Alcune accuse a Maometto documentate dalle fonti islamiche
L’apologetica islamica contemporanea presenta spesso Maometto come un modello morale perfetto: uomo di misericordia, difensore delle donne, liberatore degli schiavi e profeta di pace. Questo ritratto nasce selezionando gli episodi più edificanti e reinterpretando, attenuando o ignorando ciò che nelle fonti islamiche risulta più difficile da conciliare con la sensibilità morale contemporanea.
Il Corano, le raccolte canoniche di hadith, la biografia tradizionale e la letteratura giuridica restituiscono una figura molto diversa e certamente più complessa: predicatore religioso, ma anche capo politico e militare, legislatore, giudice, conquistatore e amministratore del bottino e dei prigionieri.
Le accuse esaminate in questo articolo non derivano da leggende medievali o da polemisti occidentali moderni. Nascono da ciò che le principali fonti islamiche attribuiscono allo stesso fondatore dell’Islam.
Le accuse contro Maometto: una precisazione sul metodo
Questo articolo non pretende di ricostruire il “Maometto storico” secondo i metodi della moderna storiografia critica. Analizza il Maometto descritto dalle fonti che hanno formato per secoli la memoria, la dottrina e il diritto dell’Islam sunnita.
È quindi necessario distinguere i diversi livelli documentari: il Corano, considerato dai musulmani rivelazione divina; gli hadith sahih, soprattutto quelli raccolti da al-Bukhari e Muslim, ai quali la tradizione sunnita attribuisce il massimo grado di autenticità; la sira, cioè la biografia tradizionale di Maometto, soprattutto quella attribuita a Ibn Ishaq e trasmessa da Ibn Hisham; e il fiqh, attraverso il quale i giuristi musulmani hanno trasformato Corano e sunna in norme applicabili.
Non tutte queste fonti possiedono lo stesso valore. Quando un episodio deriva dalla sira e non dalle raccolte canoniche di hadith, deve essere dichiarato. Ma non è corretto fingere che la tradizione biografica classica non appartenga alla memoria dell’Islam soltanto perché contiene episodi oggi difficili da difendere.
1. Il matrimonio con Aisha
Secondo diverse tradizioni contenute in Sahih al-Bukhari, Aisha afferma che Maometto la sposò quando aveva sei anni e consumò il matrimonio quando ne aveva nove. Maometto, secondo la cronologia tradizionale, aveva allora circa cinquantatré anni.
Non si tratta di una notizia marginale contenuta in una raccolta poco autorevole. Queste tradizioni compaiono nel testo che la maggioranza dell’Islam sunnita considera la più affidabile raccolta di hadith dopo il Corano. Bukhari inserisce inoltre uno dei racconti nel capitolo dedicato al matrimonio dei figli ancora piccoli.
Un’altra tradizione racconta che Abu Bakr, padre di Aisha, avrebbe inizialmente obiettato di essere considerato “fratello” di Maometto. La risposta attribuita al profeta fu che quella fraternità riguardava la religione e non impediva il matrimonio.
Le revisioni contemporanee che tentano di attribuire ad Aisha un’età maggiore possono essere discusse sul piano storico, ma non rappresentano la posizione tradizionale dominante. Nascono soprattutto dall’esigenza moderna di riconciliare la figura di Maometto con criteri morali che le fonti classiche non applicavano.
Obiezione frequente: il matrimonio precoce sarebbe stato normale nell’Arabia del VII secolo.
Il contesto storico può spiegare perché una pratica venisse accettata; non la trasforma automaticamente in un modello morale valido per ogni epoca. La questione assume un peso particolare perché il Corano presenta Maometto come esempio da seguire e la tradizione islamica ha utilizzato la sua condotta come precedente giuridico. Non si sta quindi giudicando soltanto un uomo del VII secolo, ma il carattere normativo attribuito alle sue azioni.
Per l’analisi completa si vedano L’età di Aisha, la sposa bambina di Maometto e Aisha, l’imbarazzo della sua età e i narratori “poco affidabili” a cui aggrapparsi. Il tema rientra anche nel quadro più ampio della condizione della donna nell’Islam.
2. Rapporti sessuali con schiave e prigioniere
Il Corano considera leciti i rapporti con le mogli e con le donne indicate dalla formula “quelle che la vostra destra possiede”, espressione tradizionalmente riferita alle schiave e alle prigioniere di guerra.
«E [vi sono vietate] le donne sposate, eccetto quelle che la vostra destra possiede.»
