Una delle frasi più utilizzate per presentare l’Islam come naturalmente compatibile con la libertà religiosa moderna è quella di Corano 2:256: «Non c’è costrizione nella religione». Presa isolatamente, la formula sembra offrire un principio semplice: nessuno dovrebbe essere obbligato ad abbracciare l’Islam. Ma la libertà di non convertirsi non coincide necessariamente con l’uguaglianza politica, la parità giuridica o il riconoscimento del medesimo diritto di musulmani e non musulmani a governare la società.
Abu l’Ala Maududi, uno dei più influenti pensatori musulmani del XX secolo, rende questa distinzione esplicita. Il non musulmano può conservare la propria religione, ma non deve detenere la sovranità politica. Può vivere sotto un governo islamico, ma in posizione subordinata. Se il potere è nelle mani di chi non segue l’Islam, i musulmani hanno secondo Maududi il dovere di adoperarsi per sottrarglielo.
Queste idee non compaiono come elementi estranei inseriti arbitrariamente dentro l’Islam. Maududi costruisce il proprio sistema collegando il Corano, la concezione della sovranità divina, la sharīʿa, il jihad, la jizya e la tradizione della dhimma. Ne ricava un ordinamento nel quale la religione considerata vera possiede anche il diritto di governare, mentre chi la rifiuta può essere tollerato senza essere politicamente suo pari.
Chi era Abu l’Ala Maududi
Sayyid Abu l’Ala Maududi (1903-1979), indicato nelle pubblicazioni inglesi anche come Abul A‘la Mawdudi, fu scrittore, esegeta coranico, ideologo e dirigente politico. Nel 1941 fondò a Lahore Jamaat-e-Islami, quando la città apparteneva ancora all’India britannica. Dopo la nascita del Pakistan nel 1947 continuò nel nuovo Stato la propria attività religiosa e politica.

La sua importanza è difficilmente contestabile. La Oxford University Press lo colloca tra le maggiori figure del pensiero religioso musulmano del Novecento e sottolinea il ruolo svolto nel ridefinire il discorso islamico moderno. L’Oxford Handbook of Islam and Politics individua tra le caratteristiche fondamentali del suo pensiero la concezione dell’Islam come visione complessiva della vita, la necessità di uno Stato islamico e la definizione dei requisiti politici applicabili ai non musulmani.
Maududi non considera quindi l’Islam una fede confinata alla coscienza individuale. Religione, diritto, società e politica appartengono a un unico sistema. La rivelazione stabilisce principi che devono trovare applicazione anche nell’organizzazione dello Stato. La conseguenza investe direttamente la sovranità: se la legge di Allah è superiore alla volontà umana, una società non può essere completamente libera di scegliere norme contrarie alla legge divina e continuare, nella logica maududiana, a essere un ordinamento legittimo.
Corano 9:29 e la sovranità dei non musulmani
La concezione politica di Maududi emerge con particolare chiarezza nel commento a Corano 9:29, il versetto che ordina di combattere determinate categorie appartenenti alla Gente del Libro fino al pagamento della jizya mentre sono ṣāghirūn.
«Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno […] finché non paghino la jizya […] sottomessi.»
Maududi esclude che lo scopo debba essere necessariamente la conversione forzata. Ma ciò che mette al posto della conversione non è l’uguaglianza religiosa moderna. Spiega che il combattimento deve porre termine alla sovranità e alla supremazia dei non musulmani, affinché essi non continuino a governare. L’autorità politica deve spettare a coloro che seguono quella che Maududi definisce la vera fede, mentre gli altri devono vivere in condizione subordinata.
Il suo commento arriva a formulare la conseguenza con parole prive di ambiguità:
«Non hanno assolutamente alcun diritto di reggere le redini del potere».
Maududi prosegue sostenendo che i non musulmani non debbano dirigere gli affari collettivi dell’umanità secondo dottrine che considera false e che, qualora detengano il potere politico, i credenti debbano fare quanto possibile per rimuoverli e sottoporli all’ordine islamico.
Il testo inglese del commento di Maududi a Corano 9:29 permette di verificare direttamente queste affermazioni.
Non emerge una concezione nella quale musulmano, cristiano, ebreo, ateo o appartenente a qualunque altra religione possiedano lo stesso diritto a determinare l’ordinamento dello Stato. Il criterio decisivo è religioso: chi segue la vera fede deve detenere il potere; chi viene considerato nell’errore può continuare a professare la propria religione senza poter rivendicare la stessa sovranità.
