Cos’è una moschea nell’Islam: culto, potere, politica e influenza

Presentare la moschea come una “chiesa musulmana” non è una descrizione neutrale: significa tradurre un’istituzione nata nella storia islamica in una categoria occidentale molto più rassicurante e politicamente facile da accettare. La si riduce a un edificio religioso tra gli altri, a uno spazio privato di preghiera, a una semplice espressione del diritto di culto e, proprio per questo, a una realtà alla quale lo Stato non dovrebbe opporsi e dalla quale dovrebbe anzi tenersi il più possibile lontano. Ma questa rappresentazione non descrive fedelmente la moschea nella storia e nella tradizione islamica: la interpreta attraverso categorie occidentali troppo strette, amputandone le funzioni sociali, comunitarie e politiche.

La dimensione politica della moschea deriva dal modello fondativo della tradizione islamica, nel quale religione, diritto, governo e guerra non appartengono a sfere istituzionali separate. Maometto non è soltanto il destinatario di una rivelazione; la tradizione islamica lo presenta anche come legislatore, giudice, governante e comandante militare. La moschea della prima comunità nasce all’interno di questa concentrazione dell’autorità, non ai suoi margini.

È qui che il paragone con il cristianesimo fallisce. Nei Vangeli canonici Gesù non fonda né governa uno Stato, non promulga un codice civile e penale, non riscuote tributi come sovrano e non comanda un esercito. Il potere temporale esercitato successivamente da istituzioni cristiane appartiene alla storia posteriore.

La differenza decisiva non consiste dunque nel sostenere che il cristianesimo storico sia rimasto estraneo alla politica, ma nel luogo in cui l’autorità politica compare nel rispettivo modello fondativo. Nei Vangeli canonici Gesù non governa uno Stato né guida un esercito; nella biografia normativa islamica Maometto lo fa. È questa differenza che rende impropria l’equivalenza automatica tra chiesa e moschea.

Nel modello attribuito a Maometto a Medina e poi sviluppato, in forme diverse, dalla tradizione islamica, la moschea non nasce come uno spazio rigorosamente separato dal governo della comunità. È luogo di preghiera e predicazione, ma anche di insegnamento, organizzazione collettiva, amministrazione, decisione, raccolta e distribuzione di risorse e, in determinati contesti storici, di mobilitazione politica e militare. Definirla semplicemente un “luogo di culto” significa applicarle una categoria troppo stretta rispetto alla pluralità delle funzioni documentate dalle fonti islamiche.

L’equivoco diventa ancora più evidente quando elementi che non sono indispensabili né alla validità della preghiera né all’esistenza stessa di una moschea — edificio monumentale, cupola, minareto, amplificazione dell’adhān, disponibilità stabile di ampi spazi — vengono presentati come se fossero conseguenze necessarie della libertà religiosa. Un musulmano può pregare senza cupola, senza minareto e senza altoparlanti. Quando queste strutture vengono rivendicate nello spazio pubblico, entra in gioco qualcosa che va oltre il semplice rito: visibilità, riconoscibilità, radicamento territoriale, capacità organizzativa e presenza simbolica.

In questo quadro, la rappresentazione della moschea come “semplice luogo di preghiera” permette di concentrare la discussione sul diritto di culto lasciando sullo sfondo il resto dell’istituzione. La discussione pubblica deve invece poter riguardare anche le funzioni concretamente svolte da un centro islamico, chi lo controlli, chi lo finanzi, quale dottrina vi venga insegnata e quale ruolo intenda assumere nella società che lo ospita.

La moschea non è necessaria nella forma che viene pretesa

Il Corano ordina il raduno del venerdì, non la costruzione di un monumento islamico:

«O voi che credete, quando viene fatta la chiamata alla preghiera del venerdì, affrettatevi al ricordo di Allah e lasciate il commercio.» (Corano 62:9; resa italiana di lavoro).

Un hadith canonico attribuisce a Maometto una dichiarazione ancora più netta: la terra gli sarebbe stata resa luogo di preghiera, così che il musulmano possa pregare dove si trova quando arriva l’ora (Sahih al-Bukhari 3366). La dottrina non richiede dunque un santuario monumentale per rendere possibile la preghiera.

La stessa terminologia islamica distingue realtà differenti. Il masjid è il luogo della prostrazione; il jāmiʿ è la moschea congregazionale del venerdì; la muṣallā è uno spazio di preghiera che può essere semplice, provvisorio o affittato, come registra il MIT OpenCourseWare.

