Omosessualità nella Sharia: non soltanto un peccato ma un reato

Nella Sharia gli atti omosessuali non sono considerati soltanto un peccato personale, ma anche un illecito che può essere perseguito e punito dall’autorità. È questo il dato centrale per comprendere come viene disciplinata l’omosessualità nella Sharia.

Una religione può giudicare peccaminoso un comportamento senza necessariamente attribuire allo Stato o al giudice il potere di reprimerlo. Nel diritto islamico, invece, la condanna degli atti omosessuali non rimane confinata alla coscienza del credente, alla predicazione o alla punizione nell’aldilà: entra nel fiqh, cioè nella giurisprudenza islamica, e diventa materia di prove, confessioni, tribunali e sanzioni.

Il lessico giuridico del fiqh si è formato prima della nascita della moderna categoria psicologica e identitaria di “omosessualità”. Per questo disciplina atti determinati, soprattutto il rapporto anale tra uomini, indicato con il termine liwāṭ. In questo articolo il termine “omosessualità” viene utilizzato in senso divulgativo per descrivere l’insieme delle condotte omosessuali sottoposte alla normativa islamica.

Nella giurisprudenza islamica gli atti omosessuali sono considerati illeciti punibili. Per il liwāṭ, le sanzioni contemplate comprendono fustigazione, detenzione e, secondo numerosi giuristi, la morte.

Per comprendere come si arrivi a queste pene occorre distinguere ciò che afferma direttamente il Corano da ciò che viene stabilito attraverso la Sunna, gli hadith e l’elaborazione delle scuole giuridiche.

Dalla proibizione religiosa alla criminalizzazione

Nella teologia islamica il peccato è anzitutto una disobbedienza ad Allah. Non ogni peccato diventa necessariamente un illecito giudiziario: alcune trasgressioni vengono lasciate al giudizio divino, mentre altre sono sottoposte dal diritto islamico anche a una pena terrena.

Nelle principali scuole del fiqh sunnita e nella giurisprudenza sciita, il rapporto sessuale tra uomini viene considerato proibito e giuridicamente punibile. I giuristi non si limitano ad affermare che il credente debba evitarlo, pentirsene o considerarlo moralmente riprovevole. Discutono invece:

  • quale autorità debba giudicarlo;
  • quali prove siano necessarie;
  • se debba essere assimilato allo zina;
  • se la pena debba essere discrezionale oppure prestabilita;
  • se i responsabili debbano essere fustigati, imprigionati o messi a morte.

È proprio questa elaborazione normativa a dimostrare che non si tratta semplicemente di riprovazione religiosa. Quando una condotta viene sottoposta al giudizio dell’autorità e può determinare una punizione materiale, essa costituisce un reato nel sistema giuridico che la disciplina.

Poiché Allah è considerato il legislatore supremo, la violazione della norma sessuale attribuita alla rivelazione assume contemporaneamente il carattere di peccato religioso e illecito giuridico. La distinzione moderna tra morale privata e diritto penale viene così sostanzialmente meno.

Talvolta si obietta che il diritto islamico punirebbe soltanto “l’atto” e non “l’orientamento”. Il fiqh disciplina effettivamente soprattutto comportamenti concreti e non una categoria psicologica moderna. Questa distinzione terminologica non modifica però la sostanza: la persona evita la punizione soltanto rinunciando a trasformare il proprio desiderio in un rapporto sessuale reale.

Dire che viene punito soltanto l’atto significa quindi ammettere che il rapporto omosessuale consensuale tra adulti viene trattato come un illecito punibile, non come l’esercizio di una libertà personale.

Torna all’indice

Hudud, qisas e pene discrezionali nella Sharia

La Sharia rappresenta idealmente la via o legge stabilita da Allah. Il fiqh è invece il lavoro attraverso il quale i giuristi ricavano norme concrete dal Corano, dalla Sunna e dalle altre fonti riconosciute.

