Commento al Corano: Sura 4 al-Nisa, “Le Donne”, versetti 17-34

Commento al Corano: Sura 4 an-Nisāʾ, “Le Donne”, versetti 17-34

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Nei versetti 17-34 della Sura 4 il Corano entra ancora più profondamente nella regolazione della famiglia, del matrimonio, della sessualità e dei rapporti fra uomini e donne. Il testo vieta alcuni abusi contro le mogli e le vedove, protegge la dote femminile e disciplina il matrimonio; contemporaneamente riconosce il possesso di schiave, introduce un’eccezione per le prigioniere sposate, distingue giuridicamente donne libere e schiave e culmina in Corano 4:34 con la qiwāma dell’uomo sulla donna e una sequenza disciplinare applicata al nushūz della moglie.

Questo blocco prosegue direttamente il commento alla Sura 4, versetti 1-16, dove erano già comparsi poligamia, dote, schiavitù, eredità e disciplina della sessualità.

Nei versetti successivi il sistema diventa ancora più esplicito. Non siamo davanti a semplici raccomandazioni spirituali: il Corano stabilisce chi possa essere sposato, quali rapporti di parentela impediscano il matrimonio, quale status possiedano le donne catturate in guerra, come possa sposarsi una schiava e quale posizione occupi il marito rispetto alla moglie.

Pentimento prima della morte – Corano 4:17-18

Il versetto 17 afferma:

«Allah accoglie il pentimento di coloro che fanno il male per ignoranza e che poco dopo si pentono. Ecco da chi Allah accetta il pentimento. Allah è sapiente, saggio.» (Corano 4:17).

Il versetto successivo introduce immediatamente il limite:

«Ma non c’è perdono per coloro che fanno il male e che, quando si presenta loro la morte, gridano: “Adesso sono pentito!”; e neanche per coloro che muoiono da miscredenti. Per costoro abbiamo preparato doloroso castigo.» (Corano 4:18).

Il pentimento non viene quindi presentato come possibilità illimitata indipendente dal momento e dalla condizione dell’individuo. Il testo distingue il pentimento accettabile da quello pronunciato quando ormai sopraggiunge la morte e ribadisce la sorte dei morti nella miscredenza.

Le vedove non possono essere ereditate – Corano 4:19

Il versetto 19 interviene su una pratica riguardante le vedove:

«O voi che credete, non vi è lecito ereditare delle mogli contro la loro volontà. Non trattatele con durezza nell’intento di riprendervi parte di quello che avevate donato, a meno che abbiano commesso una palese infamità. Comportatevi verso di loro convenientemente.» (Corano 4:19).

Il contesto conservato dall’esegesi è significativo. Ibn Kathīr, citando Ibn ʿAbbās e una tradizione riportata da al-Bukhārī, spiega che alla morte di un uomo i suoi parenti maschi potevano rivendicare un diritto sulla vedova: uno di loro poteva sposarla, darla in matrimonio a qualcun altro oppure impedirle di risposarsi.

Il versetto vieta questa appropriazione della donna e proibisce inoltre di opprimerla allo scopo di recuperare ciò che il marito le aveva dato.

Il divieto contiene però un’eccezione:

«a meno che abbiano commesso una palese infamità».

La fāḥisha mubayyina è stata interpretata diversamente nell’esegesi, con riferimenti all’adulterio o ad altre forme di grave comportamento coniugale. Il versetto non formula quindi un divieto assoluto e senza eccezioni di esercitare pressione patrimoniale sulla moglie, ma collega l’eccezione a una sua grave condotta.

La parte finale contiene invece un’esplicita prescrizione di buon trattamento:

«Comportatevi verso di loro convenientemente. Se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un grande bene.»

La tutela è concreta: la vedova non deve essere trattata come patrimonio ereditabile e il marito non deve usare arbitrariamente la propria posizione per recuperare la dote.

Il marito non può riprendersi la dote – Corano 4:20-21

Il versetto successivo rafforza la protezione patrimoniale:

«Se volete cambiare una sposa con un’altra, non riprendetevi nulla, anche se avete dato ad una un’ingente quantità d’oro: il riprendere sarebbe un oltraggio e un peccato evidente.» (Corano 4:20).

