Etica islamica: perché l’Islam non riconosce una morale autonoma

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Da dove derivano il bene e il male?

È questa la domanda decisiva per comprendere la distanza tra etica islamica, morale cattolica ed etica laica. Non si tratta soltanto di confrontare alcune regole differenti, ma di stabilire quale autorità abbia il diritto di pronunciare l’ultima parola su ciò che è giusto.

Esiste un ordine morale intelligibile e almeno in parte accessibile alla ragione umana, oppure il bene coincide con ciò che una determinata rivelazione ha comandato? Una norma deve essere riconosciuta come giusta perché rispetta la natura e la dignità della persona, oppure diventa giusta per il solo fatto di essere attribuita a Dio?

La differenza emerge soprattutto quando una prescrizione religiosa entra in conflitto con la coscienza morale contemporanea.

Nella tradizione cattolica, la rivelazione non elimina la legge naturale. Nell’etica laica, una disposizione rimane sottoposta alla critica razionale. Nell’Islam fondato sull’autorità normativa di Corano e Sunna, invece, la ragione può interpretare, classificare e applicare il comando, ma non può dichiarare moralmente ingiusto ciò che riconosce come autenticamente stabilito da Allah o dal suo Messaggero.

Questa struttura spiega perché la schiavitù, il concubinato, la subordinazione giuridica dei non musulmani, le pene corporali e la punizione dell’apostasia siano state elaborate per secoli non come tradimenti dell’Islam, ma come parti legittime del suo ordinamento.

Per Islam classico non si intende qui una fase storica ormai scomparsa. Si intende il sistema dottrinale e giuridico fondato sul Corano, sulla Sunna e sui metodi interpretativi delle principali scuole islamiche. È il quadro che continua a costituire il riferimento dell’ortodossia tradizionale e dei movimenti che rivendicano un ritorno all’Islam delle origini.

La questione non è quindi se singoli musulmani possano vivere pacificamente, democraticamente o secondo criteri morali secolarizzati. La questione è verificare se tali criteri derivino dall’applicazione coerente delle fonti islamiche oppure dalla loro selezione, reinterpretazione e progressiva neutralizzazione.

Una cosa è buona perché Dio la comanda?

Il problema può essere formulato attraverso una domanda classica della filosofia morale: Dio comanda una cosa perché essa è buona, oppure quella cosa diventa buona perché Dio la comanda?

Nel primo caso, il bene possiede una consistenza intelligibile. La volontà divina non opera come il decreto arbitrario di un sovrano assoluto, ma comanda ciò che è conforme alla verità dell’uomo e all’ordine della realtà. La ragione umana, pur limitata e fallibile, può riconoscere almeno alcuni principi morali fondamentali.

Nel secondo caso, invece, non esiste un criterio morale indipendente con cui valutare il comando. Il bene coincide con ciò che Dio prescrive e il male con ciò che proibisce. La domanda «questa disposizione è giusta?» viene sostituita dalla domanda «questa disposizione proviene autenticamente da Dio?».

Questa impostazione è generalmente indicata come teoria del comando divino. Nel pensiero islamico ha ricevuto una delle sue formulazioni più coerenti nella teologia asharita, ma il problema non nasce con l’asharismo.

È già contenuto nella struttura dell’autorità islamica: Allah comanda, il Corano trasmette la sua parola, Maometto ne rappresenta il modello vincolante e il credente deve obbedire.

Quando questa struttura viene accettata, la coscienza non può rispondere che una disposizione è realmente divina ma moralmente indegna. Può soltanto dubitare della sua autenticità, reinterpretarla o limitarne l’applicazione.

Etica cattolica e legge morale naturale

Nella tradizione cattolica esiste una legge morale naturale. Alcuni principi fondamentali possono essere conosciuti dalla ragione e non dipendono esclusivamente dall’accettazione preliminare di una particolare rivelazione.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica descrive la legge naturale come partecipazione della creatura razionale alla legge eterna. Nella riflessione di Tommaso d’Aquino, la legge positiva non crea arbitrariamente il bene, ma dovrebbe riconoscere e tradurre in norme un ordine morale che la precede.