La giurisprudenza islamica distingue generalmente almeno tre grandi ambiti:

  • hudud: illeciti ai quali vengono associate pene considerate stabilite dalle fonti divine;
  • qisas e diya: omicidio e lesioni, regolati attraverso ritorsione, perdono o risarcimento;
  • ta’zir: illeciti puniti discrezionalmente dal giudice o dall’autorità quando non viene applicata una pena fissa.

La parola hadd, il cui plurale è hudud, significa letteralmente “limite”. Nel diritto penale islamico indica una categoria circoscritta di trasgressioni dei limiti fissati da Allah.

Tra gli illeciti generalmente ricondotti agli hudud figurano, con differenze tra le scuole, il rapporto sessuale illecito (zina), la falsa accusa di adulterio (qadhf), il furto qualificato (sariqa), il brigantaggio armato (hiraba) e il consumo di sostanze inebrianti.

L’appartenenza di un illecito agli hudud non riguarda soltanto la severità della pena. Quando la sanzione viene considerata stabilita dalla rivelazione, il potere del giudice e del legislatore di modificarla risulta limitato, poiché la norma viene ritenuta superiore alla volontà umana.

L’apostasia viene severamente punita nella tradizione islamica, frequentemente con la morte, anche se la sua classificazione tecnica non è identica presso tutti i giuristi. Analogamente, il liwāṭ non viene unanimemente classificato come uno specifico reato di hadd.

Questa divergenza tecnica non rende però l’atto lecito né necessariamente meno punibile. Alcuni giuristi lo assimilano allo zina, altri lo considerano un illecito autonomo e altri ancora lo sottopongono al ta’zir. La discussione non verte quindi sul riconoscimento della libertà di due adulti consenzienti, ma su quale pena applicare e su quale fondamento giuridico.

Nella Sharia il rapporto sessuale non viene giudicato soltanto sulla base del consenso tra le persone coinvolte, ma soprattutto sulla sua conformità alla norma attribuita ad Allah.

Quando una pena viene ritenuta stabilita dalle fonti divine, il giudice non dovrebbe modificarla semplicemente perché cambiano la sensibilità morale o le esigenze della società. Il suo compito consiste nell’applicare una disposizione considerata superiore alla volontà dell’uomo.

Il Corano, parlando della fustigazione prevista per lo zina, afferma:

«La fornicatrice e il fornicatore siano fustigati ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite, nell’applicazione della religione di Allah, se credete in Allah e nell’Ultimo Giorno. Un gruppo di credenti sia presente alla punizione». (Corano 24:2)

Questo versetto non riguarda direttamente il liwāṭ. Mostra però la logica del sistema penale coranico: la punizione viene presentata come applicazione della religione di Allah e, nel caso dello zina, deve avvenire alla presenza di un gruppo di credenti, senza che la compassione ne impedisca l’esecuzione.

Quando alcuni giuristi assimilano il liwāṭ allo zina, trasferiscono quindi al rapporto tra uomini anche la disciplina penale prevista per il rapporto sessuale illecito.

Torna all’indice

Omosessualità nel Corano: il popolo di Lot

Il Corano non parla di “orientamento omosessuale” nel senso moderno del termine. Le sue affermazioni riguardano comportamenti concreti, in particolare il desiderio e l’avvicinamento sessuale degli uomini verso altri uomini.

Il vocabolo fāḥisha indica una grave turpitudine, infamia o indecenza. Non designa esclusivamente gli atti omosessuali, ma ricorre anche in riferimento ad altre trasgressioni morali e sessuali (3:135; 7:28; 17:32; 27:54; 29:28).

Nel racconto del popolo di Lot, tuttavia, la turpitudine viene associata esplicitamente al desiderio sessuale degli uomini verso altri uomini.