Corano 4:21 domanda:

«E come lo riprendereste, dopo che vi siete accostati l’uno all’altra e dopo che esse hanno ottenuto da voi una stretta alleanza?» (Corano 4:21).

Il matrimonio viene qui descritto come un mīthāqan ghalīẓan, un «patto solenne». Anche quando l’uomo decide di terminare quel matrimonio per sposare un’altra donna, non può semplicemente recuperare il mahr già consegnato alla moglie.

Il blocco vieta alcune pratiche patrimoniali contro la donna, ma le inserisce dentro un sistema che continua a distinguere prerogative e status fra i sessi.

Chi non si può sposare – Corano 4:22-23

Corano 4:22 proibisce innanzitutto di sposare le donne precedentemente sposate dai propri padri:

«Non sposate le donne che i vostri padri hanno sposato — a parte quello che è stato. È davvero un’infamità, un abominio e un cattivo costume.» (Corano 4:22).

Il versetto 23 costruisce poi una dettagliata rete di impedimenti matrimoniali:

«Vi sono vietate le vostre madri, figlie, sorelle, zie paterne e zie materne, le figlie di vostro fratello e le figlie di vostra sorella, le balie che vi hanno allattato, le sorelle di latte, le madri delle vostre spose, le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio […] e le spose dei vostri figli nati dai vostri lombi. E vi è vietato avere due sorelle contemporaneamente.» (Corano 4:23).

La parentela rilevante non è soltanto biologica. L’allattamento crea una vera parentela giuridica: una donna che abbia allattato un bambino diventa sua madre di latte e determinate donne della stessa rete diventano conseguentemente non sposabili.

La parentela di latte e il caso dell’allattamento dell’adulto

Proprio perché l’allattamento produce conseguenze matrimoniali, la tradizione islamica dovette affrontare anche casi limite relativi alla possibilità di creare questa parentela in età adulta.

Il caso più famoso è quello di Sālim, conservato in Ṣaḥīḥ Muslim 1453a. Sālim era ormai adulto e la presenza di un uomo adulto nella casa di Abū Ḥudhayfa aveva creato un problema dopo la modifica delle regole sull’adozione. Secondo la tradizione, Maometto disse alla moglie di Abū Ḥudhayfa di allattare Sālim affinché divenisse per lei un parente di latte.

Il caso non deve però essere trasformato in una regola universalmente accettata nell’Islam classico. Le stesse raccolte hadithiche conservano l’opposizione delle altre mogli di Maometto alla generalizzazione dell’episodio: esse considerarono il caso di Sālim una concessione specifica e non accettarono che l’allattamento di qualsiasi uomo adulto producesse automaticamente lo stesso risultato.

La controversia è comunque significativa: una regola coranica sulla parentela da allattamento generò una casistica giuridica capace di discutere persino se e quando un allattamento avvenuto in età adulta potesse modificare i rapporti di accesso e familiarità fra uomo e donna.

Corano 4:24: donne sposate, eccetto le prigioniere

Il versetto 24 contiene uno dei passaggi più problematici dell’intera Sura 4. Dopo l’elenco delle donne proibite, aggiunge:

«E [vi sono proibite] le donne sposate, eccetto ciò che possiedono le vostre destre.» (Corano 4:24).

L’espressione araba è mā malakat aymānukum, «ciò che possiedono le vostre destre», formula coranica riferita alle persone in condizione servile.

Il significato attribuito all’eccezione dall’esegesi classica diventa particolarmente chiaro attraverso il contesto di Awtās.

Ṣaḥīḥ Muslim 1456a riferisce che, dopo gli scontri di Ḥunayn, un esercito musulmano combatté ad Awtās e prese delle donne prigioniere. Alcune di loro avevano ancora mariti fra i politeisti.

I musulmani esitarono ad avere rapporti sessuali con queste donne precisamente perché erano sposate. La tradizione collega a questa situazione la rivelazione:

«E [vi sono proibite] le donne sposate, eccetto ciò che possiedono le vostre destre.»

