Il jihad nella giurisprudenza islamica classica
Le testimonianze raccolte riguardano il jihad come obbligo religioso, la conquista, la jizya, il trattamento dei prigionieri, la schiavitù e il bottino. Sono passi di giuristi e autori musulmani che discutono regole, non soltanto episodi storici. Per i versetti coranici e gli hadith si rimanda alla sezione Jihad della raccolta delle fonti islamiche.
Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī: il jihad come obbligo religioso
al-Risāla, capitolo sul jihad. Il giurista malikita espone l’invito all’Islam, la possibilità della jizya e il ricorso alla guerra, per poi disciplinare i prigionieri e le garanzie di sicurezza.
Testo del giurista · Ibn Abī Zayd, al-Risāla
Il jihad è un obbligo istituito per volere divino. Il suo adempimento da parte di alcuni ne dispensa altri. Per noi malikiti è preferibile non dare inizio alle ostilità con il nemico prima di averlo invitato ad abbracciare la religione di Allah, a meno che non sia egli stesso a prendere l’iniziativa di attaccare. Due sono le alternative da proporgli: o si converte all’islamismo, o paga il testatico; in caso contrario gli si farà guerra. È concesso agli infedeli di pagare la jizya solo se vivono in un territorio in cui è possibile applicare le nostre leggi. Se però sono fuori dalla nostra portata [giurisdizione], potranno pagarla solo se si recano nel nostro territorio. Altrimenti si farà loro guerra […].
Si deve combattere il nemico senza preoccuparsi di appurare se il jihad sarà condotto da un capo devoto o depravato.
Non vi è impedimento all’uccisione dei prigionieri nemici non musulmani. Ma nessuno dovrà essere ucciso se ha ottenuto l’amān, né si dovranno violare gli impegni presi nei confronti dei prigionieri. Non si trucideranno né le donne né gli impuberi. Si eviterà di uccidere monaci e rabbini, a meno che non abbiano preso parte ai combattimenti. Anche la donna sarà messa a morte se ha partecipato alla guerra. L’amān accordato dal più umile dei musulmani dev’essere ritenuto valido anche dagli altri. Perfino la donna e l’impubere islamici possono concederlo se ne comprendono la portata. Ma, secondo un’altra opinione, tale amān è valido solo se un imam lo ratifica.
Del bottino raccolto dai musulmani nel corso delle operazioni belliche l’imam preleverà un quinto, e distribuirà i restanti quattro quinti tra i membri dell’esercito. Tale spartizione avverrà di preferenza in territorio nemico¹.
Nota filologica. Il testo arabo impiega al-aʿlāj (الأعلاج), termine che può designare uomini stranieri non arabi e non musulmani; nel capitolo sul jihad si riferisce a prigionieri nemici. L’espressione descrive persone già catturate, mentre la successiva disposizione sull’amān vieta l’uccisione di chi abbia ricevuto una garanzia di sicurezza.
Ibn Khaldūn: espansione religiosa e potere politico
Muqaddima, nelle pagine dei Prolégomènes citate in bibliografia. Ibn Khaldūn collega l’universalità della missione islamica al potere temporale e alla guerra per sottomettere altri popoli. La formulazione «per amore o per forza» corrisponde all’arabo ṭawʿan aw karhan (طوعًا أو كرهًا), verificabile nel testo originale della Muqaddima.
Testo di Ibn Khaldūn · Prolégomènes, vol. I, p. 469
Nell’Islam la guerra contro l’infedele è un obbligo di natura divina, poiché questa religione si rivolge a tutti gli uomini, ed essi devono abbracciarla per amore o per forza. Perciò presso i musulmani sono state istituite sia l’autorità spirituale sia quella temporale, affinché i due poteri si adoperino contemporaneamente a realizzare questo duplice scopo. Le altre religioni non si rivolgono alla totalità degli uomini, pertanto non impongono ai loro adepti l’obbligo di fare la guerra agli infedeli; esse autorizzano a combattere soltanto per autodifesa. Per questo motivo i leader di tali religioni non si occupano minimamente di amministrazione politica. Il potere temporale è nelle mani di un individuo che lo ha ottenuto in modo del tutto fortuito o in seguito a un accordo con cui la religione non ha niente a che fare. Presso questi popoli la sovranità [politica] è nata perché, come abbiamo già indicato, un sentimento collettivo per sua stessa natura li ha portati a ciò; non è stata la religione a imporre loro questa istituzione, dal momento che essa non prescrive loro di sottomettere gli altri popoli, come avviene nell’Islam. Essi sono obbligati soltanto ad assicurare la sopravvivenza della loro religione all’interno della loro nazione; perciò gli israeliti, dopo l’epoca di Mosè e di Giosuè, attesero circa quattro secoli prima di pensare a fondare un regno: la loro unica preoccupazione era preservare in vita il loro culto […]².

Testo di Ibn Khaldūn · Prolégomènes, vol. I, p. 476
Da allora in poi i cristiani, in seguito a una serie di dispute relative ai dogmi e a ciò che si deve credere a proposito del Messia, si divisero in più sette, ciascuna delle quali invocava il sostegno del re cristiano che era anche il suo sovrano. Tale disparità di opinioni, per cui di volta in volta nascevano sempre nuove sette, prevalse per molti secoli, fino a quando rimasero solo tre sette principali: i melchiti, i giacobiti e i nestoriani. Non riteniamo opportuno contaminare le nostre pagine riportando le loro empie opinioni, che peraltro sono generalmente piuttosto note. Tutte queste dottrine sono erronee, come ha affermato il Corano. Noi non dobbiamo né discutere né ragionare con gli infedeli su questi temi: dobbiamo solo metterli di fronte alla scelta tra l’adesione all’islamismo, il pagamento della jizya o la morte³.