La Dar al-Ifta egiziana afferma che la preghiera del venerdì può essere celebrata in una muṣallā e precisa che questo spazio può essere affittato, venduto o trasferito. La necessità religiosa può quindi essere soddisfatta senza una moschea monumentale e senza una destinazione patrimoniale permanente.

Quando si pretende molto più di uno spazio adeguato alla preghiera, non si sta più rivendicando soltanto ciò che è necessario all’adempimento del rito. Si sta rivendicando anche una presenza architettonica, simbolica e istituzionale permanente.

L’Islam prescrive la preghiera; non prescrive il monumento. Confondere le due cose significa trasformare una scelta identitaria e urbanistica in una necessità religiosa.

Il modello di Maometto: la moschea come centro dell’autorità

La falsa equivalenza con la chiesa crolla davanti al modello di Medina. Secondo la tradizione islamica, Maometto non fu soltanto predicatore e guida religiosa. Fu legislatore, giudice, governante, comandante militare e capo di una comunità nella quale l’autorità religiosa coincideva con quella politica.

La New Cambridge History of Islam rileva che il cosiddetto documento di Medina organizzava la comunità nelle questioni della difesa e attribuiva a Maometto autorità giudiziaria. Religione, diritto, governo e guerra appartenevano allo stesso ordine. La moschea della comunità nasce dentro questa struttura.

Le raccolte canoniche sunnite conservano episodi che rendono impossibile ridurre la moschea medinese a un edificio esclusivamente liturgico:

  • in Sahih al-Bukhari 462, Thumama ibn Uthal, catturato da una spedizione armata, viene legato a una colonna della moschea;
  • in Sahih al-Bukhari 463, viene installata nella moschea una tenda per curare Saʿd ibn Muʿadh, ferito nella battaglia del Fossato;
  • in Sahih al-Bukhari 3164-3165, il denaro proveniente dal Bahrein viene disteso nella moschea e distribuito;
  • in Sahih al-Bukhari 454-455, uomini armati di lance eseguono una dimostrazione all’interno della moschea.

Prigionieri, feriti di guerra, distribuzione di risorse e uomini armati: il quadro restituito dalle fonti sunnite non è quello di una stanza riservata al culto privato, ma di uno dei centri operativi della comunità guidata da Maometto.

Applicare retroattivamente a questa realtà la moderna distinzione occidentale tra religione privata e potere pubblico significa cancellarne proprio il carattere istituzionale più rilevante.

La “moschea del danno”: perfino il Corano distingue tra culto dichiarato e funzione reale

Il Corano stesso presenta un edificio chiamato moschea costruito come strumento di divisione, organizzazione ostile e sostegno ai nemici di Maometto:

«E vi sono coloro che hanno costruito una moschea per arrecare danno, rafforzare la miscredenza, dividere i credenti e preparare un avamposto per chi in precedenza aveva combattuto Allah e il Suo Messaggero. Giureranno certamente: “Non volevamo altro che il bene”. Ma Allah testimonia che sono certamente bugiardi.» (Corano 9:107; resa italiana di lavoro).

L’edificio porta il nome di moschea. I promotori dichiarano buone intenzioni. La funzione attribuitagli dal testo coranico è invece quella di produrre danno, divisione e sostegno a chi combatte Maometto.

Il tafsir di Ibn Kathir su Corano 9:107 riferisce che la struttura sarebbe stata preparata come base per Abu Amir, nell’attesa di forze e armi contro Maometto, e che Maometto ne avrebbe ordinato la distruzione.

Nel testo coranico il nome “moschea” e le intenzioni dichiarate dai promotori non bastano dunque a determinarne la funzione. L’edificio viene giudicato in base agli scopi che serve, ai rapporti dei suoi promotori e all’attività che vi ruota attorno.

Lo stesso criterio può essere applicato alle istituzioni religiose contemporanee: nessuna organizzazione dovrebbe essere sottratta all’esame delle proprie attività soltanto perché opera sotto un’etichetta religiosa.

La khutbah: non soltanto rito, ma formazione settimanale della comunità

La khutbah del venerdì viene abitualmente tradotta come “sermone” o “predica”. La traduzione è corretta, ma può risultare insufficiente se induce a immaginare un intervento esclusivamente devozionale. La khutbah è parte dell’assemblea del venerdì e la tradizione prescrive silenzio e attenzione.

In Sahih al-Bukhari 934, perfino richiamare verbalmente al silenzio un altro fedele durante il sermone viene qualificato come laghw, discorso vano. Durante la khutbah la comunicazione procede in una sola direzione: l’imam parla e l’assemblea ascolta.