«E quando Lot disse al suo popolo: “Commetterete forse una turpitudine che nessuno al mondo ha mai commesso prima di voi? Vi accostate con desiderio agli uomini invece che alle donne. Siete davvero un popolo di trasgressori”». (Corano 7:80-81)

 

«E la risposta del suo popolo fu soltanto: “Cacciateli dalla vostra città! Sono persone che vogliono mantenersi pure”. Salvammo lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie, che fu tra coloro che rimasero indietro. Facemmo piovere su di loro una pioggia. Guarda quale fu la fine dei criminali». (Corano 7:82-84)

 

«Davvero commettete una turpitudine che nessuno al mondo ha mai commesso prima di voi? Vi accostate agli uomini, vi date al brigantaggio e commettete il riprovevole nelle vostre riunioni». (Corano 29:28-29)

 

«Vi accostate agli uomini invece che alle donne per soddisfare il vostro desiderio? Siete davvero un popolo ignorante». (Corano 27:54-55)

 

«Tra tutte le creature vi accostate ai maschi, abbandonando le spose che il vostro Signore ha creato per voi? Siete davvero un popolo di trasgressori». (Corano 26:165-166)

 

«E a Lot demmo saggezza e scienza e lo salvammo dalla città che commetteva turpitudini. Erano davvero un popolo malvagio e perverso». (Corano 21:74)

Il Corano presenta dunque gli atti attribuiti al popolo di Lot come una grave turpitudine e racconta la distruzione della comunità come castigo di Allah. Non contiene però un versetto che stabilisca espressamente quale pena un tribunale debba infliggere a chi compie tali atti.

Questa assenza non relega la questione alla sola morale religiosa. Nel sistema delle fonti del diritto islamico, la Sunna non costituisce un commento facoltativo al Corano: è una fonte normativa utilizzata per interpretarne i precetti, determinarne le modalità applicative e ricavare disposizioni non esplicitate nel testo coranico.

È quindi attraverso gli hadith e il lavoro dei giuristi che la condanna contenuta nel racconto di Lot viene trasformata in una disciplina giudiziaria.

Torna all’indice

Dalla condanna coranica alla pena giudiziaria

Il fatto che il Corano non indichi una specifica sanzione non rappresenta un’anomalia nel diritto islamico. Nel modello sunnita prevalente, il fiqh viene ricavato attraverso Corano, Sunna, consenso dei giuristi (ijma) e analogia giuridica (qiyas). La giurisprudenza sciita imamita utilizza una metodologia in parte differente, facendo riferimento anche alla ragione (‘aql). In entrambi i sistemi il punto rimane lo stesso: il Corano non costituisce l’unica fonte attraverso la quale vengono determinate le norme e le pene.

Gli hadith sono le narrazioni attraverso le quali viene in larga parte ricostruita la Sunna attribuita a Maometto. Attraverso queste fonti i giuristi interpretano i precetti, ne definiscono la portata e stabiliscono disposizioni non formulate direttamente nel Corano.

Un esempio evidente è quello dell’apostasia. Il Corano condanna ripetutamente chi abbandona l’Islam, ma non formula espressamente una pena giudiziaria terrena. La condanna a morte viene invece fondata anche su un hadith nel quale Ibn Abbas richiama questo ordine attribuito a Maometto:

«Chi cambia la sua religione, uccidetelo». (Sahih al-Bukhari 3017)

Il ricorso alla Sunna per stabilire una pena non esplicitata nel Corano non costituisce quindi un’eccezione creata per il liwāṭ, ma un’applicazione ordinaria della metodologia giuridica islamica.

Una tradizione attribuita a Ibn Abbas riferisce:

«Il Messaggero di Allah disse: “Chiunque troviate compiere l’azione del popolo di Lot, uccidete colui che la compie e colui sul quale viene compiuta”». (Sunan Abi Dawud 4462; cfr. Jami’ al-Tirmidhi 1456)

Al-Tirmidhi non si limita a trasmettere questa tradizione. Registra anche il suo impiego giuridico e riferisce che Malik, al-Shafi’i, Ahmad ibn Hanbal e Ishaq sostenevano la lapidazione indipendentemente dal fatto che il responsabile fosse sposato o non sposato. Altri giuristi assimilavano invece la pena a quella dello zina.