Una disposizione non diventa quindi moralmente giusta per il solo fatto di essere stata promulgata da un’autorità religiosa o politica. Se contraddice radicalmente la giustizia, può essere condannata sulla base di un criterio superiore alla volontà del legislatore.

La storia delle società cristiane contiene violenze, persecuzioni e profonde contraddizioni. Ma il punto non è dichiarare moralmente innocente la storia cristiana. Il punto è verificare se il sistema disponga di strumenti interni per condannare anche il comportamento dei cristiani e delle loro autorità.

Un cristiano può sostenere che un re, un inquisitore, un pontefice o una comunità cristiana abbiano agito contro il Vangelo e contro la legge morale. Non deve trasformare ogni loro azione in un comportamento necessariamente giusto per difendere la perfezione morale di Gesù.

Etica laica e autonomia del giudizio morale

L’etica laica non costituisce una dottrina unitaria. Comprende teorie differenti e spesso incompatibili: etica delle virtù, deontologia, utilitarismo, personalismo, contrattualismo, consequenzialismo e teorie dei diritti.

Queste correnti condividono tuttavia un principio metodologico fondamentale: una norma morale deve poter essere discussa attraverso argomenti accessibili alla ragione e non può sottrarsi alla critica appellandosi semplicemente alla propria origine sacra.

Una disposizione può quindi essere giudicata domandando se rispetti la libertà di coscienza, la reciprocità, l’uguaglianza giuridica, l’autonomia personale, l’inviolabilità del corpo e la proporzionalità della pena.

Nessun testo antico viene sottratto per definizione a questo esame. Nessun legislatore storico viene trasformato in un modello umano perfetto che la coscienza morale non abbia il diritto di giudicare.

L’etica laica può certamente produrre relativismo, contraddizioni e nuovi dogmatismi. Ma conserva almeno la possibilità teorica di correggere le proprie conclusioni senza dover dimostrare che un legislatore del passato fosse necessariamente infallibile.

Etica islamica: il primato della rivelazione

Nell’etica islamica tradizionale, morale, diritto e rivelazione sono strettamente collegati. Il credente non deve soltanto coltivare genericamente virtù come generosità, sincerità e autocontrollo. Deve conoscere ciò che Allah ha reso obbligatorio, raccomandato, permesso, riprovevole o proibito.

La classificazione tradizionale degli atti distingue infatti:

  • farḍ o wājib: obbligatorio;
  • mandūb o mustaḥabb: raccomandato;
  • mubāḥ: permesso;
  • makrūh: riprovevole;
  • ḥarām: proibito.

La domanda dominante diventa quindi: qual è lo status di questo atto secondo la legge di Allah?

Il Corano esclude che il credente conservi un’autonoma facoltà di scelta quando Allah e Maometto hanno deciso:

«Quando Allah e il Suo Messaggero hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro» (Corano 33:36).

Lo stesso testo ordina:

«O voi che credete, obbedite ad Allah, obbedite al Messaggero e a coloro di voi che detengono l’autorità» (Corano 4:59).

E ancora:

«Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da ciò che vi proibisce» (Corano 59:7).

Questi passi non si limitano a suggerire l’ascolto di una guida spirituale. Costruiscono una struttura di obbedienza nella quale la decisione attribuita ad Allah e al Messaggero prevale sulla scelta individuale.

La ragione opera quindi come strumento subordinato. Identifica, interpreta e applica la norma; non decide se Allah abbia il diritto morale di imporla.

La vastità degli ambiti regolati direttamente dalle fonti islamiche emerge anche dalla nostra Tavola giuridica analitica del Corano, che documenta la presenza di disposizioni religiose, familiari, penali, politiche, economiche e militari.