La Dar al-Ifta egiziana, nel documento dedicato alla promozione dei sermoni del venerdì, descrive la khutbah come mezzo capace di formare il comportamento, influenzare i diversi settori della vita, educare la nazione, correggere convinzioni, spingere il pubblico a difendere idee e promuovere compiti specifici. La definisce un’attività cultuale, informativa, educativa, dottrinale e sociale e osserva che cinquantadue sermoni annuali possono costituire un intero corso di formazione.

La khutbah svolge quindi una funzione regolare di formazione religiosa, morale e sociale della comunità. Chiamarla “predica” non è falso; diventa fuorviante se quella parola viene intesa come sinonimo di attività esclusivamente spirituale e priva di conseguenze sull’orientamento collettivo.

La funzione politica è iscritta anche nella storia della khutbah. Uno studio di Oxford Academic sulla retorica del sermone islamico mostra che, nel primo Islam, esso poteva funzionare come proclamazione del governante. Pronunciare il nome del sovrano durante la khutbah divenne un segno pubblico di riconoscimento della sua autorità.

Il pulpito islamico è stato anche uno strumento del potere. Dalla moschea l’autorità ha potuto presentare obbedienza, guerra e decisioni politiche come questioni religiose. La dottrina classica del jihad, compreso il combattimento armato, è analizzata nell’approfondimento di Islamicamentando sulla teoria del jihad secondo i giuristi islamici.

Il waqf: il terreno viene consegnato, la permanenza viene pretesa

La differenza tra una semplice muṣallā e una moschea costituita come waqf rivela la dimensione patrimoniale dell’istituzione. Nella già citata fatwa di Dar al-Ifta, la moschea è definita come luogo destinato stabilmente alla preghiera mediante dotazione religiosa. Richiamando al-Nawawi, il documento afferma che con la costituzione del waqf la proprietà appartiene a Dio e non può essere venduta o altrimenti alienata. La muṣallā, invece, può essere affittata, venduta o trasferita.

Per pregare basta dunque uno spazio utilizzabile. La trasformazione del bene in moschea attraverso il waqf introduce invece una concezione patrimoniale orientata alla permanenza.

In Italia il diritto islamico non prevale sulla proprietà pubblica, sui contratti o sulle scadenze delle concessioni. Può però crearsi una tensione tra due concezioni dello stesso bene: per l’ordinamento civile una concessione può essere temporanea e revocabile; nella concezione religiosa del waqf, una moschea stabilmente consacrata tende invece a essere pensata come sottratta alla disponibilità ordinaria degli uomini.

Durata della concessione, proprietà, destinazione finale dell’immobile e obblighi di restituzione devono quindi essere definiti senza ambiguità prima dell’approvazione del progetto, evitando che una concessione temporanea sul piano civile venga successivamente rappresentata sul piano religioso e comunitario come una destinazione ormai permanente.

Se il bisogno è pregare, la stessa giurisprudenza islamica contempla la muṣallā. La costituzione di una moschea permanente mediante waqf introduce invece una dimensione patrimoniale e istituzionale ulteriore rispetto alla semplice necessità rituale.

Il minareto: un capriccio identitario elevato a diritto sacro

Il minareto non è un farḍ. Non è richiesto dal Corano, non è condizione di validità della preghiera e non è necessario perché un luogo sia riconosciuto come moschea. Le prime strutture islamiche non lo possedevano.

L’Encyclopaedia Iranica osserva che il minareto non faceva parte dell’architettura del primo periodo islamico e colloca la sua affermazione nei secoli VIII e IX. Una ricerca sulla storia del minareto individua le prime attestazioni durante l’epoca omayyade e conferma che gli elementi oggi percepiti come “essenziali” erano assenti dalla prima moschea (Shedding Light on the Minaret).

Lo storico dell’arte islamica Jonathan Bloom documenta inoltre che alcune comunità islamiche contemporanee evitano il minareto perché lo considerano ostentatorio o non necessario. Si tratta di un’aggiunta architettonica posteriore, non di un obbligo consegnato da Maometto.

L’adhān può essere pronunciato senza torre. Gli altoparlanti sono tecnologia moderna. La preghiera rimane valida senza entrambi. Non esiste quindi alcuna necessità dottrinale che giustifichi la trasformazione del minareto in diritto religioso assoluto.

Moschea di Fittja in Svezia con cupola e minareto utilizzato per la chiamata islamica alla preghiera
La Moschea di Fittja, nell’area di Stoccolma. Nel 2013 fu la prima moschea svedese autorizzata a diffondere pubblicamente l’adhān dal minareto.

Il minareto non serve a pregare. Serve a essere visti. L’altoparlante non rende valida la preghiera. Serve a essere sentiti.