Muslim spiega quindi che esse divenivano lecite dopo il periodo d’attesa prescritto.

Ibn Kathīr è ancora più esplicito. Interpreta l’eccezione come riferita alle donne acquisite mediante cattura e afferma che diventa lecito avere rapporti con loro dopo aver verificato che non siano incinte. Riporta quindi proprio la tradizione delle prigioniere di Awtās.

La sequenza conservata dalle fonti islamiche è quindi molto difficile da equivocare: donne sposate vengono catturate in guerra; i musulmani esitano ad avere rapporti con loro perché hanno ancora mariti; Corano 4:24 viene collegato a quella situazione; dopo l’attesa richiesta, la precedente condizione matrimoniale non impedisce più il rapporto sessuale con il possessore.

Il consenso della prigioniera non è la categoria giuridica decisiva

È importante formulare il problema senza sovrapporre semplicemente categorie penali contemporanee al linguaggio delle fonti antiche.

Corano 4:24, Ṣaḥīḥ Muslim 1456a e l’esegesi classica non subordinano la liceità del rapporto sessuale con la prigioniera al consenso espresso della donna. Le condizioni discusse sono invece la cattura, il possesso e l’attesa necessaria a escludere una gravidanza precedente.

La categoria che rende sessualmente accessibile la prigioniera nel sistema giuridico tradizionale è quindi il possesso servile, non un nuovo contratto matrimoniale liberamente stipulato fra due persone di pari condizione.

Questo dato è sufficiente senza bisogno di alterare la traduzione o caricare il versetto di termini che esso non utilizza.

Per approfondire si vedano Islam e schiavitù, la schiavitù nell’Islam e l’analisi dedicata alle prigioniere di guerra nel Corano.

Il resto di Corano 4:24: matrimonio, dote e sessualità lecita

Il versetto continua:

«Questo è ciò che Allah vi prescrive. A parte ciò, vi è permesso cercare mogli utilizzando i vostri beni in modo onesto e senza abbandonarvi al libertinaggio. Così come godrete di esse, verserete loro la dote che è dovuta.»

Il Corano distingue quindi fra sessualità lecita e sifāḥ, rapporto sessuale illecito o promiscuo, collegando il matrimonio al pagamento della dote.

Nel medesimo versetto convivono così due differenti categorie attraverso le quali una donna può diventare sessualmente accessibile: il matrimonio e il possesso servile riconosciuto dall’eccezione iniziale.

Se non può sposare una donna libera, può sposare una schiava – Corano 4:25

Il versetto successivo distingue esplicitamente donne libere e schiave:

«E chi di voi non abbia i mezzi per sposare donne credenti libere [sposi] fra ciò che le vostre destre possiedono, fra le vostre giovani donne credenti.» (Corano 4:25).

Il matrimonio deve avvenire con il permesso dei proprietari:

«Sposatele con il permesso della loro gente e versate loro la dote in modo conveniente.»

Il testo richiede inoltre che siano caste e non dedite a rapporti illeciti.

La gerarchia sociale è incorporata direttamente nella norma: la prima possibilità considerata è la donna libera credente; l’uomo che non dispone dei mezzi necessari può ricorrere al matrimonio con una schiava credente.

La schiava può quindi diventare moglie e ricevere una dote, ma non cessa per questo di appartenere a una categoria giuridica distinta dalla donna libera.

Alla schiava metà della pena della donna libera

La seconda parte di 4:25 rende la differenza ancora più esplicita:

«Se dopo il matrimonio commettono un’infamità, abbiano la metà della pena che spetterebbe alle donne libere.»

Il principio è significativo: la pena varia con lo status servile.

Esiste inoltre una conseguenza giuridica interessante. Una pena consistente nella lapidazione fino alla morte non può essere materialmente dimezzata. L’esegesi e la giurisprudenza hanno quindi collegato la «metà della pena» applicabile alla schiava alle pene divisibili, in particolare alla fustigazione, non alla lapidazione.

Questo si collega direttamente ai problemi incontrati nei precedenti versetti 15-16, dove la disciplina coranica della fāḥisha deve essere coordinata con gli hadith relativi alla lapidazione.

