L’apostasia islamica nel periodo classico e contemporaneo

L’apostasia, ovvero l’abbandono della fede islamica, costituisce un tema interessante nella nostra epoca, in quanto è oggetto di molteplici interpretazioni riguardanti la sua applicazione, spesso, praticata in modo arbitrario e contraddittorio. C’è da notare che, se a livello legislativo in alcuni “paesi islamici” le sanzioni sono state attenuate nel tempo, l’atteggiamento ostile di ogni islamico verso l’apostata (murtadd) è rimasto invariato. Perché? Al di la delle conseguenze e delle sanzioni, come viene percepito questo abbandono e perché viene considerato reato? Le risposte a queste domande vanno ricercate all’interno dei fondamenti islamici.

Lo Stato islamico, lungi dall’essere laico, si fonda tutto sulla religione per cui l’abbandono della fede significa, in primo luogo, il tradimento politico. Dal punto di vista religioso, poi, l’Islam concepisce l’uomo come un musulmano, Allah è il suo creatore, dunque l’apostata, con l’abbandono di questa verità di fede, è un traditore verso Dio, verso la sua stessa natura di musulmano è verso la Umma. Sarebbe come negare l’uomo.1
C’è, poi, un’importante considerazione da fare: quando parliamo dell’Islam dobbiamo abbandonare il concetto di religione con le sue connotazioni sacerdotali e ritualistiche. L’Islam è, prima di tutto, una cultura, un modo di vivere, un insieme di comportamenti, una politica, una legge che regola la vita del musulmano. Da una parte i liberali cercano di modernizzare l’Islam, dall’altra i conservatori gridano per il ritorno alla fonte originaria dei testi islamici e per la visione di un modello politico inteso come piena realizzazione della Sharia (la legge sacra dell’Islam) nello Stato. I riformatori tentano di far convivere l’Islam con i tempi moderni cercando di reinterpretare i principi islamici e in particolare la Shariain modo tale da adattarne i contenuti alle linee più moderne, considerando però immutabili i principi di base, cosa estremamente difficile.
I fondamentalisti, invece, considerano la Sharia come sacra in quanto fonte ispirata ed immutabile, valida in ogni tempo e in ogni luogo, ed attaccano la posizione liberale.2 Da sempre i fondamentalisti hanno avuto molta più forza sulle posizioni intermedie ed il dialogo, sostanzialmente non è mai esistito (vedere ad esempio lo scontro avvenuto tra Averroé e Al-Ghazali. Il primo morì da esiliato, il secondo ricevette molti titoli come il Sharaf al-Aʾimma ossia “onore degli imam”).

L’origine più antica della parola apostata in arabo è murtadd; chi diventa apostata è chiamato “artadd ‘an dinihi” (colui che gira la schiena alla religione). Due parole sono usate per l’apostasia nella legge musulmana: ”irtidad” e “ridda”. Il primo termine sottintende il passaggio dall’Islam ad un’altra religione, ad esempio il Cristianesimo, mentre il secondo il passaggio dall’Islam alla miscredenza (kufr). Al di là dei termini tecnici appena enunciati, è necessario considerare il fatto che la fattispecie in questione è sempre stata oscura, non definita e quindi aperta a molteplici interpretazioni.
Infatti, il reato di irtidad si è sempre affiancato ai concetti di miscredenza, bestemmia ed eresia, il tutto identificato con il termine kufr, anche se la bestemmia e l’eresia sono tecnicamente sotto categorie di questa; entrambe, infatti, sono ”distinte fattispecie penali” dette in arabo kafir 3.
Alcune autorità elencano all’incirca trecento atti diversi che potrebbero fare di una persona un murtadd, lasciando però la possibilità di classificare con tale termine anche soggetti che siano semplicemente oppositori politici o comunque personaggi scomodi che vadano eliminati, giustiziandoli nel processo noto come takfir.4