Ibn Taymiyya: bottino, fayʾ e proprietà dei non musulmani
Nei brani seguenti Ibn Taymiyya distingue il bottino acquisito con la forza dalle altre entrate pubbliche e ne espone le giustificazioni religiose. Il capitolo sul fayʾ è consultabile anche nel testo arabo di al-Siyāsa al-sharʿiyya, che paragona i beni acquisiti dai credenti alla restituzione di un’eredità sottratta.
Il bottino (ghanīma)
Testo di Ibn Taymiyya · al-Siyāsa al-sharʿiyya (trad. Laoust, pp. 27–28)
Nell’Islam le entrate statali che hanno il loro fondamento nel Libro [Corano] e nella sunna sono tre: il bottino <ghanīma>, l’elemosina rituale <sadaqa> e il fayʾ.
Il bottino è l’insieme dei beni sottratti agli infedeli con la forza. Allah stesso ne ha sancito lo statuto nella sura al-Anfal [=Il bottino], che ha rivelato in occasione della battaglia di Badr, e a cui ha dato appunto il nome di al-Anfal in quanto il bottino costituisce un accrescimento della ricchezza islamica. Allah ha detto: «Ti interrogheranno a proposito del bottino. Dì: “Il bottino è di Dio e del Suo Messaggero”»⁴.
Nei due Ṣaḥīḥ, secondo Jābir ibn ʿAbd Allāh, il Profeta ha detto: «Io ho ricevuto cinque doni che mai nessun Profeta aveva mai ottenuto prima di me. Ho trionfato con il terrore nel giro di un mese. Per mezzo mio, la terra è diventata moschea e purezza: ogni uomo della mia comunità, sorpreso dall’ora della preghiera, può pregare ovunque si trovi. Ho ricevuto il permesso di accumulare bottino, privilegio che non era mai stato accordato ad alcuno dei miei predecessori. Ho ottenuto il dono dell’intercessione. I profeti che mi hanno preceduto erano stati inviati unicamente ai loro popoli: io invece sono stato inviato all’umanità intera».
Il Profeta ha detto: «Io sono stato inviato con la spada prima del giorno della resurrezione perché tutti gli uomini servano l’unico Dio, senza alcuna figura a esso associata. Le mie risorse sono state poste all’ombra della mia lancia. Coloro che si sono levati contro i miei ordini hanno avuto in sorte umiliazione e avvilimento. Chiunque cerchi di assomigliare a questi uomini dev’essere considerato simile a loro»⁵.
Il fayʾ
Testo di Ibn Taymiyya · fayʾ, tributi e beni (trad. Laoust, p. 34)
Il fay‘ ha per fondamento i seguenti versetti della sura del Raduno [al-Ḥashr], che Allah rivelò a Maometto durante la spedizione contro i banu Nadir, seguita alla battaglia di Badr.
Dio ha detto: «Per ciò che del bottino preso loro Dio ha destinato al suo Profeta voi non avete fatto correre cavalli né altre cavalcature. Dio dà ai suoi Profeti potere su chi Egli vuole. Dio è Onnipotente. Ciò che Dio ha concesso al suo Profeta come bottino preso agli abitanti della città, è di Dio, del Profeta, dei suoi parenti, degli orfani, dei poveri, del viandante.
Questi beni sono stati designati con l’appellativo di fay’ in quanto Allah li ha sottratti agli infedeli per restituirli <afa’a, radda> ai musulmani. In principio Allah ha creato i beni di questo mondo unicamente perché concorressero al suo servizio, dal momento che egli ha creato gli uomini solo per esserne servito. Perciò gli infedeli perdono ogni diritto sia sulle loro persone che sui loro beni – di cui non si avvalgono certo per servire Allah – in favore dei veri credenti, ai quali Allah restituisce ciò che è loro dovuto poiché essi lo servono; allo stesso modo si restituisce a un uomo l’eredità di cui è stato privato, anche se fino ad allora non ne era entrato in possesso.
In tale categoria rientrano il testatico versato dagli ebrei e dai cristiani; i contributi imposti ad alcuni paesi nemici o i doni da essi offerti al sultano dei musulmani, come ad esempio le «spedizioni» effettuate da alcuni popoli cristiani; la decima pagata dai commercianti delle regioni appartenenti alla «zona di guerra»; la tassa del ventesimo, riscossa dai popoli protetti che praticano il commercio al di fuori dei loro paesi d’origine; i pagamenti aggiuntivi imposti alle Genti del Libro che violano il patto di protezione, e l’imposta fondiaria , che in origine colpiva solo le Genti del Libro e che in seguito fu parzialmente estesa anche ad alcuni musulmani.
Sono inoltre incluse nel fay’ tutte le proprietà statali che rientrano nel patrimonio comune dei musulmani, come quelle che non hanno un possessore chiaramente designato: i beni vacanti per assenza di eredi, quelli usurpati, i prestiti o i depositi per i quali è impossibile risalire ai proprietari, e, in generale, tutti i beni mobili o immobili appartenenti a cittadini islamici e caratterizzati da un analogo status. Tutti i possedimenti di questo tipo, infatti, concorrono a formare il patrimonio comune dei musulmani […].
Gli uomini dei quali è opportuno «conquistare i cuori» [con i doni] possono essere sia infedeli che musulmani. Se si tratta di infedeli, mediante questi doni si spera di ottenere un vantaggio – ad esempio indurli a convertirsi – o di evitare un danno; è bene ricorrervi solo a condizione che sia impossibile agire diversamente. Anche se si tratta di musulmani influenti si spera in tal modo di ricavare un qualche beneficio: ad esempio consolidarne la conversione, determinare con la forza quella di un loro simile, procurarsi il loro sostegno al fine di ottenere il pagamento della sadaqa da un gruppo che rifiuta di versarla, arrecare danno a un nemico o impedirgli di nuocere all’Islam: anche con loro, tuttavia, si ricorrerà ai doni solo a condizione che tali risultati non possano essere ottenuti che in questo modo.