Un’altra tradizione collegata a Ibn Abbas riguarda un uomo non sposato trovato a compiere il liwāṭ:

«Deve essere lapidato». (Sunan Abi Dawud 4463)

Questa seconda tradizione riporta il giudizio di Ibn Abbas e non una dichiarazione diretta di Maometto. Rimane rilevante perché documenta l’ingresso della lapidazione nella prima elaborazione islamica della pena per il liwāṭ.

Il quadro delle fonti è quindi chiaro: una tradizione attribuisce a Maometto l’ordine di uccidere entrambi i partecipanti, mentre un giudizio attribuito a Ibn Abbas prescrive la lapidazione. Su questi materiali i giuristi hanno costruito le diverse posizioni riguardanti la pena capitale.

La pena di morte per omosessualità nell’Islam non può quindi essere liquidata come un’invenzione recente dei gruppi jihadisti. Queste organizzazioni hanno selezionato le interpretazioni più brutali e le hanno applicate in modo sommario e propagandistico. La natura terroristica delle loro esecuzioni non cancella la provenienza dottrinale delle pene invocate: il fondamento della criminalizzazione è molto anteriore al jihadismo contemporaneo.

Torna all’indice

Omosessualità nella Sharia secondo le scuole giuridiche

Le principali scuole giuridiche divergono sulla qualificazione tecnica del liwāṭ, sulle prove richieste e sulla sanzione da applicare. Concordano però nel considerarlo proibito e giuridicamente punibile.

Le differenze non contrappongono una scuola favorevole alla libertà omosessuale ad altre favorevoli alla repressione. La discussione riguarda se applicare una pena discrezionale, assimilare il rapporto allo zina oppure ricorrere direttamente alla pena capitale sulla base degli hadith.

Questa pluralità di posizioni è attestata già da al-Tirmidhi e viene esaminata nelle principali opere comparative del fiqh, tra cui la Bidāyat al-mujtahid di Ibn Rushd e l’al-Mughnī di Ibn Qudama.

  • Scuola hanafita: Abu Hanifa non equipara automaticamente il liwāṭ allo zina e tende a ricondurlo al ta’zir. Ciò attribuisce al giudice il potere di applicare pene discrezionali, comprese fustigazione, detenzione e altre sanzioni determinate dall’autorità. Nella dottrina hanafita sono state sostenute anche posizioni più severe, soprattutto in caso di reiterazione.
  • Scuola malikita: considera generalmente il rapporto anale tra uomini meritevole della pena capitale, frequentemente mediante lapidazione e indipendentemente dallo stato matrimoniale.
  • Scuola shafiita: presenta più opinioni. Una posizione attribuita allo stesso al-Shafi’i contempla la morte indipendentemente dallo stato matrimoniale; un’altra assimila il liwāṭ allo zina, prevedendo la lapidazione per il soggetto muhsan e una pena differente per il non sposato.
  • Scuola hanbalita: comprende posizioni che prevedono la morte per entrambi gli uomini coinvolti, indipendentemente dal loro stato matrimoniale, pur con divergenze sul metodo di esecuzione.

Anche nella giurisprudenza sciita imamita sono state elaborate pene estremamente severe, compresa la morte quando ricorrono le condizioni richieste dal diritto.

Non esiste dunque unanimità su un’unica pena, ma esiste un vasto consenso sulla criminalizzazione dell’atto. La pluralità delle opinioni riguarda il modo di punire, non il riconoscimento di una libertà di compiere il rapporto.

Torna all’indice

Le pene per l’omosessualità nella Sharia

I giuristi favorevoli alla condanna capitale non concordano sempre sul metodo con cui eseguirla. Nella letteratura giuridica e nelle tradizioni attribuite alle prime generazioni musulmane compaiono principalmente:

  • lapidazione;
  • uccisione mediante spada;
  • precipitazione da un luogo elevato;
  • precipitazione seguita dalla lapidazione.

Non tutte queste modalità godono della stessa autorità presso ogni scuola e non possono essere attribuite indistintamente a ogni giurista musulmano. Questa diversità non elimina però la criminalizzazione: dimostra che la controversia riguarda la forma della pena, non la liceità dell’atto.