Corano 4:25 non elimina dunque la distinzione fra libera e schiava: la utilizza persino per determinare il trattamento penale.

Allah vuole chiarire e alleggerire – Corano 4:26-28

Dopo queste norme il Corano ne fornisce una cornice teologica:

«Allah vuole illuminarvi, mostrandovi il comportamento degli uomini che vissero prima di voi, e accogliere il vostro pentimento. Allah è sapiente e saggio.» (Corano 4:26).

Il versetto 27 contrappone questa volontà divina a coloro che seguono le passioni:

«Allah vuole accogliere il vostro pentimento, mentre coloro che seguono le passioni vogliono costringervi su una china pericolosa.» (Corano 4:27).

Infine:

«Allah vuole alleviare i vostri obblighi, perché l’uomo è stato creato debole.» (Corano 4:28).

La sequenza compare immediatamente dopo una lunga disciplina matrimoniale e sessuale. L’«alleggerimento» non viene definito dal versetto come autonomia individuale, ma come parte della legislazione che Allah afferma di avere stabilito conoscendo la debolezza umana.

Proprietà, violenza e suicidio – Corano 4:29-30

Il versetto 29 passa ai rapporti patrimoniali:

«O voi che credete, non divorate vicendevolmente i vostri beni, ma commerciate con mutuo consenso. E non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi.» (Corano 4:29).

La formula araba wa-lā taqtulū anfusakum può essere compresa sia nel senso di «non uccidete voi stessi» sia, dato l’uso reciproco di anfusakum, come «non uccidetevi gli uni gli altri». L’esegesi islamica ha riconosciuto entrambe le implicazioni, mentre la tradizione hadithica contiene autonomamente una severa condanna del suicidio.

Corano 4:30 aggiunge:

«Chi commette questi peccati per aggressività e ingiustizia, sarà gettato nel Fuoco; ciò è facile per Allah.» (Corano 4:30).

Ancora una volta norma economica, violenza, peccato e castigo ultraterreno appartengono allo stesso ordinamento religioso.

Grandi peccati e colpe minori – Corano 4:31

Il versetto successivo introduce una distinzione destinata ad avere grande importanza nella teologia morale islamica:

«Se eviterete i peccati più gravi che vi sono stati proibiti, cancelleremo le altre colpe e vi faremo entrare con onore.» (Corano 4:31).

Il testo presuppone quindi una differenza fra peccati maggiori e colpe di grado inferiore. La successiva tradizione islamica svilupperà ampiamente la categoria dei kabāʾir, i grandi peccati.

«Non desiderate ciò con cui Allah ha favorito alcuni sugli altri» – Corano 4:32

Il versetto 32 prepara direttamente uno dei temi centrali di 4:34:

«Non invidiate l’eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi: gli uomini avranno ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate. Chiedete ad Allah, alla grazia Sua. Allah in verità conosce ogni cosa.» (Corano 4:32).

L’esegesi conserva un’occasione di rivelazione particolarmente significativa. Ibn Kathīr riporta una tradizione secondo cui Umm Salama avrebbe osservato che gli uomini combattevano mentre le donne non combattevano e che queste ricevevano metà della quota ereditaria maschile; il versetto sarebbe stato rivelato in relazione a questo genere di confronto.

Le tradizioni sull’occasione precisa non sono tutte identiche e l’esegesi interpreta anche «ciò che hanno acquisito» in termini di ricompensa per le opere. Rimane però significativo il collegamento tradizionale fra il versetto e le differenze di ruolo e di eredità fra uomini e donne.

Ancora più importante è la formulazione:

«ciò con cui Allah ha favorito alcuni di voi sugli altri».

Due versetti dopo la stessa struttura ritornerà per spiegare la qiwāma maschile.

Eredità e alleanze – Corano 4:33

Corano 4:33 torna brevemente alla successione:

«A ciascuno abbiamo indicato degli eredi cui spetta parte di quello che lasciano i genitori e i parenti stretti.» (Corano 4:33).