Queste gratifiche, accordate ai potenti e rifiutate agli umili, apparentemente somigliano a quelle elargite dai sovrani, ma il valore di un’azione è determinato dall’intenzione che la ispira.
Perciò, se tali doni sono finalizzati al comune interesse della religione e dei musulmani, saranno della stessa natura di quelli concessi dal Profeta e dai suoi califfi; se invece il loro movente è l’ambizione e la corruzione, saranno simili a quelli dispensati dal Faraone […]⁶.
Testo di Ibn Taymiyya · religione, potere e guerra (trad. Laoust, p. 178)
Le altre due religioni rivelate sono state indebolite o dalla loro incapacità di perfezionarsi, o dal timore provato dai loro adepti di fronte alle inevitabili prove; perciò sono apparse prive di forza e di grandezza agli uomini, i quali hanno compreso che esse non erano in grado di assicurare la felicità né a loro né ad altri. Di queste due vie erronee, una è quella seguita da coloro che hanno aderito a una religione senza portarla a compimento tenendo conto di tutto ciò che è necessario alla loro esistenza – potere, jihad, risorse materiali -, l’altra quella imboccata da coloro che hanno ricercato il potere, la ricchezza o la guerra, senza subordinare tali obiettivi allo scopo prioritario di far trionfare la religione. Queste due vie sono quelle seguite rispettivamente da coloro che si sono smarriti, e da coloro che sono incorsi nella collera divina. La prima è la via dei cristiani, i quali vivono nell’errore, la seconda quella degli ebrei, oggetto della collera divina.
La retta via è unicamente quella indicata dai profeti, dai santi, dai martiri e dai devoti: è la via del profeta Maometto, dei suoi califfi, dei suoi Compagni, di coloro che hanno seguito le loro tracce e dei precursori che ci hanno mostrato il cammino: i muhajirun, gli ansar e i fedeli di seconda generazione. A tutti loro Allah ha riservato giardini in cui scorrono acque vive, dove dimoreranno per sempre. È questo il trionfo supremo⁷.
Analisi critica. Nel ragionamento attribuito a Ibn Taymiyya, i beni sottratti ai non musulmani vengono presentati come restituiti a coloro che servono Allah. La giustificazione della conquista non è soltanto economica: la disponibilità dei beni viene ricondotta alla finalità religiosa assegnata alla proprietà. Il testo distingue inoltre ghanīma e fayʾ, pur ricorrendo in italiano anche alla parola generica «bottino».
Abū Yūsuf: territori conquistati, conversione e tributi
Kitāb al-Kharāj, traduzione di Edmond Fagnan, pagine indicate in bibliografia. Abū Yūsuf distingue fra diverse categorie di non musulmani e descrive il potere dell’imam nella distribuzione delle terre e nella riscossione della jizya e del kharāj.
Abū Yūsuf · Territori di guerra e conversione · nota 8
O principe, tu hai chiesto anche quali siano le regole applicabili agli abitanti del «territorio della guerra» (dar al-harb) che si convertono per conservare la loro vita e i loro beni. La loro vita è sacra, i beni per conservare i quali si sono convertiti restano di loro proprietà, e lo stesso vale per le loro terre, che sono quindi soggette al pagamento della decima come quelle adiacenti a Medina, i cui abitanti si convertirono dopo <l’arrivo> del Profeta e che sono pertanto inquadrate tra le «terre della decima». La stessa regola fu applicata a Ta’if e al Bahrein, nonché ai beduini che si convertirono per conservare le loro falde acquifere e i loro terreni: entrambi sono infatti rimasti di loro proprietà, e continuano a esserlo […]⁸.
Abū Yūsuf · Trattati, kharāj e proprietà delle terre · nota 9
Tutti i popoli politeisti con i quali l’islam ha concluso la pace a patto che riconoscessero la sua autorità saranno soggetti alla spartizione [delle terre] e pagheranno il kharaj; essi sono infatti da considerarsi tributari, e il suolo che occupano è definito «terra del kharaj». L’importo dell’imposta sarà quello stabilito dai trattati stipulati con loro, ma sarà riscosso in buona fede e senza applicare sovrattasse.
Qualunque territorio di cui l’imam [sovrano] sia entrato in possesso con la forza, se egli lo ritiene opportuno – infatti ha piena libertà sotto tale profilo – può essere da lui spartito tra coloro che l’hanno conquistato, e in questo caso diviene «terra della decima», oppure lasciato in possesso degli abitanti, come fece Omar ibn al-Khattab per al-Sawad. In questo caso il territorio diviene «terra del kharaj» e nessuno può riprenderselo: i vinti ne detengono la piena proprietà, trasmissibile per eredità o mediante contratto, e l’entità del kharaj a cui è soggetto non deve superare le possibilità dei contribuenti […]⁹.
Abū Yūsuf · Idolatri, jizya, apostasia e terre conquistate · nota 10
Lo statuto dei territori conquistati varia a seconda che siano arabi o non arabi: infatti si fa guerra agli arabi soltanto per farli aderire all’Islam, non per esigere da loro il testatico; da essi non si pretende altro che la conversione, e le loro terre, se ne conservano il possesso, sono considerate «terre della decima»; perfino se l’imam non gliele lascia e ne attua la spartizione, esse sono ritenute ancora «terre della decima». I criteri da adottare nei confronti dei non arabi sono diversi: infatti si combatte con loro sia per convertirli che per esigere da loro il testatico, mentre nei confronti degli arabi si persegue solo il primo scopo, visto che devono scegliere tra la conversione e la morte. Non conosciamo alcun caso in cui il Profeta, o uno dei suoi Compagni o dei califfi che gli sono succeduti, abbia accettato il pagamento del kharaj dagli arabi idolatri, i quali potevano unicamente scegliere se convertirsi o morire. Se venivano sconfitti, le loro mogli e i loro figli erano fatti prigionieri, come fece il Profeta con i banu hawazin in occasione della battaglia di Hunayn; in seguito però restituì loro la libertà. Peraltro si comportò così soltanto con gli idolatri.