Maududi non inventa dal nulla questa gerarchia
Presentare Maududi come l’inventore di una deformazione politica completamente estranea alla tradizione islamica evita di confrontarsi con le fonti che egli utilizza. Corano 9:29 contiene già il comando di combattere fino al pagamento della jizya; jizya e dhimma non sono creazioni novecentesche; la distinzione giuridica fra musulmani e non musulmani attraversa secoli di giurisprudenza islamica.
La storiografia accademica descrive la dhimma come un istituto politico-giuridico mediante il quale determinate comunità non musulmane potevano risiedere stabilmente sotto dominio musulmano, conservando la propria religione e beneficiando di protezione, ma sottoposte a una disciplina specifica e al pagamento della jizya. La letteratura specialistica rileva sia aspetti di accomodamento sia norme fondate su una logica discriminatoria. Equiparare questo sistema alla moderna cittadinanza egualitaria cancella una differenza storica essenziale.
Maududi recupera precisamente gli elementi gerarchici di questa tradizione e li inserisce dentro un progetto politico contemporaneo. La protezione del non musulmano non comporta la neutralità religiosa dello Stato; la possibilità di praticare una religione diversa non comporta un identico diritto alla sovranità; la permanenza del non musulmano nella società islamica avviene all’interno di un ordine il cui fondamento religioso non può essere rimesso in discussione da chi vi appartiene.
La jizya non è una semplice tassa
Una presentazione apologetica molto diffusa riduce la jizya a una normale imposta pagata dai non musulmani in cambio della protezione militare. Una descrizione del genere coglie soltanto una parte dell’istituto e diventa ancora più insostenibile quando viene applicata al pensiero di Maududi.
Nel commento a 9:29, Maududi afferma espressamente che la jizya simboleggia la sottomissione dei non musulmani alla sovranità islamica. Collega inoltre la condizione di ṣāghirūn all’idea che i credenti debbano essere governanti e i non credenti subordinati. Non presenta quindi la tassa come un meccanismo fiscalmente neutro applicato a cittadini politicamente equivalenti.
La sua spiegazione diventa ancora più significativa quando afferma che uno dei vantaggi della jizya consiste nel ricordare periodicamente ai dhimmi la loro condizione derivante dal rifiuto dell’Islam. La differenza religiosa riceve così un’espressione giuridica e politica concreta.
Questo modello può certamente essere descritto come una forma storica di tolleranza nel senso che il non musulmano non viene necessariamente obbligato alla conversione e può continuare a vivere all’interno dello Stato islamico. Ma la tolleranza concessa da un gruppo dominante non equivale alla parità tra cittadini. Una democrazia religiosa egualitaria richiede che il diritto a governare non dipenda dalla confessione professata. Maududi sostiene esattamente il contrario.
“Non c’è costrizione nella religione” non significa uguaglianza
Corano 2:256 non risolve questa contraddizione con i principi della moderna democrazia liberale perché riguarda una questione diversa. È perfettamente possibile evitare la conversione forzata e contemporaneamente costruire un sistema nel quale una religione possiede diritti politici superiori alle altre.
La struttura descritta da Maududi è coerente: il cristiano può continuare a essere cristiano, l’ebreo può continuare a essere ebreo e il non credente può rifiutare l’Islam. Nessuno di loro, tuttavia, acquisisce per questo il diritto di sostituire la legge islamica con un ordine politico fondato sulle proprie convinzioni.
La libertà concessa riguarda quindi la permanenza nella propria fede, non la sovranità politica. Il non musulmano può dissentire religiosamente dall’Islam, ma non può trasformare quel dissenso in un diritto equivalente a determinare l’ordinamento collettivo.
La distanza dal principio moderno di cittadinanza è enorme. In una democrazia secolare, un musulmano non dovrebbe perdere il diritto di governare perché crede nel Corano; allo stesso modo un cristiano non dovrebbe perderlo perché non riconosce Maometto e un ateo perché non riconosce alcuna rivelazione. L’appartenenza religiosa non stabilisce una gerarchia politica tra cittadini.