La precipitazione da edifici, resa tristemente nota dalle esecuzioni dello Stato Islamico, non nasce dal nulla. Il gruppo jihadista ha recuperato tradizioni e opinioni giuridiche già esistenti, selezionandone le forme più brutali e trasformandole in esecuzioni sommarie e spettacoli terroristici. L’ISIS ha estremizzato l’applicazione, ma non ha inventato il precedente dottrinale.

Torna all’indice

Le condizioni probatorie non cancellano il reato

Un’obiezione frequente consiste nell’affermare che le condizioni probatorie previste dal diritto islamico renderebbero difficile applicare le pene più severe.

Quando il liwāṭ viene assimilato allo zina, possono essere richiesti quattro testimoni oculari qualificati oppure una confessione valida. Questi requisiti possono rendere difficile dimostrare il reato secondo le regole più rigorose.

La frequenza delle condanne variò secondo epoche, luoghi e possibilità di ottenere le prove richieste. Questo dato riguarda l’applicazione concreta della norma, non la qualificazione del liwāṭ come illecito punibile.

Una pena non cessa di appartenere a un sistema giuridico soltanto perché la sua esecuzione richiede prove difficili da ottenere. Il comportamento rimane proibito, giuridicamente punibile e sottoposto al potere coercitivo dell’autorità.

Inoltre, quando il giudice ricorre al ta’zir, può applicare criteri probatori e sanzioni differenti da quelli previsti per gli hudud. L’assenza delle prove necessarie per una pena fissa non comporta quindi automaticamente l’assenza di qualsiasi punizione.

La difficoltà di provare un reato può limitarne l’applicazione, ma non trasforma la condotta criminalizzata in una libertà riconosciuta.

Torna all’indice

Omosessualità femminile e sihaq nella Sharia

Gli atti sessuali tra donne sono generalmente indicati con il termine siḥāq. La giurisprudenza tende a distinguerli dal liwāṭ, soprattutto perché manca la penetrazione considerata determinante da molte definizioni giuridiche dello zina.

Per questa ragione, numerosi giuristi non applicano al siḥāq il medesimo hadd previsto per lo zina o la stessa pena contemplata per il rapporto anale tra uomini. Gli atti tra donne vengono però comunque considerati proibiti e sottoposti al ta’zir, con pene determinate dal giudice.

Possono quindi essere contemplate fustigazione, detenzione, correzione disciplinare o altre sanzioni. Dire che il siḥāq viene generalmente punito in maniera differente o meno severa rispetto al liwāṭ non significa che sia tollerato o lasciato alla libertà individuale.

Torna all’indice

Corano 4:15 parla di lesbismo?

Il Corano afferma:

«Se alcune delle vostre donne commettono una turpitudine, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. Se testimoniano, trattenetele nelle case finché le raggiunga la morte o Allah apra loro un’altra via». (Corano 4:15)

Una lettura minoritaria, associata tra gli altri ad Abu Muslim al-Isfahani, ha collegato Corano 4:15 agli atti sessuali tra donne. I principali commentatori lo riferiscono invece allo zina femminile.

Questa divergenza esegetica non modifica il dato giuridico: la punibilità del siḥāq non dipende da questo versetto, ma dall’elaborazione del fiqh, che lo considera comunque un illecito soggetto a ta’zir.

Torna all’indice

Peccato, reato e libertà personale

Il nodo centrale può essere riassunto con una distinzione semplice:

  • un peccato è una condotta considerata contraria alla volontà divina;
  • un reato è una condotta per la quale un’autorità può processare e punire una persona;
  • nella giurisprudenza islamica gli atti omosessuali vengono trattati in entrambi i modi.

Non si tratta soltanto dell’affermazione religiosa secondo cui Allah disapproverebbe una determinata pratica. Il giurista stabilisce quali prove debbano essere raccolte, quale autorità debba pronunciarsi e quale punizione debba essere eseguita.