Il minareto occupa il paesaggio, segnala la presenza islamica e marca simbolicamente il territorio. Quando viene rivendicato come componente intoccabile della libertà religiosa, un accessorio facoltativo viene promosso fraudolentemente a precetto: un capriccio identitario il cui conto urbanistico, acustico e politico viene presentato alla collettività.

“Libertà religiosa”: il grimaldello per sottrarre le pretese alla discussione

La Corte costituzionale, nella sentenza 254/2019, ha affermato che la libertà di culto comprende la disponibilità di spazi adeguati e vieta ostacoli discriminatori. La sentenza non proclama un diritto al minareto, alla cupola, agli altoparlanti, al terreno gratuito, alla posizione urbanistica preferita o al finanziamento pubblico.

La libertà religiosa tutela l’esercizio del culto. Non trasforma ogni richiesta di un’organizzazione islamica in un obbligo per il Comune e non converte ogni elemento architettonico facoltativo in diritto fondamentale. Usare la libertà religiosa per blindare minareti, monumentalità e concessioni significa manipolare un principio costituzionale allo scopo di ottenere ciò che la dottrina non esige.

Il principio vale per qualsiasi confessione religiosa: l’uguaglianza davanti alla legge impedisce che il carattere religioso di una richiesta la renda automaticamente sottratta alla normale ponderazione degli interessi pubblici.

Urbanistica, capienza, sicurezza, limiti acustici, trasparenza economica, istruzione, assistenza e attività associative rimangono sottoposti alla legge comune. L’etichetta “moschea” non crea una zona franca. Il rito gode della protezione prevista dall’ordinamento; l’istituzione rimane soggetta ai controlli applicabili a qualsiasi centro capace di raccogliere denaro, formare persone e orientare una comunità.

Finanziamenti esteri: chi finanzia la moschea finanzia un’autorità

Una moschea non è soltanto un edificio da costruire e mantenere. È anche un pulpito, un luogo di formazione religiosa, una rete associativa e un centro nel quale viene selezionata e riconosciuta un’autorità religiosa. Per questo il finanziamento non può essere valutato soltanto in termini di cemento, utenze e manutenzione: può incidere sulla scelta degli imam, sulla formazione religiosa, sui testi distribuiti, sulle istituzioni collegate e sui rapporti con governi e organizzazioni straniere.

Una missione d’informazione del Senato francese dedicata all’organizzazione, alla gestione e al finanziamento dell’Islam in Francia raccolse direttamente dalle autorità saudite dati sui finanziamenti provenienti da Riyadh. L’Arabia Saudita dichiarò di aver finanziato otto progetti di moschee francesi per un totale di 3.759.400 euro, con contributi nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro per singolo progetto. Le audizioni registrarono inoltre il finanziamento saudita di circa quattordici imam operanti in Francia e donazioni private transitate attraverso l’ambasciata.

Il collegamento tra denaro e autorità religiosa emerge proprio dalla presenza di imam stipendiati da soggetti esteri. Finanziare un edificio è una cosa; finanziare chi occupa il pulpito e insegna la religione significa intervenire direttamente nella struttura attraverso la quale viene trasmesso un determinato orientamento islamico.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Arabia Saudita. Una commissione d’inchiesta del Senato francese del 2020, dedicata alla radicalizzazione islamista e ai mezzi per contrastarla, ha descritto un vero e proprio soft power financier proveniente in particolare da Qatar, Kuwait, Arabia Saudita e Turchia. Il denaro non risultava destinato esclusivamente alla costruzione delle moschee, ma anche all’ecosistema che può svilupparsi attorno ad esse: scuole, formazione religiosa, sostegno scolastico, attività sanitarie e associazioni.

Nel corso delle audizioni, i servizi dello Stato riferirono alla commissione che almeno un milione di euro al mese proveniente da Paesi stranieri veniva indirizzato verso strutture appartenenti a questo ecosistema. Fu illustrato anche il caso di diversi milioni di euro destinati a una rete comprendente, oltre al luogo di culto, attività paramediche, commerciali e sportive. Il finanziamento religioso può quindi sostenere una struttura comunitaria capace di estendersi molto oltre la sala di preghiera.

La Turchia offre un altro modello di influenza istituzionale. Un rapporto parlamentare francese sul renseignement 2022-2023 indica nel finanziamento dei luoghi di culto e nell’invio degli imam strumenti attraverso i quali Ankara esercita influenza sull’Islam francese, in particolare attraverso organizzazioni collegate alla Diyanet, l’amministrazione statale turca degli affari religiosi.