Alla luce di questo possiamo ribadire che il concetto di ridda è molto vago; esso può esprimersi in vari modi: come negazione dell’esistenza di Dio o associando a Lui altre divinità, come negazione della condizione di Maometto quale definitivo messaggero di Dio, come negazione del valore vincolante della sunna (detti o comportamenti del profeta oralmente tramandati), come rifiuto della preghiera cinque volte al giorno o della pratica del ramadam (pellegrinaggio); può anche esprimersi con una diversa valutazione della “sharia“, aggiungendo ad essa altre norme e schernendo un qualsiasi aspetto dell’Islam con atti o espressioni più o meno intenzionali. Il termine apostata è stato usato persino per indicare la rivolta delle tribù beduine dopo la morte di Maometto.

Secondo la cultura islamica gli apostati, abbandonando l’Islam, perdono il proprio diritto alla dignità e al rispetto; le loro famiglie esercitano pressione su di loro con minacce e violenze per spingerli a ritornare all’Islam; a volte i parenti medesimi preferiscono non riconoscerli come figli della Comunità (Umma) e spingerli a lasciare il paese sotto minacce di morte. Si registrano casi di giustizia sommaria in cui i colpevoli vengono assassinati dai membri della famiglia o dagli stessi amici in molti paesi tra cui l’Egitto e il Pakistan, senza che questi subiscano conseguenze legali da parte delle autorità.5
Quanto ai fondamentalisti, essi rifiutano ogni dialogo con i non musulmani arrivando al punto di condannare, per delitto di apostasia, coloro che lavorano a favore del dialogo interreligioso; così, per esempio, ogni rapporto con gli ebrei è considerato una prova di tradimento della Umma.

Detto questo si può affermare che la problematica della conversione dall’Islam si inserisce all’interno della tematica più ampia riguardante la libertà religiosa.
La questione più importante che immediatamente salta agli occhi in questa vicenda è la seguente: cosa s’intende per libertà di religione?
Mentre il mondo occidentale, generalmente laico, prevede la possibilità di abbracciare un credo, poterlo abbandonare e poi riprenderlo di nuovo, il mondo islamico accetta la conversione al proprio credo ma non il suo abbandono. Inoltre sulla questione della libertà religiosa è importante il giudizio che ne danno i musulmani stessi. Per alcuni l’incontro tra varie religioni si può realizzare soltanto tra i fedeli che adorano un unico creatore, per altri la libertà religiosa è un diritto fondamentale solo all’interno dell’Islam e riguarda solo la pratica dei culti.

Dopo questa panoramica sui punti di vista delle varie fazioni, può essere illuminante la dottrina enunciata dallo sceicco Muhammad Hamidullah, originario dell’India, docente all’università d’Istanbul e vissuto in Francia dove ha animato un gruppo d’Amitié islamo-Chrétienne, che afferma: “Basandosi sulla lettera del Profeta a Eraclio in cui lo invita ad abbracciare l’Islam, o almeno a non violare la libertà dei suoi sudditi che lo volessero fare, si può affermare che quando non vi sia ne tolleranza religiosa, ne libertà di coscienza in un paese non musulmano e quando tutti i tentativi per migliorare questa situazione siano falliti, è permessa nell’Islam l’instaurazione di questa libertà con la forza delle armi.”6
Dunque la libertà religiosa e la relativa libertà di coscienza, per le quali si può lottare anche con le armi, è semplicemente libertà di poter cambiare liberamente il proprio credo verso l’Islam. Quanto invece alla possibilità, per i musulmani, di lasciare la fede, sia nei paesi musulmani che in quelli non musulmani, non è assolutamente ammesso. Si può notare che il nodo del problema risiede nel fatto che le fonti islamiche che trattano del tema sono molto contraddittorie tra loro e non delineano in maniera chiara i contorni di questo istituto.

apostasia islam

islam.forumup.it/post-50513-islam (forum non più on-line)