Il versetto menziona anche coloro con i quali erano stati conclusi patti. L’esegesi classica collega questa parte alle forme di alleanza e di successione esistenti nella prima comunità musulmana, successivamente coordinate o superate dalle norme ereditarie stabilite negli altri versetti della sura.

Corano 4:34: «Gli uomini sono qawwāmūn sulle donne»

Il versetto 34 costituisce il punto culminante di questo blocco:

«Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni.» (Corano 4:34).

L’arabo dice:

al-rijālu qawwāmūna ʿalā al-nisāʾ.

Il termine qawwāmūn non dovrebbe essere ridotto a una singola traduzione italiana senza esaminare come sia stato interpretato dalla tradizione. Può comprendere mantenimento, responsabilità e custodia; ma i grandi esegeti classici gli attribuiscono anche un contenuto esplicitamente autoritativo.

Ibn Kathīr spiega che l’uomo è qayyim sulla donna: è il suo capo e colui che esercita autorità su di lei e la disciplina quando devia.

La qiwāma non viene inoltre motivata soltanto attraverso il mantenimento economico. Il versetto fornisce due ragioni:

«a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre»

e:

«perché spendono [per esse] i loro beni».

Ridurre qawwāmūn al solo significato di «uomini che pagano le spese» lascia quindi fuori sia la formulazione completa del versetto sia una parte essenziale della sua interpretazione classica.

Le donne rette e l’obbedienza

Il versetto continua:

«Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato.»

Il termine qānitāt viene interpretato dagli esegeti nel quadro dell’obbedienza e della devozione. Ibn Kathīr lo applica, in questo contesto matrimoniale, anche all’obbedienza della moglie al marito.

Il versetto passa quindi dalla definizione della posizione maschile alla descrizione della moglie retta e subito dopo al problema della moglie della quale si teme il nushūz.

Che cos’è il nushūz?

Il testo afferma:

«Ammonite quelle di cui temete l’insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele.»

La parola nushūz possiede un campo semantico più ampio della semplice «ribellione»: nel contesto matrimoniale può indicare insubordinazione, ostilità, avversione o rottura degli obblighi coniugali.

L’esegesi classica applica frequentemente il nushūz femminile alla disobbedienza della moglie verso il marito. Ibn Kathīr parla della donna che si pone al di sopra del marito, gli disobbedisce, lo evita o manifesta avversione nei suoi confronti.

Il termine va quindi spiegato nel suo contesto, senza ridurlo arbitrariamente a qualsiasi dissenso della moglie ma anche senza cancellare la dimensione dell’obbedienza coniugale presente nell’esegesi tradizionale.

Ammonitele, separatevi nei letti, battetele

La sequenza stabilita dal versetto è progressiva:

«Ammonite quelle di cui temete l’insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele.»

La prima misura è l’ammonimento. La seconda è l’abbandono nel letto. La terza è espressa da wa-ḍribūhunna.

«battetele».

È la lettura dominante dell’esegesi islamica classica.

Ibn Kathīr interpreta il comando come una percossa ghayr mubarriḥ, cioè non grave o non severa. Anche gli altri grandi commentatori tradizionali inseriscono il passo nell’ambito della disciplina fisica, accompagnandolo con restrizioni sulla sua intensità.

Le limitazioni sono importanti per descrivere correttamente la norma, ma limitarne la gravità non significa eliminare la percossa. Una «percossa non severa» rimane una percossa.

L’hadith del pellegrinaggio d’addio conferma la lettura fisica

La lettura tradizionale di wa-ḍribūhunna non dipende soltanto dai lessici o dai tafsīr.

Ibn Kathīr, commentando 4:34, richiama un hadith di Jābir relativo al pellegrinaggio d’addio, conservato in Ṣaḥīḥ Muslim. Maometto esorta gli uomini a temere Allah riguardo alle donne e riconosce loro il diritto al mantenimento e al vestiario; nello stesso discorso afferma, in relazione alla violazione di un determinato dovere coniugale:

«colpitele con una percossa non severa».

La formulazione araba utilizza nuovamente il verbo ḍaraba e specifica ḍarban ghayra mubarriḥ.