I sudditi arabi che professano religioni rivelate [ebrei e cristiani] sono trattati come i non arabi: pertanto sono ammessi a pagare la capitazione. È quanto fece Omar nei confronti dei banu taghlib [tribù cristiana], ai quali raddoppiò l’elemosina rituale in sostituzione del kharaj, in linea con quanto aveva fatto il Profeta, esigendo un testatico di un dinar, o il suo equivalente in indumenti, da ogni suddito pubere dello Yemen, misura che ai nostri occhi appare simile a quella prevista per i popoli seguaci delle religioni rivelate. Qualcosa di analogo fece il Profeta accordando la pace agli abitanti di Najran [cristiani] in cambio di un riscatto.
Quanto ai non arabi, ebrei o cristiani, politeisti, idolatri o adoratori del fuoco, dai sudditi maschi si riscuote la capitazione. Il Profeta infatti la fece pagare ai Magi di Hajar, i quali sono politeisti e non aderiscono a una religione rivelata: pertanto essi sono considerati da noi come non arabi, e non sposiamo le loro donne così come non mangiamo le bestie che sgozzano.
Omar ibn al-Khattab applicò ai non arabi di sesso maschile e di religione politeista dell’Iraq un testatico corrispondente a tre fasce di reddito: cittadini indigenti, ricchi e di condizione media.
Per quanto riguarda i rinnegati, arabi e non arabi, essi sono trattati come gli arabi idolatri: devono scegliere tra la conversione e la morte, e non sono passibili di capitazione […].
Gli abitanti dei villaggi e delle campagne – ma lo stesso vale per le città, i loro abitanti e tutto ciò che contengono – possono, a discrezione dell’imam, rimanere nelle loro terre, nelle loro case e nelle loro abitazioni, e continuare a godere dei loro beni in cambio del pagamento del testatico e del kharaj. Non esistono eccezioni se non per gli arabi maschi e idolatri, che non sono ammessi a pagare la capitazione, e devono scegliere tra la conversione e la morte […].
L’imam può quindi scegliere tra due opzioni altrettanto valide: o effettuare la spartizione come ha fatto il profeta, o lasciare i beni al loro posto, come fece lo stesso profeta altrove, tranne che a Khaybar, o come Omar ibn al-Khattab, che lasciò tutto immutato nel Sawad [Iraq]. La maggior parte delle regioni agricole siriache ed egiziane fu conquistata con la forza, e pertanto furono ammessi a trattare solo gli abitanti delle piazzeforti. Poiché le campagne erano state occupate dai vincitori e prese con la forza, Omar le abbandonò nelle mani della comunità islamica dell’epoca e di quelle a venire. Fu questa la soluzione adottata di preferenza da lui, e anche l’imam può conformarsi a tale linea, purché adotti in compenso le precauzioni necessarie dei fedeli e della religione¹⁰.
Analisi critica. Le differenze giuridiche fra idolatri arabi, appartenenti alle religioni scritturali, non arabi e apostati incidono sull’alternativa fra conversione, pagamento del tributo e morte. La facoltà di conservare terre e beni è regolata dal potere conquistatore, non da un principio di parità religiosa. La subordinazione giuridica dei non musulmani soggetti alla jizya trova riscontri concreti nelle testimonianze storiche sulla condizione dei dhimmī.
Strategie di combattimento e trattamento dei prigionieri
Abū Yūsuf · Strategie belliche e destino dei prigionieri · nota 11
Il meglio che abbiamo sentito dire a questo proposito, a quanto pare, è che non vi è nulla di male ad adoperare ogni sorta di armi contro i politeisti: dall’inondare e bruciare le loro abitazioni al tagliare i loro alberi e le loro palme da dattero al fare uso di mangani, il tutto senza attaccare con deliberata intenzione le donne, i bambini o i vecchi in età assai avanzata. È inoltre possibile inseguire coloro che fuggono, dare il colpo di grazia ai feriti, uccidere i prigionieri quando essi costituiscono un pericolo per i musulmani, ma soltanto quelli che hanno già iniziato a radersi [i puberi], poiché gli altri sono dei bambini e non si possono giustiziare.
Quanto ai prigionieri che vengono condotti dall’imam, è a sua totale discrezione scegliere se metterli a morte o far pagare loro un riscatto, adottando la soluzione più vantaggiosa per i musulmani e più oculata per l’islam. Non si riscattano questi prigionieri mediante oro, argento o altri beni, ma soltanto scambiandoli con prigionieri musulmani detenuti dal nemico.
Tutto ciò che i vincitori hanno raccolto sul campo di battaglia, o sottratto dai beni e dagli effetti personali dei vinti, costituisce il fayʾ, che viene suddiviso in cinque porzioni: una di esse è assegnata a coloro che sono elencati nel Libro sacro, mentre le altre quattro sono ripartite tra le truppe che hanno contribuito ad accumulare il bottino, nella misura di due quote per cavallo e una per fante. Se è stata conquistata una determinata porzione di territorio, l’imam adotterà la soluzione più prudente per i musulmani: se ritiene di doverla lasciare ai suoi abitanti imponendo loro il kharaj – come fece ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, che lasciò il Sawad [Iraq] nelle mani delle popolazioni indigene – può farlo; se invece ritiene di doverla assegnare ai conquistatori, ripartirà il territorio tra loro dopo averne prelevato la quinta parte […].