L’asharismo non introduce il problema: ne esplicita le conseguenze

Talvolta si sostiene che il rapporto tra Islam e morale dipenda soprattutto dalla vittoria storica dell’asharismo e che, senza questa scuola, l’Islam avrebbe potuto svilupparsi come una religione pienamente fondata sull’autonomia della ragione.

Questa ricostruzione trasforma una differenza interna alla teologia islamica in una soluzione che essa non contiene.

L’asharismo non introduce un principio estraneo all’Islam. Porta piuttosto alle sue conseguenze più coerenti una struttura già presente nelle fonti: il Corano come parola definitiva di Allah, Maometto come modello normativo, la Sunna come fonte vincolante e l’obbedienza al Messaggero come obbligo religioso.

Nella formulazione asharita classica, gli atti non possiedono una qualità morale capace di imporre ad Allah uno standard indipendente. È la rivelazione a determinare ciò che obbliga, ciò che merita ricompensa e ciò che merita punizione.

Allah non viene giudicato da una legge morale superiore. Non può essere accusato di ingiustizia sulla base di una misura che lo preceda o lo sovrasti. Ne consegue che ciò che Egli comanda non può essere condannato dalla ragione umana.

Lo studio di Mariam al-Attar, Islamic Ethics: Divine Command Theory in Arabo-Islamic Thought, mostra quanto il rapporto tra comando divino, ragione e valore morale sia centrale nel pensiero islamico.

Le differenze tra le scuole teologiche riguardano soprattutto il ruolo attribuito alla ragione nella conoscenza del bene e del male. Non riguardano il diritto della ragione di dichiarare moralmente ingiusto un comando autenticamente attribuito ad Allah.

Nessuna delle principali correnti riconosciute dell’Islam tradizionale istituisce una coscienza morale autorizzata a processare Allah, correggere il Corano o dichiarare moralmente inaffidabile Maometto.

Perché il razionalismo mutazilita non risolve il problema

I mutaziliti attribuivano alla ragione una capacità più ampia di riconoscere il bene e il male. La giustizia divina non veniva ridotta alla semplice volontà e alcune qualità morali erano considerate razionalmente conoscibili.

Questo dato viene spesso trasformato nella prova che un Islam pienamente liberale e moderno sarebbe già contenuto nella tradizione e avrebbe soltanto bisogno di essere riscoperto.

La conclusione non segue dalla premessa.

Anche il pensiero mutazilita non introduce un’autorità religiosa successiva capace di correggere il Corano o di dichiarare moralmente imperfetto il modello di Maometto. Il dibattito riguarda il modo in cui la ragione conosce il bene, non l’esistenza di un tribunale morale superiore alla rivelazione definitiva.

La domanda decisiva rimane quindi immutata: che cosa accade quando il Corano o una Sunna considerata autentica prescrivono una norma che la coscienza moderna giudica ingiusta?

La ragione può cercare di dimostrare che il testo sia stato frainteso, che l’hadith non sia autentico, che la disposizione avesse condizioni particolari o che la sua finalità debba essere reinterpretata.

Ma, una volta ammesso che Allah abbia realmente comandato quella disposizione, non può concludere coerentemente che Allah abbia comandato il male.

Il razionalismo islamico può dunque ampliare lo spazio dell’interpretazione. Non autorizza la ragione a condannare la rivelazione che riconosce come autentica.

Sharia e fiqh: distinzione reale, soluzione apparente

È necessario distinguere tra sharia e fiqh.

La sharia viene concepita come la via stabilita da Allah: divina, perfetta e giusta. Il fiqh è invece la comprensione umana di quella via, elaborata dai giuristi mediante Corano, Sunna, consenso, analogia e altri strumenti interpretativi.

Questa distinzione consente di affermare che il giurista possa sbagliare. Non permette però di sostenere che la disposizione divina correttamente identificata sia moralmente ingiusta.

Quando una norma è controversa, si può accusare l’interprete. Quando è fondata su un versetto esplicito, su tradizioni considerate autentiche e sulla convergenza delle scuole, la via di fuga si restringe drasticamente.