Corano, esegesi e hadith convergono quindi sulla possibilità di una disciplina fisica limitata. Le restrizioni tradizionali cercano di impedirne la brutalità, non di trasformare il verbo in «allontanatevi da loro».

La Sunna limita la violenza, ma non cancella Corano 4:34

La tradizione islamica contiene contemporaneamente forti esortazioni al buon trattamento delle mogli.

In Jāmiʿ at-Tirmidhī 3895 Maometto afferma che il migliore dei credenti è quello migliore nel carattere e che i migliori sono quelli che trattano meglio le proprie donne.

Altre tradizioni proibiscono di colpire il volto e condannano comportamenti brutali. ʿĀʾisha riferisce inoltre che Maometto non colpì con la propria mano una donna o un servo.

Questi dati fanno parte della tradizione e devono essere considerati. Ma non abrogano il comando di 4:34 né l’interpretazione che ne diedero gli esegeti classici.

Il quadro tradizionale più preciso non è quindi «l’Islam ordina agli uomini di picchiare brutalmente le mogli». È che la Sunna raccomanda il buon trattamento e pone limiti alla violenza, mentre Corano 4:34 e la sua esegesi continuano a riconoscere al marito, in presenza del nushūz, una forma limitata di disciplina fisica.

«Se vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse»

La parte finale del versetto è fondamentale per comprendere l’intera sequenza:

«Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande.»

La struttura completa diventa quindi:

il marito è qawwām; teme il nushūz della moglie; la ammonisce; la abbandona nel letto; può infine ricorrere alla percossa limitata; se la moglie ritorna all’obbedienza, deve cessare ogni ulteriore azione contro di lei.

È questa sequenza complessiva, e non soltanto la traduzione di una parola, a rendere Corano 4:34 problematico rispetto a una concezione moderna e paritaria del matrimonio.

Anche sostituendo «battetele» con la più attenuata delle parafrasi possibili, resterebbero infatti la qiwāma maschile, il nushūz femminile, l’iniziativa disciplinare attribuita al marito e il ritorno all’obbedienza come condizione per la cessazione del procedimento.

Un’asimmetria che diventerà ancora più evidente in Corano 4:128

Il confronto con un versetto successivo della stessa sura è particolarmente significativo.

In Corano 4:128 sarà la donna a temere nushūz o avversione da parte del marito. Ma il testo non le attribuirà una procedura speculare nella quale possa ammonire disciplinarmente il marito, abbandonarlo nel letto e colpirlo.

La soluzione proposta sarà invece una composizione o un accordo fra i coniugi.

L’uso dello stesso concetto di nushūz in due situazioni differenti rende quindi ancora più visibile l’asimmetria: il problema può riguardare entrambi i coniugi, ma la procedura disciplinare di 4:34 viene attribuita al marito nei confronti della moglie.

Conclusione

I versetti 17-34 della Sura 4 contengono tutele che non devono essere cancellate: la vedova non può essere ereditata contro la propria volontà, il marito non può riprendersi arbitrariamente la dote e il Corano prescrive un trattamento conveniente delle mogli.

Ma nello stesso blocco Corano 4:24 esclude dalla proibizione delle donne sposate quelle divenute schiave; Ṣaḥīḥ Muslim e Ibn Kathīr collegano l’eccezione alle prigioniere di Awtās, i cui mariti erano ancora vivi. Corano 4:25 distingue poi espressamente donne libere e schiave persino nella disciplina matrimoniale e penale.

Infine, Corano 4:34 attribuisce all’uomo la qiwāma, tratta il nushūz della moglie mediante una sequenza di ammonimento, separazione nel letto e percossa limitata e ordina di interrompere la disciplina quando la moglie torna all’obbedienza.

I versetti 17-34 non descrivono quindi una semplice morale familiare. Definiscono chi può essere sposato, chi può essere posseduto, quali rapporti diventano leciti dopo una cattura, quale status distingue la donna libera dalla schiava e quale posizione il marito occupa rispetto alla moglie. In Corano 4:34 questa struttura raggiunge la formulazione più esplicita: l’uomo è qawwām, il nushūz della moglie attiva una sequenza disciplinare e il ritorno all’obbedienza ne determina la cessazione.

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