Nel sistema maududiano quella reciprocità scompare. Il musulmano deve poter lavorare affinché l’ordine non islamico venga sostituito da quello islamico; una volta affermata la sovranità islamica, il non musulmano non possiede il medesimo diritto di sostituirla con un ordine cristiano, secolare o fondato su un’altra religione.
Sovranità divina e limite della democrazia
La subordinazione politica dei non musulmani non è un elemento isolato nel pensiero di Maududi. Deriva dalla sua concezione della sovranità. Se Allah è il legislatore supremo e la legge rivelata possiede autorità superiore alla volontà umana, il popolo non può essere sovrano nello stesso significato attribuito a questo termine dalla democrazia liberale.
Una maggioranza parlamentare può discutere modalità, amministrazione e materie lasciate alla decisione umana, ma non può legittimamente dichiarare falsa una prescrizione divina riconosciuta come vincolante e sostituirla semplicemente perché la maggioranza degli elettori lo desidera. L’autorità politica resta sottoposta a un limite confessionale precedente alla deliberazione democratica.
La conseguenza riguarda anche chi non crede nella rivelazione. Il cristiano, l’ateo o l’ex musulmano vengono sottoposti a un ordinamento la cui fonte ultima di legittimità essi non riconoscono e che non possono modificare attraverso gli stessi strumenti politici con cui, in uno Stato liberale, un cittadino può tentare di cambiare qualunque legge costituzionalmente modificabile.
Chiamare questo sistema “democratico” non elimina la differenza. Se alcune norme vengono sottratte alla sovranità popolare perché attribuite a Dio, la democrazia opera soltanto entro i confini stabiliti dalla religione dominante.
Il jihad entra nello stesso sistema politico
Anche la concezione del jihad sviluppata da Maududi si collega alla medesima architettura. L’Islam deve regolare l’intera vita dell’uomo; la legge divina deve prevalere; l’ordine politico è necessario per renderla effettiva. Un sistema nel quale gli uomini governano indipendentemente dalla rivelazione diventa quindi qualcosa che l’Islam politico è chiamato a superare.
Il jihad non viene ridotto da Maududi alla sola difesa territoriale da un’aggressione. Assume una funzione di trasformazione dell’ordine politico. Questa concezione risulta perfettamente compatibile con la sua lettura di 9:29: il combattimento non mira necessariamente a costringere ogni individuo a convertirsi, ma può servire a togliere ai non musulmani sovranità e supremazia e a trasferire il potere a coloro che seguono la vera fede.
Si delinea una concatenazione precisa: Allah possiede la sovranità; la sua legge deve governare la società; lo Stato deve applicarla; un ordine che la respinge non possiede la stessa legittimità; il jihad può concorrere alla sostituzione di quell’ordine; i non musulmani possono mantenere la propria religione ma non la medesima sovranità politica.
Non sono idee casualmente accostate. Ciascuna rafforza le altre.
Corano, diritto islamico e Maududi
La forza critica del caso Maududi deriva proprio dalla continuità che egli rivendica con le fonti islamiche. Non parte da un manifesto fascista europeo per poi aggiungervi qualche versetto del Corano. Parte dal Corano, dalla Sunna, dalle categorie della giurisprudenza islamica e dalla convinzione che la religione debba organizzare anche lo Stato.
Corano 9:29 gli offre il combattimento fino alla jizya e alla subordinazione. La tradizione della dhimma gli offre un modello giuridico nel quale il non musulmano viene protetto senza diventare necessariamente politicamente equivalente al musulmano. La sovranità divina gli offre il fondamento per negare che la volontà popolare sia fonte ultima della legge. Il jihad diventa lo strumento attraverso il quale l’ordine considerato divino può prevalere su quello umano.
Maududi riorganizza questi elementi nelle categorie dello Stato e della politica del XX secolo. Questa modernizzazione è importante: sarebbe storicamente scorretto attribuire a tutti i giuristi medievali la stessa teoria dello Stato formulata da Maududi. Sarebbe però altrettanto scorretto sostenere che il suo pensiero non abbia radici riconoscibili nelle fonti islamiche che cita e nella tradizione che pretende di restaurare.
Gli aspetti più illiberali dell’Islam diventano un programma politico
Considerati separatamente, diversi elementi possono essere attenuati attraverso interpretazioni moderne. La jizya può essere storicizzata; la dhimma può essere considerata superata; il jihad può essere reinterpretato in senso esclusivamente difensivo; la sovranità divina può essere conciliata con costituzioni democratiche; i musulmani contemporanei possono sostenere piena cittadinanza per credenti e non credenti.