Il riformatore deve allora sostenere che:

  • il testo non significhi ciò che generazioni di esegeti e giuristi hanno ritenuto significasse;
  • la norma fosse valida soltanto nel proprio contesto storico;
  • la sua applicazione debba essere sospesa in nome di finalità generali;
  • una parte rilevante della Sunna debba perdere autorità;
  • il consenso giuridico tradizionale debba essere respinto;
  • oppure i criteri morali moderni debbano prevalere sul significato storico della fonte.

Queste operazioni possono produrre risultati socialmente più accettabili. Ma non dimostrano che l’Islam tradizionale contenesse già, perfettamente sviluppati, libertà religiosa, uguaglianza civile e autonomia personale.

Dimostrano il contrario: per raggiungere quei risultati bisogna neutralizzare l’efficacia normativa di fonti che le scuole islamiche avevano considerato vincolanti.

Maometto come modello normativo permanente

Il problema dell’etica islamica non dipende soltanto dalla natura attribuita al Corano. Dipende anche dalla posizione assegnata a Maometto.

Il Corano afferma:

«Avete nel Messaggero di Allah un eccellente esempio per chi spera in Allah e nell’Ultimo Giorno» (Corano 33:21).

Maometto non è quindi considerato soltanto il trasmettitore di un messaggio. Le sue parole, decisioni, azioni e approvazioni diventano materiale normativo per la costruzione della Sunna.

Questo rende estremamente difficile una reale storicizzazione morale del fondatore dell’Islam.

Si può discutere se una determinata condotta gli sia stata attribuita correttamente. Se ne possono precisare le circostanze. Si può sostenere che fosse giustificata dal contesto.

Ciò che l’ortodossia non può fare senza colpire uno dei propri fondamenti è dichiarare apertamente:

Maometto compì realmente quell’azione, ma agì in modo moralmente ingiusto e, in quel comportamento, non deve essere considerato un modello.

Una simile affermazione non correggerebbe una semplice opinione medievale. Metterebbe in discussione l’esemplarità attribuita a Maometto dal Corano e, con essa, l’affidabilità morale della Sunna.

Da qui nasce la necessità apologetica di difendere, minimizzare o reinterpretare anche gli aspetti più problematici della sua biografia.

Conquiste, bottino, esecuzioni, schiavitù, concubinato e poligamia non possono essere giudicati con la libertà critica riservata a un comune capo politico del VII secolo. Devono essere trasformati in manifestazioni di saggezza, giustizia o necessità.

L’esemplarità profetica protegge così il comportamento di Maometto dal normale giudizio storico e morale.

L’Islam non possiede una rivelazione successiva che possa correggerlo

Nel cristianesimo, il Nuovo Testamento costituisce una chiave interna di rilettura dell’Antico. La persona e l’insegnamento di Gesù sono successivi alla legislazione mosaica e diventano il criterio con cui il cristiano la interpreta.

Il punto non è che la storia cristiana sia stata moralmente irreprensibile. Il punto è che il cristianesimo possiede un’autorità normativa interna successiva alla legge mosaica.

L’Islam non dispone di una struttura equivalente.

Il Corano presenta Maometto come:

«Il Messaggero di Allah e il sigillo dei profeti» (Corano 33:40).

Non arriverà quindi un nuovo profeta autorizzato a correggere Maometto. Non esisterà un “Nuovo Corano” capace di superare alcune disposizioni del precedente. Non comparirà, all’interno dell’ortodossia islamica, una rivelazione superiore che possa dichiarare moralmente inadeguata una parte autentica della Sunna.

Questo non è un incidente storico eliminabile mediante una maggiore creatività interpretativa. È una conseguenza della pretesa di definitività dell’Islam.

Il vertice dell’autorità religiosa coincide con le fonti che dovrebbero essere sottoposte a revisione:

  • il Corano non può essere corretto da una rivelazione successiva;
  • Maometto non può essere moralmente superato da un nuovo profeta;
  • la Sunna autentica non può essere condannata senza compromettere la funzione normativa del Messaggero;
  • la coscienza moderna non può giudicarli senza assumere un’autorità che l’Islam tradizionale non le riconosce.