Corano 4:24
«[I credenti] custodiscono le loro parti intime, eccetto con le loro spose o con quelle che la loro destra possiede: in tal caso non sono biasimevoli.»
Corano 23:5-6
La stessa distinzione compare anche in Corano 33:50 e Corano 33:52. Il testo non presenta il possesso di schiave come una deviazione occasionale, ma come una categoria sessuale distinta dal matrimonio.
Gli hadith relativi alle prigioniere catturate durante le campagne militari sono particolarmente rivelatori. La questione discussa dai combattenti non riguarda la liceità dei rapporti, data per acquisita, ma la possibilità di praticare il coito interrotto, il rischio di una gravidanza e il valore economico delle donne destinate alla vendita.
- Sahih al-Bukhari 2229
- Sahih al-Bukhari 4138
- Sahih al-Bukhari 5210
- Sahih al-Bukhari 7409
- Sahih Muslim 1438a
La struttura giuridica descritta da queste fonti è chiara: la conquista rende le prigioniere parte del bottino e consente ai proprietari musulmani di avere rapporti con loro senza un ordinario contratto matrimoniale.
Obiezione frequente: le prigioniere sarebbero diventate automaticamente mogli o consorti protette.
Questa risposta confonde matrimonio e concubinato servile. Le fonti e il diritto classico distinguono chiaramente la moglie libera dalla schiava posseduta. Il rapporto con la seconda è reso lecito dal possesso, non da un contratto matrimoniale tra parti giuridicamente pari.
Il caso di Safiyyah
Safiyyah bint Huyayy apparteneva alla comunità ebraica sconfitta a Khaybar. Suo marito, Kinana, venne ucciso dopo la conquista. Safiyyah entrò nel bottino e fu inizialmente assegnata a un combattente musulmano; successivamente Maometto la prese per sé, la liberò e fece della sua emancipazione la dote matrimoniale.
- Sahih al-Bukhari 2893
- Sahih al-Bukhari 4211
- Sahih al-Bukhari 4212
- Sahih al-Bukhari 4213
- Sahih Muslim 1365e
La successiva liberazione e il matrimonio non cancellano il contesto nel quale il rapporto ebbe origine: conquista militare, perdita dei familiari, prigionia e assegnazione come parte del bottino. Per un’analisi più ampia si veda Safiyyah, la moglie ebrea di Maometto.
3. Capo militare e versetti di guerra
Maometto non fu soltanto un predicatore perseguitato. Dopo la Hijra e la trasformazione politica e militare dell’Islam a Medina, divenne capo di una comunità armata, guidò spedizioni, concluse alleanze, assediò insediamenti e distribuì bottino e prigionieri.
Il Corano contiene versetti espliciti sulla guerra contro politeisti e contro ebrei e cristiani sottoposti alla jizya.
«Quando saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete gli associatori ovunque li troviate, catturateli, assediateli e tendete loro ogni agguato.»
Corano 9:5
«Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno […] finché non versino la jizya con le proprie mani, umiliati.»
Corano 9:29
Altri passi ordinano di combattere fino alla cessazione della fitna e descrivono il colpire i nemici al collo durante il combattimento.
Negli hadith, quando viene chiesto se durante i raid notturni sia lecito colpire anche donne e bambini appartenenti ai politeisti, la risposta attribuita a Maometto è: «Sono di loro».
La tradizione riporta anche il caso dei Banu Qurayza. Dopo la loro resa, gli uomini adulti furono condannati a morte, mentre donne e bambini furono ridotti in schiavitù. La sentenza fu pronunciata da Saʿd ibn Muʿadh e approvata da Maometto come conforme al giudizio divino.
Obiezione frequente: i Banu Qurayza avrebbero commesso tradimento in tempo di guerra.
Anche ammettendo integralmente la versione tradizionale islamica, rimane la natura della punizione: esecuzione collettiva degli uomini e schiavizzazione delle famiglie. Il contesto bellico spiega l’evento, ma non rende irrilevante la valutazione morale della pena né la sua successiva celebrazione nella tradizione.
La dimensione offensiva della guerra islamica è approfondita in La vera natura del jihad e in La dottrina del jihad secondo i giuristi islamici. Un esempio concreto è la distruzione del santuario di Dhul Khalasa, ordinata da Maometto e riportata nelle fonti canoniche.
4. Assassinii politici e uccisione di critici
Le fonti islamiche attribuiscono a Maometto l’approvazione o l’ordine di operazioni contro avversari politici, religiosi e propagandistici.