Per parte mia, ritengo che la decisione relativa ai prigionieri spetti all’imam: a seconda di ciò che gli sembra più conveniente per l’Islam e per i musulmani, potrà farli giustiziare o usarli come riscatto per i prigionieri islamici […]¹¹.
Nota terminologica sulla spartizione del bottino. Nella traduzione francese di Edmond Fagnan (pp. 301–302) i beni presi sul campo sono indicati come fey e la ripartizione è formulata come «due parti per cavallo e una per fante». In un altro passo della stessa opera (p. 27) si precisa che al cavaliere spettano tre parti complessive, due per il cavallo e una per sé. Il brano mantiene la terminologia della traduzione citata; la distinzione giuridica generale fra fayʾ e ghanīma richiede di considerare separatamente la modalità di acquisizione dei beni. Consulta l’edizione Fagnan del 1921.
Abū Yūsuf · Resa delle fortezze e sorte dei Banū Qurayẓa
Quando i musulmani, assediando una fortezza nemica, trattano con gli assediati, i quali accettano di arrendersi alle condizioni indicate da un uomo designato e costui decide che i combattenti siano messi a morte, le donne e i bambini fatti prigionieri, la sua decisione è da ritenersi valida. Fu appunto quello che stabilì Sa’ad ibn Mu’adh per i Banū Qurayẓa […].
Se il verdetto adottato dall’arbitro designato avesse previsto qualcosa di diverso dalla morte per i combattenti e dalla riduzione in schiavitù per le donne e i bambini, [e] se comportava l’obbligo del pagamento della capitazione, sarebbe stato ugualmente corretto; e se qualcuno, in un caso analogo, stabilisse che i vinti devono essere invitati a convertirsi, ed essi lo facessero, la sua decisione sarebbe ancora valida ed essi diventerebbero musulmani e liberi […].
Abū Yūsuf · Scelte dell’imam: esecuzione, schiavitù o tributo · nota 12
Sta all’imam pronunciarsi sul trattamento da riservare ai vinti, e la sua scelta cadrà su ciò che è preferibile per la religione e per l’Islam: se ritiene che l’esecuzione dei guerrieri e la riduzione in schiavitù di donne e bambini siano più utili per l’Islam e per i suoi adepti, egli adotterà quest’opzione sulla base di quanto fece Saad ibn Mu’adh, se invece ritiene più vantaggioso trasformarli in tributari soggetti al kharaj, soluzione preferibile in quanto fa aumentare il fay’, che a sua volta accresce le risorse a disposizione dei musulmani per lottare contro di loro e gli altri politeisti, allora sarà questa la misura che adotterà nei loro confronti. Infatti non è forse vero che Allah nel suo Libro dice: «Combattete» […] sino a che non versino la tassa con le loro proprie mani dopo essersi umiliati» , e che il Profeta chiamava i politeisti ad abbracciare l’islam, o, in caso di rifiuto, a pagare la capitazione, e che Omar ibn al-Khattab, dopo aver assoggettato gli abitanti del Sawad, non versò il loro sangue e ne fece dei tributari? […]. Se i vinti accettano di arrendersi sottoponendosi all’arbitrato di un musulmano designato da loro e di un esponente della loro fede, quest’ultimo verrà ricusato: non è lecito infatti tollerare la collaborazione tra un fedele e un miscredente quando si deve prendere una decisione in materia di religione. Se per errore il rappresentante del principe acconsente, e viene emessa una sentenza congiunta da questi due uomini, l’imam non le darà forza esecutiva a meno che essa non comporti che i nemici diventino tributari o si convertano; se infatti adottassero questa seconda opzione, non vi sarebbe nulla da rimproverare loro, e se si riconoscessero tributari sarebbero accettati come tali senza bisogno di una sentenza ad hoc¹².
Ibn Qudāma: il jihad come obbligo collettivo 13
Nel Kitāb al-Jihād di al-Mughnī, Ibn Qudāma, giurista hanbalita, formula la regola: «والجهاد فرض على الكفاية», cioè «Il jihad è un obbligo collettivo». La classificazione come farḍ kifāya significa che l’adempimento da parte di un numero sufficiente di musulmani dispensa gli altri dall’obbligo; non significa che il jihad sia una semplice attività facoltativa. La qualifica di farḍ kifāya è discussa nel Libro del jihad di al-Mughnī.
Guerra, conversione e jizya
Testo di Ibn Qudāma · al-Mughnī
«Si combattono le Genti del Libro e i magi finché non si convertano all’Islam oppure versino la jizya direttamente, in condizione di sottomissione. Si combattono gli altri non credenti finché non si convertano all’Islam».
Ibn Qudāma, al-Mughnī, Libro del jihad, questione 7437, vol. IX, p. 174 dell’edizione Islamweb (testo arabo). La disposizione distingue i gruppi ai quali il giurista ammette il pagamento del tributo da quelli per i quali formula l’alternativa della conversione.
Il potere del governante sui prigionieri
Testo di Ibn Qudāma · al-Mughnī
«Se l’imam fa prigionieri, dispone di una scelta: se ritiene opportuno li uccide; se ritiene opportuno concede loro la libertà senza corrispettivo; se ritiene opportuno li libera in cambio di denaro; se ritiene opportuno li scambia con altri prigionieri; se ritiene opportuno li riduce in schiavitù. Può compiere ciò che ritenga dannoso per il nemico e vantaggioso per i musulmani».
Ibn Qudāma, al-Mughnī, Libro del jihad, questione 7451, vol. IX, pp. 179–180 nell’edizione Islamweb (testo arabo). L’autore distingue poi categorie di prigionieri e trattamenti applicabili: la facoltà di uccidere non va estesa indiscriminatamente a donne e bambini.
