai dissidenti di tacere, alle donne di obbedire, alle minoranze di restare al loro posto, ai giovani di non ribellarsi, agli intellettuali di pesare le parole, agli oppositori di sapere fino a dove può arrivare il regime.

In una Repubblica islamica, il terrore giudiziario assume una forma particolare: non si limita alla brutalità dello Stato moderno, ma si riveste di legittimazione religiosa. La morte non viene presentata solo come punizione legale, ma come ristabilimento di un ordine morale violato. È questo che rende il sistema particolarmente pericoloso: il potere politico non dice semplicemente “io comando”, ma “io comando in nome di Dio”.

Quando il boia porta il linguaggio del sacro, la giustizia smette di essere limite al potere e diventa strumento del potere.

La differenza tra critica del regime e odio verso le persone

Criticare la pena di morte in Iran non significa colpire i cittadini iraniani, né i musulmani come persone. Significa criticare un sistema politico e giuridico che usa la religione come fondamento della coercizione statale. La distinzione è fondamentale: le prime vittime della Repubblica islamica sono spesso proprio iraniani, musulmani, ex musulmani, donne, giovani, dissidenti, minoranze religiose ed etniche costrette a vivere sotto un apparato che pretende obbedienza in nome della fede.

Il bersaglio della critica non è l’individuo credente. Il bersaglio è la teocrazia: l’idea che una dottrina religiosa possa diventare codice penale, polizia morale, tribunale rivoluzionario, censura e patibolo.

Conclusione: quando la sharia diventa Stato, il dissenso può finire sul patibolo

La pena di morte in Iran è il volto giudiziario della Repubblica islamica. Non è un incidente. Non è una deviazione temporanea. Non è una stranezza orientale da osservare con imbarazzo diplomatico. È il risultato di un sistema in cui autoritarismo politico e legittimazione religiosa si rafforzano a vicenda.

Il regime iraniano impicca in nome della legge. Ma quella legge è attraversata da categorie islamiche, formule sacrali, accuse elastiche e concetti religiosi trasformati in strumenti penali. Qisas, moharebeh, efsad-fil-arz, insulto al Profeta, apostasia, hudud: non sono parole decorative. Sono pezzi di un linguaggio giudiziario che può decidere della vita e della morte.

La lezione iraniana è brutale: quando l’Islam viene applicato come sistema giuridico e politico, la libertà non viene soltanto limitata. Può essere processata. Quando la sharia diventa codice penale, il dissenso non viene soltanto censurato. Può essere impiccato. E quando il potere politico pretende di parlare in nome di Dio, il patibolo non è più soltanto uno strumento di repressione: diventa liturgia del dominio.


Fonti principali: Iran Human Rights / ECPM, Annual Report on the Death Penalty in Iran 2025; ECPM, Iran: At least 1,639 executions in 2025; Amnesty International, Death Sentences and Executions 2025; Iran Human Rights, Death Penalty According to Iranian Law; Iran Human Rights, Death Penalty in Iran: Legislations and procedures; Refworld, Islamic Penal Code of Iran.