Il caso meglio attestato è quello di Kaʿb ibn al-Ashraf, poeta ebreo accusato di aver osteggiato Maometto e composto versi contro i musulmani. Secondo Bukhari, Maometto chiese:
«Chi si occuperà di Kaʿb ibn al-Ashraf? Egli ha offeso Allah e il Suo Messaggero.»
Muhammad ibn Maslama si offrì di ucciderlo e chiese il permesso di usare parole ingannevoli per guadagnarne la fiducia. Maometto glielo consentì. Kaʿb venne attirato fuori dalla propria abitazione e assassinato.
L’autorizzazione all’inganno non è un’aggiunta di polemisti successivi, ma compare esplicitamente nel racconto canonico.
La sira di Ibn Ishaq riporta inoltre le uccisioni di Abu Afak e Asma bint Marwan, entrambi descritti come autori di versi ostili a Maometto. Questi episodi non possiedono lo stesso grado documentario del racconto di Kaʿb e non devono essere presentati come hadith sahih. Restano però parte della biografia classica trasmessa dalla tradizione musulmana.
Obiezione frequente: Kaʿb non sarebbe stato un semplice poeta, ma un nemico politico impegnato nella guerra contro la comunità musulmana.
Le fonti gli attribuiscono effettivamente attività ostili e non soltanto satira. Questo può spiegare la decisione politica di eliminarlo, ma non cancella il dato essenziale: Maometto autorizzò un omicidio clandestino compiuto attraverso l’inganno, invece di un procedimento pubblico.
Il tema è sviluppato in Cosa succedeva a chi criticava Maometto? Le fonti islamiche.
5. Il terrore come strumento della vittoria
In una celebre tradizione, Maometto enumera alcuni privilegi che Allah gli avrebbe concesso rispetto ai profeti precedenti. Tra questi afferma:
«Sono stato reso vittorioso con il terrore a distanza di un mese di viaggio.»
La frase non descrive semplicemente la paura naturale provocata da un esercito. La presenta come un aiuto divino concesso specificamente a Maometto.
Il Corano utilizza più volte la stessa immagine.
«Getterò il terrore nei cuori di coloro che non credono. Colpiteli sopra il collo e colpite loro ogni estremità.»
Corano 8:12
«Getteremo il terrore nei cuori di coloro che non credono.»
Corano 3:151
«Allah gettò il terrore nei loro cuori.»
Corano 59:2
Nella narrazione coranica il terrore non è soltanto una conseguenza accidentale del conflitto, ma uno degli strumenti attraverso i quali Allah concede la vittoria ai credenti.
6. Schiavitù
Maometto non abolì la schiavitù. Il Corano e la sunna la regolano, ne disciplinano alcuni aspetti e incoraggiano in determinati casi la liberazione degli schiavi, ma non dichiarano illegittimo il possesso di esseri umani.
La liberazione può essere presentata come atto meritorio, come espiazione per alcune colpe o come forma di carità. Questo non equivale all’abolizione dell’istituto. Un sistema può incoraggiare occasionalmente la manomissione e, allo stesso tempo, continuare a considerare pienamente lecito acquistare, vendere, donare, ereditare e catturare schiavi.
Numerosi hadith mostrano Maometto e i suoi compagni possedere, acquistare, vendere, scambiare, liberare e distribuire schiavi. Altri racconti disciplinano i rapporti con le schiave, la vendita dei prigionieri e la divisione degli esseri umani catturati durante le guerre.
Il diritto islamico classico non interpretò queste pratiche come concessioni transitorie destinate a scomparire. Le trasformò in un sistema giuridico articolato, distinguendo tra schiavo musulmano e non musulmano, schiava concubina, prigioniero di guerra e schiavo liberato.
Obiezione frequente: l’Islam avrebbe avviato un percorso graduale verso l’abolizione.
Le fonti incoraggiano la liberazione in alcune circostanze, ma non contengono un divieto generale della schiavitù né una disposizione che ne imponga la futura eliminazione. L’abolizione nei paesi musulmani fu il risultato di trasformazioni politiche, economiche e pressioni internazionali moderne, non dell’applicazione spontanea di un comando coranico abolizionista.
Si vedano gli approfondimenti Islam e schiavitù: cosa dicono Corano, Maometto e sharia e La schiavitù nell’Islam: una storia dimenticata.