Donne e bambini catturati
Testo di Ibn Qudāma · al-Mughnī
«Quanto alle donne e ai bambini, diventano schiavi per effetto della cattura».
Ibn Qudāma, al-Mughnī, Libro del jihad, questione 7458, vol. IX, p. 182, testo arabo su Islamweb.
Il medesimo autore vieta di uccidere il bambino non ancora pubere, ma motiva anche tale divieto osservando che il bambino catturato diventa schiavo e che ucciderlo significherebbe distruggere un bene. Il passo è riportato nel commento sul divieto di uccidere i minori. Il contrasto fra la protezione dalla morte e l’acquisizione della persona come proprietà è esplicito nella sua argomentazione; per il trattamento delle prigioniere, si veda anche l’approfondimento sulle prigioniere di guerra nelle fonti islamiche.
Ibn Rushd (Averroè): schiavitù e trattamento dei prigionieri 14
Fonte: Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid, Libro del jihad, prima parte, capitolo terzo, «Ciò che è lecito infliggere al nemico». Le seguenti traduzioni italiane sono ricavate dai passi arabi consultabili in questa edizione online.
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Quanto al danno che è lecito infliggere al nemico, esso riguarda i beni, le vite oppure le persone, intendo con ciò la riduzione in schiavitù e l’appropriazione.»
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«La maggior parte dei dotti ritiene che l’imam possa scegliere, riguardo ai prigionieri, tra diverse possibilità: concedere loro la libertà, ridurli in schiavitù, ucciderli, richiederne il riscatto oppure imporre loro la jizya.»
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Quanto all’uccisione dopo la cattura, su questo vi è la divergenza che abbiamo menzionato.»
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Vi è divergenza riguardo agli abitanti degli eremi isolati dalla gente, ai ciechi, agli infermi cronici, agli anziani che non combattono, agli individui privi di senno, ai contadini e ai lavoratori.»
Analisi critica. Ibn Rushd espone le opzioni riconosciute al governante, fra cui l’esecuzione e la riduzione in schiavitù, ma documenta anche divergenze fra i giuristi sull’uccisione dei prigionieri dopo la cattura. La controversia riguarda l’estensione dei poteri del vincitore, non l’esistenza stessa di un diritto di conquista nella trattazione esaminata.
La schiavitù nella trattazione di Ibn Rushd
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Quanto alla riduzione in schiavitù, essa è lecita per consenso in relazione a tutte le categorie dei politeisti: uomini, donne, anziani e bambini, piccoli e grandi, fatta eccezione per i monaci; alcuni hanno infatti ritenuto che questi debbano essere lasciati in pace e non catturati, senza esporli né all’uccisione né alla schiavitù».
Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Libro del jihad, sezione «Ciò che è lecito infliggere al nemico», testo arabo.
Il testo attribuisce un consenso generale alla liceità della schiavitù di guerra, mentre segnala una controversia specifica sui monaci. La discussione sui limiti dell’uccisione non va dunque confusa con un divieto generale di ridurre in schiavitù i catturati.
Esecuzione dei prigionieri e divergenze tra i giuristi
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Alcuni hanno affermato che non è lecito uccidere il prigioniero. Al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Tamīmī ha riferito che questa era la posizione unanime dei Compagni».
La citazione non nega le posizioni favorevoli all’esecuzione, riportate immediatamente prima da Ibn Rushd. L’autore spiega le divergenze attraverso le differenti interpretazioni dei versetti e dei precedenti attribuiti a Maometto. Fonte araba, stessa sezione.
Il trattamento dei non combattenti
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Mālik affermò che non si uccidono il cieco, l’uomo privo di senno e gli abitanti degli eremi, e che si lascia loro dei beni quanto basta per vivere. Secondo lui non si uccide nemmeno il vecchio decrepito; questa è anche la posizione di Abū Ḥanīfa e dei suoi seguaci».
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«Al-Shāfiʿī, secondo la posizione più correttamente attribuitagli, affermò che tutte queste categorie possono essere uccise».
Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, stessa sezione, testo arabo.
Questi brani documentano che le divergenze non riguardavano soltanto i combattenti catturati, ma anche il trattamento di persone estranee al combattimento attivo. Si possono confrontare tali prescrizioni con la dottrina islamica della conquista e della conversione e con le tradizioni sulla sorte dei Banū Qurayẓa, richiamate anche da Abū Yūsuf.
La jizya come alternativa all’uccisione
Testo di Ibn Rushd · Bidāyat al-Mujtahid
«La jizya non è dovuta dalle donne né dai bambini, perché costituisce un corrispettivo dell’uccisione, e l’uccisione è rivolta, secondo il comando, agli uomini adulti».
Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Libro del jihad, parte seconda, capitolo settimo, «La jizya», questione seconda, testo arabo.
Ibn Rushd collega espressamente la capitazione alla possibilità di uccidere gli uomini adulti nel quadro della guerra e della sottomissione. La formulazione esclude che la jizya venga trattata nel passo come un’imposta religiosa neutrale tra comunità politicamente uguali.
Al-Shāfiʿī: guerra, capitazione e destino dei prigionieri 15
Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī (m. 820), fondatore della scuola sciafeita, tratta questi argomenti in al-Umm. Le sue disposizioni distinguono i non musulmani ammessi al pagamento della jizya da quelli ai quali tale possibilità non viene concessa.
Combattimento contro idolatri e Gente del Libro
Testo di al-Shāfiʿī · al-Umm, capitolo sulla tregua
«Allah ha imposto di combattere coloro che non appartengono alla Gente del Libro finché non diventino musulmani, e la Gente del Libro finché non paghi la jizya. […] Combattere entrambe queste categorie è obbligatorio quando i musulmani sono abbastanza forti per farlo; se invece sono deboli, è consentito astenersi dal combattimento, in tutto o in parte, o stipulare una tregua in considerazione dell’interesse dei musulmani».