Maududi percorre la strada opposta. Prende gli elementi più difficilmente conciliabili con la moderna uguaglianza politica e li fa funzionare insieme.
La superiorità religiosa dell’Islam produce una superiorità dell’ordine islamico. La superiorità dell’ordine islamico giustifica la sua sovranità. La sovranità islamica impedisce al non musulmano di possedere lo stesso diritto a governare contro l’Islam. La jizya esprime anche la subordinazione di chi rimane fuori dalla comunità islamica. Il jihad può contribuire a sottrarre il potere a chi governa secondo principi considerati contrari alla legge divina.
Il risultato non è semplicemente una religione conservatrice. È un sistema politico confessionale nel quale la verità religiosa determina chi possiede piena legittimità nell’esercizio del potere.
La tradizione islamica permette anche altre letture
Esistono musulmani e studiosi musulmani contemporanei che rifiutano la discriminazione dei non musulmani, interpretano storicamente la jizya, sostengono la cittadinanza egualitaria e accettano ordinamenti democratici e pluralisti. Anche all’interno della giurisprudenza islamica premoderna la condizione dei non musulmani non fu uniforme: accanto a restrizioni e disuguaglianze esistevano protezioni, autonomie comunitarie e differenti gradi di accomodamento.
Questa pluralità non cancella ciò che Maududi dimostra. Per ottenere un Islam politicamente compatibile con l’uguaglianza moderna occorre reinterpretare, limitare o abbandonare precisamente quelle componenti che egli invece collega e sviluppa. Corano 9:29 rimane nel testo. La jizya e la dhimma rimangono nella storia del diritto islamico. La subordinazione dei non musulmani non nasce dalla fantasia di un critico occidentale: viene sostenuta apertamente da uno dei più influenti intellettuali musulmani del Novecento sulla base della propria lettura dell’Islam.
Il dibattito dovrebbe quindi riguardare quali elementi della tradizione islamica debbano essere respinti o reinterpretati per essere compatibili con la moderna uguaglianza, non fingere che quegli elementi non siano mai esistiti.
h2>Dalla superiorità religiosa alla subordinazione politica
Nel sistema di Maududi questi elementi non rimangono separati. La superiorità attribuita all’Islam sul piano religioso diventa superiorità dell’ordine islamico sul piano politico. La legge di Allah prevale sulla volontà umana; lo Stato deve renderla effettiva; chi non riconosce quella legge può conservare la propria religione, ma non possiede lo stesso diritto di determinare l’ordinamento collettivo.
La jizya, la condizione dei non musulmani e il jihad acquistano così una funzione coerente all’interno dello stesso modello. La jizya esprime la subordinazione alla sovranità islamica; il non musulmano può essere protetto senza essere politicamente uguale; il jihad può concorrere alla sostituzione di un potere che non riconosce la supremazia dell’ordine islamico.
Anche Corano 2:256 trova facilmente posto in questa costruzione. «Non c’è costrizione nella religione» può significare che un cristiano o un ebreo non debbano essere obbligati a convertirsi. Non significa che debbano possedere lo stesso diritto del musulmano a governare, stabilire le leggi o sostituire l’ordinamento islamico con un sistema fondato su principi differenti.
Maududi lo afferma senza attenuazioni: coloro che non seguono quella che considera la vera fede non hanno diritto di tenere nelle proprie mani le «redini del potere». Se le detengono, i credenti devono adoperarsi per sottrargliele.
La distanza dalla moderna uguaglianza politica non potrebbe essere maggiore. In uno Stato liberale il diritto di governare non dovrebbe dipendere dalla religione: un musulmano, un cristiano, un ebreo o un ateo partecipano alla sovranità come cittadini. Nel sistema di Maududi l’appartenenza religiosa incide invece direttamente sulla legittimità politica.
La sua teoria porta quindi alle conseguenze politiche una premessa religiosa precisa: se soltanto l’Islam possiede la verità e soltanto la legge di Allah possiede piena legittimità, chi rifiuta entrambe può essere tollerato, ma non può essere riconosciuto come sovrano allo stesso titolo del musulmano.
La libertà concessa al non musulmano termina dove comincia la supremazia politica dell’Islam.









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