7. Tortura, mutilazioni e punizioni esemplari
Il caso degli uomini di ʿUkl o ʿUrayna è attestato in numerose versioni di Sahih al-Bukhari. Secondo il racconto, essi si convertirono all’Islam, uccisero un pastore e sottrassero dei cammelli. Dopo la cattura, Maometto ordinò che venissero amputate loro mani e piedi e che i loro occhi fossero cauterizzati o trafitti con ferri arroventati. Alcune versioni aggiungono che furono lasciati nel deserto senza ricevere acqua fino alla morte.
Le fonti specificano che gli uomini avevano commesso omicidio, furto e apostasia. Il problema non consiste nel negare la gravità dei loro crimini, ma nel valutare la natura deliberatamente mutilante e agonizzante della pena attribuita al modello morale perfetto.
La tortura di Kinana
La biografia tradizionale di Ibn Ishaq racconta inoltre che, dopo la conquista di Khaybar, Kinana ibn al-Rabiʿ fu interrogato sul luogo nel quale sarebbe stato nascosto il tesoro dei Banu al-Nadir.
Secondo il racconto, Maometto ordinò ad al-Zubayr ibn al-Awwam di torturarlo finché non avesse rivelato ciò che sapeva. Gli sarebbe stato acceso del fuoco sul petto. Successivamente Kinana fu consegnato a Muhammad ibn Maslama e ucciso.
È importante essere precisi: questo episodio non compare in Sahih al-Bukhari o Sahih Muslim. Deriva dalla sira di Ibn Ishaq e possiede quindi un valore documentario diverso rispetto agli hadith canonici.
Ciò non significa che possa essere liquidato come un’invenzione occidentale. Appartiene alla principale tradizione biografica musulmana sulla vita di Maometto ed è stato ripreso da storici islamici successivi. La vicenda è approfondita in Maometto, la tortura e la decapitazione di Kinana.
8. Bottino di guerra
La guerra nella prima comunità islamica non produceva soltanto vittorie politiche. Produceva beni, armi, animali, terre, prigionieri e donne. Il bottino non era un effetto secondario e privo di disciplina, ma una componente regolata dalla rivelazione e amministrata da Maometto.
Un’intera sura del Corano prende il nome dalle spoglie di guerra, al-Anfal.
«Ti interrogano a proposito del bottino. Di’: il bottino appartiene ad Allah e al Messaggero.»
Corano 8:1
Lo stesso capitolo stabilisce che un quinto del bottino spetti ad Allah, al Messaggero, ai parenti, agli orfani, ai poveri e al viandante.
«Sappiate che, di qualunque cosa abbiate preso come bottino, un quinto appartiene ad Allah, al Messaggero, ai parenti, agli orfani, ai poveri e al viandante.»
Corano 8:41
La quota attribuita ad “Allah” era amministrata concretamente attraverso l’autorità del Messaggero. Gli hadith descrivono la divisione delle spoglie, l’assegnazione di prigionieri e schiave, la distribuzione delle terre e le quote riconosciute ai combattenti.
Il bottino offriva quindi un incentivo materiale alla partecipazione militare e rafforzava il potere politico della comunità. La dimensione religiosa della guerra non eliminava quella economica: le due erano integrate nello stesso sistema.
Obiezione frequente: la divisione del bottino sarebbe stata una consuetudine universale dell’epoca.
Era certamente una pratica diffusa nelle società antiche. La questione, tuttavia, non è se Maometto abbia inventato il bottino di guerra, ma se la tradizione religiosa lo abbia regolato, legittimato e collegato alla rivelazione divina. Le fonti mostrano che lo fece.
9. Apostasia e libertà di coscienza
Un’altra accusa centrale riguarda la punizione di chi abbandona l’Islam. In Sahih al-Bukhari viene attribuita a Maometto una prescrizione estremamente netta:
«Chi cambia la propria religione, uccidetelo.»
Un altro racconto descrive un uomo che era stato ebreo, si era convertito all’Islam ed era poi tornato all’ebraismo. La sua esecuzione viene indicata come il giudizio di Allah e del Suo Messaggero.
La pena di morte per l’apostasia non nasce quindi da un’invenzione moderna degli estremisti. È radicata negli hadith canonici e fu elaborata dalla tradizione giuridica classica, con differenze procedurali tra scuole e giuristi ma con un consenso storico molto ampio sulla punibilità dell’apostata adulto e responsabile.
Obiezione frequente: la pena riguarderebbe soltanto il tradimento politico o militare, non il semplice cambiamento di fede.
Alcuni interpreti moderni propongono questa lettura restrittiva, ma la formulazione dell’hadith è generale e il diritto classico non limitò sistematicamente la pena ai soli casi di insurrezione armata. La libertà di coscienza moderna presuppone il diritto di entrare in una religione e di uscirne senza essere puniti dallo Stato. La norma tradizionale islamica non riconosce questo principio.