Per questa ragione la riforma islamica non incontra soltanto la resistenza accidentale di giuristi conservatori. Incontra la struttura conclusiva che l’Islam attribuisce alla propria rivelazione.

Le conseguenze concrete della morale islamica

Il problema non rimane confinato alla filosofia. Corano e Sunna contengono disposizioni su pene, guerra, matrimonio, schiavitù, rapporti sessuali, eredità, testimonianza, apostasia e status dei non musulmani.

Quando queste fonti vengono considerate moralmente perfette, le istituzioni che autorizzano non possono essere condannate in quanto intrinsecamente ingiuste.

Possono essere dichiarate momentaneamente inapplicabili, sottoposte a condizioni restrittive, sospese o contestualizzate. Ma non possono essere definite moralmente indegne senza coinvolgere nel giudizio anche la fonte divina che le ha autorizzate.

La distinzione è decisiva.

Una cosa è affermare:

La schiavitù era e rimane moralmente ingiusta.

Un’altra è sostenere:

La schiavitù era legittima nel contesto islamico originario, ma oggi non sarebbe opportuno ripristinarla.

Nel secondo caso non viene condannata moralmente la pratica. Viene soltanto esclusa la sua convenienza storica attuale.

Apostasia: l’obbedienza prevale sulla libertà religiosa

In un hadith accolto nel Sahih al-Bukhari, Maometto avrebbe ordinato:

«Chi cambia la propria religione, uccidetelo» (Sahih al-Bukhari 6922).

Le scuole giuridiche hanno discusso i termini concessi per il pentimento, le condizioni dell’esecuzione, la posizione delle donne e il rapporto tra apostasia e ribellione politica.

Queste divergenze riguardano le condizioni, le modalità e in alcuni casi l’applicazione della pena. Non equivalgono al riconoscimento moderno di un diritto individuale incondizionato ad abbandonare l’Islam.

La punibilità dell’apostasia non nacque da una deformazione inspiegabile delle fonti. Fu elaborata attraverso tradizioni attribuite a Maometto e accolta dalle scuole giuridiche classiche.

La libertà di cambiare religione non costituiva il criterio prioritario. L’abbandono dell’Islam veniva trattato come un’offesa all’ordine religioso e politico della comunità.

Il riformatore contemporaneo può sostenere che il hadith riguardasse esclusivamente il tradimento politico, che fosse legato a un contesto bellico o che non possa prevalere su altri passi coranici.

Ma il bisogno stesso di rovesciare l’interpretazione consolidata dimostra il conflitto: non è il diritto islamico classico a produrre spontaneamente la libertà religiosa moderna; è la libertà religiosa moderna a imporre una nuova lettura del diritto islamico.

Hudud: la mutilazione trasformata in giustizia divina

Il Corano prescrive:

«Quanto al ladro e alla ladra, tagliate loro le mani come compenso di ciò che hanno commesso e come castigo esemplare da parte di Allah» (Corano 5:38).

I giuristi hanno stabilito soglie, condizioni probatorie, eccezioni e cause di sospensione. Queste limitazioni possono ridurre il numero dei casi concreti. Non trasformano però la natura morale della pena.

Se l’amputazione è stata prescritta da Allah, il musulmano ortodosso non può dichiararla una mutilazione intrinsecamente barbara senza coinvolgere nel giudizio il comando divino.

Può sostenere che oggi non ricorrano le condizioni per applicarla. Può invocare il dubbio probatorio, la necessità o l’interesse pubblico. Non può affermare coerentemente che Allah abbia istituito una pena moralmente indegna.

La tecnica giuridica può evitare l’applicazione. Non può autorizzare la condanna morale del legislatore divino.

Schiavitù e concubinato: regolamentati, non condannati

Il Corano non abolisce la schiavitù. La presuppone, la disciplina e contempla la liberazione degli schiavi come atto meritorio o forma di espiazione. Non afferma però che possedere esseri umani sia intrinsecamente contrario alla loro dignità.