Fonte: al-Umm, Libro del jihad e della jizya, capitolo «La tregua» (al-muhādana), testo arabo.
Al-Shāfiʿī presenta il combattimento come un obbligo religioso, ma ne subordina l’esecuzione alla capacità militare. La tregua o la sospensione delle ostilità sono possibilità riconosciute nel suo ragionamento; l’obbligo viene invece formulato esplicitamente per la condizione in cui i musulmani siano in grado di combattere.
Pagamento della jizya e soggezione alla legge islamica
Testo di al-Shāfiʿī · al-Umm, «La subordinazione con la jizya»
«Se chiedono di pagare la jizya senza che si applichi loro la legge dell’Islam, il governante non può accettare tale proposta: deve combatterli finché non diventino musulmani oppure paghino la jizya in condizione di sottomissione, vale a dire sottostando alla legge islamica».
Fonte: al-Umm, capitolo «al-Ṣaghār maʿa al-Jizya», testo arabo. Il capitolo distingue tale condizione dall’eventuale tregua temporanea motivata dalla debolezza militare.
Il tributo non è presentato come il corrispettivo di una relazione paritaria tra due ordinamenti. L’autore esige l’applicazione della legge islamica ai tributari. Per la posizione subordinata che ne deriva si veda anche la documentazione sulla condizione dei dhimmī.
Bottino, donne, bambini e prigionieri adulti
Testo di al-Shāfiʿī · al-Umm, «Le regole sul combattimento dei politeisti»
«I membri della Gente del Libro che sono in guerra vengono combattuti finché non aderiscano all’Islam o paghino la jizya in condizione di sottomissione. Se la pagano, ai musulmani non è lecito ucciderli né costringerli ad abbandonare la propria religione. […] Quando si combattono gli idolatri e la Gente del Libro, [gli uomini] vengono uccisi e vengono catturati i loro figli, i minori non ancora puberi e le loro donne, adulte e non adulte; tutti costoro entrano nel fayʾ, del quale si preleva il quinto e si distribuiscono gli altri quattro quinti a coloro che hanno partecipato alla spedizione. […] Quando vengono catturati uomini adulti, l’imam può scegliere se ucciderli, qualora gli idolatri non si convertano o la Gente del Libro non paghi la jizya, concedere loro la libertà, liberarli dietro riscatto in denaro o mediante lo scambio con prigionieri musulmani, oppure ridurli in schiavitù».
Fonte: al-Umm, «Kitāb al-Ḥukm fī Qitāl al-Mushrikīn wa-Masʾalat Māl al-Ḥarbī», vol. IV, p. 253, testo arabo.
In questo brano donne e minori catturati sono annoverati fra i beni da distribuire, mentre per gli uomini adulti il giurista elenca differenti possibilità. Sono categorie e destini giuridici che l’autore distingue espressamente. Sul precedente dei Banū Qurayẓa, da lui richiamato nello stesso capitolo, si veda la trattazione dedicata.
Al-Sarakhsī: dall’autodifesa all’inizio delle ostilità 16
Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī (m. intorno al 1090), giurista hanafita, espone nel Kitāb al-Siyar di al-Mabsūṭ una successione di prescrizioni riguardanti la guerra e la predicazione.
Testo di al-Sarakhsī · al-Mabsūṭ, Libro del siyar, vol. X, p. 2
«Il Messaggero di Allah, inizialmente, ricevette l’ordine di perdonare e distogliersi dai politeisti. Poi gli fu ordinato di chiamarli alla religione mediante l’esortazione e la discussione nel modo migliore. Successivamente gli fu ordinato di combattere quando fossero stati loro a iniziare le ostilità; […] poi gli fu ordinato di iniziare per primo il combattimento».
Testo di al-Sarakhsī · al-Mabsūṭ, Libro del siyar, vol. X, pp. 2–3
«Si stabilì così l’obbligatorietà del jihad contro i politeisti, un obbligo destinato a permanere fino al Giorno della Resurrezione».
Fonte: al-Mabsūṭ, vol. X, Libro del siyar, pp. 2–3, testo arabo.
Al-Sarakhsī descrive l’evoluzione dell’obbligo del combattimento distinguendo esplicitamente la risposta a un attacco dalla fase in cui viene prescritto di iniziare le ostilità. Per le categorie giuridiche del territorio islamico e di quello nemico si veda anche l’approfondimento sulla conquista e sulla conversione.
Al-Māwardī: l’attacco senza un nuovo invito 17
Abū al-Ḥasan al-Māwardī (m. 1058), giurista sciafeita, distingue fra popolazioni alle quali l’invito all’Islam non è ancora arrivato e popolazioni già informate della predicazione islamica.
Testo di al-Māwardī · al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. XIV, pp. 212–213
«Se si tratta di persone alle quali questo invito è già giunto, non è obbligatorio ripeterlo, salvo a titolo di ulteriore ammonimento e avvertimento. È lecito iniziare il combattimento contro di loro avanzando apertamente e schierandosi in battaglia, oppure cogliendoli di sorpresa con un’incursione o un attacco notturno».
Fonte: al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. XIV, pp. 212–213, testo arabo.
Il giurista non richiede che una popolazione già informata venga avvertita nuovamente prima dell’attacco. La facoltà di colpire di sorpresa è espressamente discussa nel capitolo e distinta dall’obbligo di rivolgere un primo invito a chi non abbia ancora ricevuto il messaggio.
Al-Ramlī: il jihad contro territori che non stanno attaccando 18
Shams al-Dīn al-Ramlī (m. 1596), giurista sciafeita, tratta l’obbligo del jihad in Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj.