Non si tratta quindi soltanto di chiedersi chi abbia pagato l’edificio. Occorre sapere chi finanzia l’imam, chi ne determina la formazione, da quale organizzazione dipende, quali materiali religiosi vengono distribuiti, quali associazioni gravitano intorno al centro e quali rapporti esistono con apparati statali stranieri.

L’EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation affronta espressamente il problema dei finanziamenti esteri indesiderabili collegati all’estremismo, riconoscendo che flussi finanziari opachi provenienti dall’estero possono sostenere attori estremisti, contribuire a processi di radicalizzazione e rendere più difficile la vigilanza.

Per ogni grande moschea o centro islamico devono quindi essere pubblicamente verificabili:

  • l’identità dei finanziatori e l’ammontare dei contributi;
  • la proprietà effettiva dell’immobile;
  • la composizione e i poteri dell’ente gestore;
  • le affiliazioni con fondazioni, movimenti e governi stranieri;
  • chi seleziona, forma, remunera e può rimuovere l’imam;
  • i programmi educativi, le fonti dottrinali e le lingue della predicazione;
  • le attività politiche, assistenziali e para-giuridiche svolte oltre alla preghiera.

Chi finanzia l’edificio e chi finanzia il predicatore interviene nella costruzione di un’autorità religiosa. Considerare questi flussi come una questione puramente privata significa ignorare il potere che deriva dal controllo delle strutture, della formazione e del pulpito.

Che cosa deve fare uno Stato che non vuole essere preso in giro

Uno Stato laico non deve entrare nella moschea per decidere quale teologia sia vera. Deve entrarvi, figurativamente e quando la legge lo richiede materialmente, con gli strumenti del controllo amministrativo, finanziario e giudiziario. Deve sapere chi comanda, chi paga, che cosa viene insegnato e quali attività vengono esercitate sotto la copertura generale del culto.

Ogni progetto deve essere sottoposto a condizioni trasparenti e verificabili:

  • nessuna concessione di terreno senza durata, destinazione e restituzione definite in modo inequivocabile;
  • nessun finanziamento opaco o ente gestore schermato da strutture fittizie;
  • nessuna deroga automatica per minareti, altoparlanti, capienza e impatto urbanistico;
  • controllo delle attività educative e piena tutela dei minori;
  • nessuna propaganda violenta o coercizione comunitaria;
  • nessuna pretesa di sostituire il diritto italiano con pressioni, arbitrati o norme fondate sulla sharia.

La domanda non è se dentro l’edificio si preghi. La domanda è che cosa venga organizzato attorno alla preghiera. Ridurre tutto al rito significa consegnare all’istituzione islamica la libertà di definire da sola il proprio perimetro, i propri scopi e perfino i controlli ai quali dovrebbe sottostare.

Conclusione: il diritto di pregare non rende intoccabile tutto ciò che viene costruito attorno alla preghiera

La moschea non nasce come semplice equivalente islamico della chiesa occidentale moderna. Nel modello attribuito a Maometto a Medina, culto, governo della comunità, amministrazione, giustizia e guerra appartenevano allo stesso sistema di autorità. Le fonti sunnite collocano nella moschea prigionieri, feriti di guerra, distribuzione di risorse e uomini armati. Il Corano racconta perfino di una “moschea del danno”, mostrando che il nome religioso dell’edificio e le intenzioni dichiarate dai suoi promotori non bastano a determinarne la funzione reale.

Anche gli elementi oggi più immediatamente associati all’immagine pubblica della moschea devono essere distinti dalla necessità religiosa. Il musulmano può pregare senza cupola, senza minareto e senza altoparlanti; la preghiera può svolgersi anche in una muṣallā. Minareto, monumentalità, amplificazione dell’adhān, proprietà stabile dell’edificio e organizzazione di un grande centro comunitario appartengono a un livello ulteriore: quello della presenza istituzionale, simbolica e sociale dell’Islam nello spazio pubblico.

La libertà religiosa protegge il diritto dei musulmani a pregare e a organizzare il proprio culto nei limiti della legge. Non trasforma però ogni richiesta architettonica, patrimoniale o organizzativa in una necessità religiosa sottratta alla discussione.

Per valutare una moschea o un centro islamico non basta quindi domandarsi se al suo interno si preghi. Occorre sapere chi lo finanzia, chi lo dirige, chi sceglie e remunera l’imam, quale dottrina vi venga insegnata, quali attività vi vengano organizzate, quali rapporti intrattenga con governi e organizzazioni straniere e quale funzione eserciti nella comunità circostante.

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