Ammette inoltre rapporti sessuali con le donne indicate dalla formula «ciò che possiedono le vostre destre»:

«Vi sono proibite le donne sposate, eccetto quelle che le vostre destre possiedono» (Corano 4:24).

Nell’elaborazione tradizionale, il riferimento comprendeva le prigioniere di guerra ridotte in schiavitù. Il rapporto sessuale del padrone con la schiava non veniva costruito sul consenso paritario tra due persone libere, ma sul possesso giuridicamente riconosciuto.

Per secoli, i giuristi non si domandarono se la proprietà di un essere umano fosse sempre e comunque immorale. Discussero come acquistare, vendere, ereditare, liberare e utilizzare legittimamente gli schiavi.

Questo non fu un equivoco estraneo all’Islam. Fu diritto islamico.

Definire oggi la schiavitù un male intrinseco significa adottare un criterio che condanna anche ciò che le fonti hanno permesso e che la tradizione ha regolamentato.

Per evitare questa conclusione, l’apologetica contemporanea trasforma spesso la mancata abolizione in un presunto progetto abolizionista graduale. Ma una pratica che Allah avrebbe potuto proibire e che non proibì rimane, nel sistema tradizionale, una pratica moralmente lecita.

Jizya e subordinazione dei non musulmani

Il Corano ordina:

«Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, che non considerano proibito ciò che Allah e il Suo Messaggero hanno proibito e che non professano la religione della verità, tra coloro ai quali fu data la Scrittura, finché non versino la jizya con le proprie mani, umiliati» (Corano 9:29).

La jizya non rappresentava semplicemente una diversa modalità fiscale paragonabile alle moderne aliquote. Si inseriva in un ordinamento nel quale il musulmano apparteneva alla comunità politicamente dominante, mentre ebrei e cristiani potevano essere tollerati entro uno status subordinato.

Le modalità concrete variarono nei secoli e nei territori. Ma l’uguaglianza religiosa non costituiva il principio dell’istituzione. La distinzione giuridica derivava precisamente dall’appartenenza confessionale.

La modernità liberale afferma che lo Stato non dovrebbe attribuire diritti civili differenti in base alla religione. Il sistema classico della dhimma legittima invece una gerarchia confessionale posta sotto la sovranità islamica.

Per approfondire il rapporto tra jihad, dominio politico e subordinazione dei non musulmani si vedano La dottrina del jihad nella storia secondo i giuristi islamici e Imperialismo islamico: un’ambizione dottrinale.

La disuguaglianza normativa tra uomo e donna

Il diritto islamico classico non parte dall’uguaglianza giuridica tra uomo e donna per introdurre eccezioni limitate. Parte da ruoli, autorità e capacità differenziate.

Il Corano dispone in materia ereditaria:

«Al maschio spetta una parte equivalente a quella di due femmine» (Corano 4:11).

In materia di documentazione dei debiti prescrive:

«Chiamate a testimoniare due testimoni tra i vostri uomini. Se non ci sono due uomini, allora un uomo e due donne tra coloro che accettate come testimoni» (Corano 2:282).

Il marito musulmano può sposare, secondo l’interpretazione tradizionale, una donna appartenente alla Gente del Libro; la donna musulmana non può sposare un non musulmano.

L’uomo può avere più mogli entro il limite coranico; la donna non possiede un diritto equivalente. Le forme tradizionali di ripudio, autorità coniugale e scioglimento del matrimonio sono anch’esse asimmetriche.

L’apologetica presenta spesso queste differenze come protezione, complementarità o equilibrata distribuzione dei doveri. Ma l’etichetta non modifica la struttura: uomo e donna non ricevono la stessa posizione giuridica in quanto individui uguali.

Quando il principio moderno di uguaglianza entra in conflitto con la disposizione testuale, il riformatore deve reinterpretare la disposizione. Non può riconoscere semplicemente che il testo abbia istituito una discriminazione ingiusta senza compromettere la perfezione attribuita alla rivelazione.