Testo di al-Ramlī · Nihāyat al-Muḥtāj, Libro del siyar, vol. VIII, p. 45
«Quando [i nemici] si trovano nei loro territori, stabilmente insediati e senza dirigersi contro [i musulmani], il jihad è allora un obbligo collettivo. Tale obbligo è adempiuto […] oppure quando l’imam, o un suo rappresentante debitamente qualificato, entra nel loro territorio con gli eserciti per combatterli. […] Il minimo è una volta ogni anno, a meno che vi siano condizioni come la debolezza [dei musulmani] o la speranza della loro conversione, nel qual caso si rinvia».
Fonte: Nihāyat al-Muḥtāj, Libro del siyar, vol. VIII, p. 45, testo arabo.
La disposizione include esplicitamente il caso di nemici che restano nel proprio territorio senza preparare un attacco. Al-Ramlī contempla sia il presidio delle frontiere sia l’ingresso di un esercito nel territorio avversario; stabilisce al contempo le circostanze che consentono di rinviare il combattimento.
Conclusione
Nei trattati citati il jihad compare come obbligo giuridico della comunità. Al-Sarakhsī descrive il passaggio alla guerra iniziata dai musulmani e al-Ramlī disciplina il combattimento contro avversari che restano nei propri territori senza muovere all’attacco. Al-Shāfiʿī subordina la jizya all’applicazione della legge islamica. Altri passi regolano la conquista delle terre, la spartizione del bottino, l’esecuzione, il riscatto e la riduzione in schiavitù dei prigionieri. Le differenze tra scuole e categorie giuridiche riguardano l’applicazione di queste disposizioni: guerra, conquista e subordinazione dei vinti occupano un posto esplicito nel diritto islamico classico. Per i versetti e gli hadith sul jihad si rinvia alla raccolta dedicata.
Glossario dei termini giuridici
Jihad: nel contesto dei trattati qui citati, combattimento regolato come dovere religioso. Farḍ kifāya: obbligo collettivo adempiuto da una parte sufficiente della comunità. Jizya: capitazione prevista per determinate categorie di non musulmani soggetti al dominio islamico. Kharāj: imposta fondiaria connessa anche ai territori conquistati. Ghanīma: bottino acquisito mediante combattimento. Fayʾ: categoria di beni e proventi pubblici acquisiti senza combattimento diretto e, in alcuni trattati, insieme di entrate fiscali. Amān: garanzia di sicurezza concessa a un nemico o a uno straniero.
Fonti e riferimenti bibliografici
I riferimenti numerati documentano i testi citati; dove disponibile è indicata anche un’edizione araba consultabile online.
- Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, La Risāla (Épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islam selon le rite mālikite), testo arabo e traduzione francese a cura di Léon Bercher, J. Carbonel, Algeri, 5ª ed., 1960 (scheda bibliografica); ed. it. La Risala, ovvero Epistola sul diritto islamico, testo arabo a fronte, Edizioni Orientamento, Caprara di Campegine, 2006, p. 163.
- ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn, Prolégomènes, traduzione dall’arabo di William Mac Guckin de Slane, 3 voll., Imprimerie Impériale, Parigi, 1862–1868; rist. Geuthner, Parigi, 1934–1938, vol. I, p. 469.
- Ibn Khaldūn, Prolégomènes, cit., vol. I, p. 476; traduzione francese di de Slane consultabile online, nel capitolo sulle divisioni del cristianesimo.
- Henri Laoust, Le traité de droit public d’Ibn Taymiyya, Institut français de Damas, Beyrouth, 1948, pp. 27–28; scheda della Biblioteca nazionale tunisina.
- Henri Laoust, Le traité de droit public d’Ibn Taymiyya, cit., p. 28.
- Henri Laoust, Le traité de droit public d’Ibn Taymiyya, cit., p. 34.
- Henri Laoust, Le traité de droit public d’Ibn Taymiyya, cit., p. 178.
- Abū Yūsuf Yaʿqūb, Le livre de l’impôt foncier (Kitāb al-Kharāj), traduzione di Edmond Fagnan, Geuthner, Parigi, 1921, pp. 94–95.
- Abū Yūsuf, Le livre de l’impôt foncier, cit., p. 95.
- Abū Yūsuf, Le livre de l’impôt foncier, cit., pp. 100–101.
- Abū Yūsuf, Le livre de l’impôt foncier, cit., pp. 301–303; edizione francese del 1921 consultabile integralmente.
- Abū Yūsuf, Le livre de l’impôt foncier, cit., pp. 310–315; edizione francese integrale.
- Ibn Qudāma, al-Mughnī, Libro del jihad, vol. IX: obbligo collettivo, jizya e gruppi religiosi, trattamento dei prigionieri e schiavitù di donne e bambini (testo arabo).
- Ibn Rushd (Averroè), Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid, Libro del jihad: norme sul combattimento e sulla cattura, capitolo sulla jizya (testi arabi).
- Al-Shāfiʿī (Muḥammad ibn Idrīs), al-Umm, Libro del jihad e della jizya, vol. IV: «La tregua»; «La subordinazione con la jizya»; «Le regole sul combattimento dei politeisti e i beni del nemico», p. 253 (testi arabi).
- Al-Sarakhsī (Shams al-Aʾimma Muḥammad ibn Aḥmad), al-Mabsūṭ, Libro del siyar, vol. X, pp. 2–3: testo arabo del capitolo introduttivo.
- Al-Māwardī (Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad), al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. XIV, pp. 212–213: testo arabo delle disposizioni sull’invito all’Islam prima delle ostilità.
- Al-Ramlī (Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad), Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj, Libro del siyar, vol. VIII, p. 45: testo arabo sull’obbligo collettivo del jihad.








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