È questo passaggio dalla morale alla coercizione a rendere particolarmente rilevante il modo in cui viene disciplinata l’omosessualità nella Sharia. Il problema non consiste semplicemente nel fatto che una religione proponga ai propri fedeli una morale sessuale restrittiva. Consiste nel fatto che quella morale viene trasformata in legge applicabile mediante la forza dell’autorità.

La Sharia non si limita a dichiarare peccaminoso l’atto omosessuale: attribuisce all’autorità il potere di perseguirlo e punirlo.

Torna all’indice

Domande frequenti sull’omosessualità nella Sharia

Cosa dice il Corano sull’omosessualità?

Il Corano condanna il desiderio sessuale degli uomini verso altri uomini nel racconto del popolo di Lot, definendolo una grave turpitudine e presentando la distruzione della comunità come castigo di Allah.

Qual è la pena per l’omosessualità nell’Islam?

Non esiste una pena unica condivisa da tutte le scuole. Il liwāṭ può essere sottoposto a ta’zir, fustigazione, detenzione o, secondo numerosi giuristi malikiti, shafiiti, hanbaliti e sciiti, alla pena di morte.

La Sharia punisce l’orientamento o il comportamento?

Il fiqh disciplina soprattutto gli atti concreti. Questa distinzione non riconosce però una libertà omosessuale: il rapporto consensuale può essere punito e la persona evita la sanzione soltanto rinunciando a compierlo.

Tutte le scuole islamiche prevedono la stessa pena?

No. Le scuole divergono sulla classificazione, sulle prove e sulla sanzione. Concordano però nel considerare il liwāṭ proibito e giuridicamente punibile.

Torna all’indice

Conclusioni

Il Corano condanna gli atti attribuiti al popolo di Lot e presenta la distruzione della comunità come castigo di Allah. La Sunna e il fiqh trasformano poi questa condanna religiosa in una disciplina giudiziaria, definendo prove e sanzioni.

Le scuole divergono sulla classificazione tecnica, sui requisiti probatori e sulla pena: ta’zir, fustigazione, detenzione o morte. Non riconoscono però il rapporto omosessuale consensuale come esercizio di una libertà individuale.

Il dato decisivo non è che tutti i giuristi prescrivano la stessa pena. Le divergenze riguardano la classificazione dell’illecito, le prove e la sanzione; non il riconoscimento del liwāṭ come condotta lecita o come esercizio di una libertà individuale.

La distinzione tra orientamento e comportamento non elimina questa realtà. La persona non viene perseguita per un desiderio nascosto, ma le viene negata la possibilità di trasformarlo in un rapporto consensuale. Il diritto non si limita a proporre una scelta morale al credente: impone mediante la coercizione pubblica una determinata concezione della sessualità.

Nella Sharia, dunque, la condanna degli atti omosessuali non rimane sul piano del peccato: diventa materia penale sulla quale l’autorità rivendica il potere di intervenire.

Torna all’indice


Fonti primarie

Corano: 4:15; 7:80-84; 21:74; 24:2; 26:165-166; 27:54-55; 29:28-29.

Sahih al-Bukhari 3017.

Sunan Abi Dawud 4462 e 4463.

Jami’ al-Tirmidhi 1456.

Fonti giuridiche islamiche

Ibn Rushd, Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid.

Ibn Qudama, al-Mughnī.

Al-Kasani, Badā’iʿ al-ṣanā’iʿ fī tartīb al-sharā’iʿ.

Al-Nawawi, al-Majmūʿ sharḥ al-Muhadhdhab.

Bibliografia essenziale

Jonny Lawrence, “Imagining the Lūṭī and the people of Lūṭ”, Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 35, n. 4, 2025, pp. 985–1009.

Kecia Ali, Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith, and Jurisprudence, Oneworld.

Samar Habib, Islam and Homosexuality, Praeger, 2010.

Scott Siraj al-Haqq Kugle, Homosexuality in Islam, Oneworld, 2010.

Un commento

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Resta aggiornato

Iscriviti alla newsletter di Islamicamentando per ricevere gli aggiornamenti.

Approfondimenti critici sull’Islam