Il dilemma del riformismo islamico

Esistono musulmani contemporanei che rifiutano la pena di morte per apostasia, le mutilazioni, la schiavitù, il concubinato, la dhimma e le disuguaglianze giuridiche tra uomo e donna.

Il loro rifiuto è certamente più conforme ai diritti individuali moderni. Proprio per questo solleva la domanda decisiva: da dove proviene il criterio con cui condannano le norme tradizionali?

Le interpretazioni islamiche contemporanee armonizzate con libertà religiosa, uguaglianza giuridica e autonomia personale non derivano normalmente da una semplice applicazione delle fonti secondo il loro significato storico.

Presuppongono invece operazioni come:

  • la contestualizzazione storica dei versetti;
  • la ridefinizione del significato tradizionale delle parole;
  • la limitazione dell’autorità degli hadith;
  • il rifiuto di tradizioni considerate autentiche dai compilatori classici;
  • la subordinazione delle norme particolari ai maqāṣid al-sharīʿa;
  • la distinzione tra valori universali e disposizioni contingenti;
  • la sospensione pratica di norme ancora considerate teoricamente legittime;
  • l’adozione dei diritti umani moderni come criterio interpretativo.

Questa strategia contiene una circolarità evidente: si stabilisce preliminarmente quale risultato morale debba essere raggiunto e si interpretano le fonti fino a renderle conformi a quel risultato.

Non sono più le fonti a determinare integralmente il criterio morale. È il criterio morale moderno a determinare quali significati delle fonti possano essere accettati.

Il riformismo inverte così il rapporto di autorità: la rivelazione viene formalmente conservata, ma la coscienza contemporanea seleziona quali sue disposizioni possano ancora esercitare efficacia normativa.

Non è l’Islam tradizionale a produrre spontaneamente la riforma. È la riforma che, per affermarsi, deve progressivamente ridurre l’autorità normativa attribuita al Corano, alla Sunna e al modello di Maometto.

Riforma o abbandono del principio di autorità islamico?

Singoli musulmani possono certamente costruire una religiosità privata, pacifica e liberale. Questo dato sociologico non dimostra però che tale religiosità rappresenti lo sviluppo lineare del sistema normativo islamico.

Per ottenere un Islam reinterpretato secondo libertà religiosa, uguaglianza dei cittadini, parità dei sessi e inviolabilità della persona bisogna compiere una o più operazioni:

  • negare che determinate parole o azioni di Maometto abbiano valore normativo permanente;
  • ridurre drasticamente l’autorità della Sunna;
  • dichiarare temporanee disposizioni che il testo non presenta espressamente come temporanee;
  • subordinare il significato tradizionale del Corano a principi morali posteriori;
  • rifiutare il consenso costruito dalle scuole giuridiche;
  • ammettere, almeno implicitamente, che alcune norme ritenute divine non siano più moralmente difendibili.

A questo punto non si modifica un dettaglio secondario. Si trasforma il rapporto tra Allah, Corano, Maometto, Sunna e coscienza morale.

Il Corano come parola definitiva di Allah, Maometto come sigillo dei profeti e la Sunna come fonte normativa non sono elementi accessori che l’Islam ortodosso possa abbandonare senza cambiare natura.

Sono l’architettura della sua autorità religiosa.

Quando la coscienza moderna viene posta stabilmente al di sopra del significato normativo di Corano e Sunna:

  • il Corano non è più praticamente definitivo;
  • Maometto non è più un modello moralmente affidabile in ogni condotta autenticamente attribuitagli;
  • la Sunna rimane vincolante soltanto quando supera il giudizio dei criteri contemporanei;
  • la rivelazione viene sottoposta a una norma morale esterna e superiore.

Una religiosità così ricostruita può continuare sociologicamente a chiamarsi Islam. Ma non rappresenta il semplice recupero di un’autentica ortodossia liberale soffocata per secoli.