Per il quadro storico e giuridico si veda L’apostasia islamica nel periodo classico e contemporaneo.
10. Rivelazioni e privilegi personali
Una serie di passi coranici interviene direttamente nelle vicende matrimoniali, familiari e domestiche di Maometto, concedendogli prerogative non riconosciute agli altri musulmani.
Il caso più noto è quello di Zaynab bint Jahsh, ex moglie di Zayd ibn Haritha, figlio adottivo di Maometto. Dopo il ripudio, il Corano presenta Allah come colui che la dà in sposa a Maometto, allo scopo dichiarato di eliminare il divieto sociale di sposare le ex mogli dei figli adottivi.
«Quando Zayd non ebbe più alcun desiderio per lei, te la demmo in sposa, affinché non vi fosse difficoltà per i credenti riguardo alle mogli dei loro figli adottivi, quando questi non abbiano più alcun desiderio per loro.»
Corano 33:37
Lo stesso versetto afferma che Maometto teneva nascosto dentro di sé qualcosa che Allah avrebbe reso manifesto e che temeva il giudizio della gente.
Il Corano concede inoltre a Maometto categorie matrimoniali e sessuali particolari, comprese donne che si offrissero spontaneamente a lui, specificando che tale facoltà era riservata al profeta e non agli altri credenti.
«E ogni donna credente, se si offre al Profeta e se il Profeta vuole prenderla in matrimonio: privilegio riservato a te, ad esclusione degli altri credenti.»
Corano 33:50
Un altro versetto gli permette di rinviare il turno di alcune mogli e richiamarne altre secondo la propria scelta.
Altre rivelazioni disciplinano l’accesso degli ospiti alla casa del profeta, ordinano loro di non trattenersi troppo dopo il pasto e vietano di sposare le sue vedove dopo la sua morte.
Non è necessario sostenere, senza possibilità di dimostrazione, che Maometto “inventasse” consapevolmente questi versetti. Il dato testuale è già sufficiente: la rivelazione interviene ripetutamente per risolvere difficoltà personali, matrimoniali e domestiche del profeta, concedendogli eccezioni esplicitamente riservate.
Il caso di Zaynab e i privilegi matrimoniali sono analizzati anche in Maometto e Gesù a confronto.
Conclusione
Nessuno di questi episodi, preso isolatamente, basta a descrivere un’intera figura storica. Ogni avvenimento può essere inserito nel proprio contesto, discusso sul piano documentario e confrontato con le consuetudini del VII secolo. Contestualizzare, però, non significa cancellare.
Il quadro complessivo restituito dalle fonti islamiche è coerente. Maometto non appare soltanto come un predicatore religioso, ma come capo politico, comandante militare, legislatore, giudice, conquistatore e amministratore di uno Stato in guerra. Le stesse fonti gli attribuiscono il matrimonio consumato con Aisha quando aveva nove anni, la liceità dei rapporti con schiave e prigioniere, la gestione del bottino, l’approvazione di esecuzioni collettive, l’autorizzazione di omicidi clandestini, punizioni mutilanti e l’impiego del terrore come strumento della vittoria divina.
A questo si aggiungono la pena di morte per chi abbandona l’Islam e una serie di rivelazioni che intervengono direttamente nelle vicende matrimoniali e domestiche di Maometto, concedendogli prerogative non riconosciute agli altri credenti.
Non tutto ciò che viene raccontato dalla sira possiede lo stesso grado di autenticità degli hadith di Bukhari e Muslim. Ma proprio la distinzione tra Corano, hadith, biografia e diritto rende l’analisi più solida: impedisce di confondere le fonti, senza permettere all’apologetica di espellere dalla tradizione ogni episodio diventato moralmente imbarazzante.
Il contrasto con l’immagine contemporanea di un profeta esclusivamente pacifico, umanitario, abolizionista e universalmente tollerante non nasce quindi dalla polemica occidentale. Nasce dalla lettura delle principali fonti dell’Islam.
Si può sostenere che Maometto debba essere giudicato secondo i criteri del suo tempo. Si può ridurre ogni episodio al “contesto storico”. Si può mettere in dubbio una parte della tradizione. Ma non si può presentare il ritratto ripulito dell’apologetica moderna come se fosse l’unico Maometto conosciuto dalle fonti islamiche.
Quelle fonti restano. E raccontano un personaggio molto diverso da quello proposto nel dialogo interreligioso contemporaneo.