Rappresenta una rifondazione dell’autorità islamica attraverso criteri che la tradizione classica non avrebbe riconosciuto come superiori alla rivelazione.

Il dilemma è quindi inevitabile:

O le fonti restano realmente normative, e con esse rimangono moralmente difendibili le istituzioni che autorizzano; oppure quelle istituzioni vengono condannate secondo principi moderni, ma allora sono questi principi a giudicare, selezionare e limitare la rivelazione.

Non esiste una soluzione neutra che conservi intatta l’autorità tradizionale di Corano e Sunna e permetta contemporaneamente di dichiarare moralmente inaccettabili le loro disposizioni più problematiche.

Conclusione: il limite strutturale dell’etica islamica

La differenza tra etica islamica, morale cattolica ed etica laica non consiste soltanto in una serie di regole divergenti. Riguarda l’origine dell’obbligo morale e l’autorità autorizzata a giudicarlo.

Nel cattolicesimo, la legge naturale consente almeno teoricamente di valutare una norma positiva alla luce di un ordine morale intelligibile. Nell’etica laica, leggi e tradizioni rimangono sottoposte alla critica della ragione.

Nell’Islam tradizionale, invece, Corano e Sunna occupano il vertice dell’autorità normativa. La ragione interpreta la rivelazione, ma non possiede il diritto di condannarla.

Questa struttura spiega perché pratiche oggi riconosciute come violazioni della libertà e della dignità personale non siano apparse nella giurisprudenza islamica come semplici tradimenti dell’Islam.

Punizione dell’apostasia, amputazioni, schiavitù, concubinato, subordinazione dei non musulmani e disuguaglianze tra uomo e donna sono state elaborate all’interno del sistema islamico mediante le sue fonti riconosciute.

Attribuirle interamente a deviazioni medievali, estremisti contemporanei o interpretazioni accidentalmente sbagliate significa evitare il dato centrale:

le norme contestate non sono sorte nonostante il Corano e la Sunna, ma attraverso il Corano e la Sunna.

Per rifiutarle integralmente non basta applicare meglio la sharia. Occorre togliere efficacia normativa a parte delle sue fonti, storicizzare ciò che era considerato permanente e giudicare la tradizione attraverso principi che essa non riconosceva come superiori alla parola di Allah.

Il contrasto non è quindi tra un Islam autentico e naturalmente liberale e una sua successiva deformazione oscurantista. È tra la pretesa normativa delle fonti islamiche e i criteri morali moderni.

Quanto più una reinterpretazione elimina le tensioni con libertà religiosa, uguaglianza giuridica, autonomia della coscienza e diritti individuali, tanto meno coincide con il modo in cui Corano, Sunna e scuole giuridiche sono stati compresi lungo la storia dell’Islam.

Non è la modernità il naturale sviluppo dell’Islam classico. È la modernità che diventa il criterio attraverso cui vengono selezionate, reinterpretate, limitate o private di efficacia disposizioni che la tradizione aveva considerato divine.

Il Corano definitivo, Maometto sigillo dei profeti e la Sunna normativa costituiscono l’architettura dell’Islam ortodosso. Se vengono conservati nel loro significato tradizionale, una riforma morale radicale diventa impraticabile; se vengono realmente subordinati alla coscienza moderna, non è più l’Islam tradizionale a correggere la modernità, ma la modernità a rifondare l’Islam.

È per questo che il conflitto con libertà religiosa, uguaglianza civile, autonomia personale e dignità universale non può essere liquidato come un semplice malinteso interpretativo.

È radicato nella pretesa che un corpus normativo formatosi nel VII secolo rappresenti la volontà ultima di Dio e che la condotta del suo fondatore rimanga un modello vincolante per ogni epoca.

Riconoscere questo dato non significa attribuire automaticamente a ogni musulmano le conclusioni del diritto classico. Significa rifiutare la finzione secondo cui quelle conclusioni non avrebbero nulla a che vedere con l’Islam.

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