Una tradizione (hadit) molto accreditata (qui una piccola raccolta di hadith su questo tema), afferma che è vietato versare il sangue di un musulmano (cioè ucciderlo) tranne che in tre casi: se si tratta del sangue di un musulmano che ha ucciso un musulmano, di quello dell’adultero e di quello di un musulmano apostata. Infatti una notazione a tal proposito dell’islamologo libanese Add Theodor Khoury S.J recita: “la Tradizione prevede la pena di morte per il peccato di apostasia ma, nella legislazione attuale della gran parte degli Stati a maggioranza islamica, questa pena non è stata confermata; tuttavia ancora oggi, in molte società musulmane, l’apostata deve scontare la prigione, l’esilio o può essere ucciso dai suoi stessi familiari”.7

A conferma di ciò, nel 1994, quindi non nel Medioevo, Sami Awar Aldeeb Abu-Sahlieh8 affermò: “Esistono (…) musulmani che si convertono al cristianesimo (…)”; questi convertiti, secondo i musulmani, sono passibili della pena capitale.

Il codice penale della Repubblica del Sudan del 1991, all’articolo 126, comma 2, prevede che: “chi commette il delitto d’apostasia è invitato a pentirsi in un tempo determinato dal tribunale. Se persiste nell’apostasia e non si è convertito di recente all’Islam, sarà punito con la morte”; e per il codice penale della Repubblica Islamica di Mauritania del 1984 che prevede la stessa pena per lo stesso crimine all’articolo 306, pena estesa nel medesimo articolo a “ogni musulmano maggiorenne che rifiuta di pregare pur riconoscendo l’obbligo della preghiera”; dal canto suo il codice penale del Regno del Marocco, all’articolo 220, comma 1, punisce, con una pena detentiva e con un’ammenda, chi induce all’apostasia e tace riguardo alla sorte riservata all’apostata. La pena di morte é prevista anche in Iran e in altri paesi islamici. Citando un rapporto internazionale del 2013, Nessuno tocchi Caino ricorda che il “reato di apostasia” è punito con la morte anche in Afghanistan, Iran, Malesia, Maldive, Nigeria (solo nei dodici Stati settentrionali a maggioranza musulmana), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Emirati Arabi Uniti e Yemen.
Un aspetto importante da considerare, giustamente sottolineato dallo studioso palestinese, è il fatto che qualunque sia la formulazione adottata da alcune Costituzioni arabe, la libertà religiosa garantita da queste Costituzioni può essere compresa solo nei limiti islamici. Per esempio nella carta fondamentale della Repubblica Araba d’Egitto, della Repubblica Araba Siriana, dello Stato del Kuwait, dello Stato del Bahrain, dello Stato del Qatar, della Repubblica dello Yemen e del Regno Hashemita di Giordania si afferma che “…il diritto musulmano è una fonte principale di legislazione, o, la fonte principale di legislazione”.9 Questa attenta considerazione spiega come il concetto di religione e Stato nell’Islam combacino perfettamente e inoltre dimostra ancora una volta che la considerazione del concetto di libera religione che c’è nell’Islam sia nettamente diversa da quella che “abbiamo noi occidentali, religiosi o meno.

Nel corso della storia poi, il concetto di apostasia, dopo la morte di Maometto, si è rapidamente allargato per comprendere sia quanti abbandonino l’Islam sia quanti ne abbiano una concezione diversa o si pongano come oppositori politici. Così la pena di morte per apostasia è divenuta applicabile anche a persone che, in buona fede, si credono buoni musulmani; questa conseguenza vale anche per i codici penali che non abbiano una disposizione riguardante l’apostasia. Il discorso porta inevitabilmente a concludere che l’assenza di una disposizione penale non significa assolutamente che il musulmano possa lasciare liberamente la sua religione. Infatti, le lacune del diritto scritto vanno colmate con il diritto musulmano, secondo le disposizioni legislative dei vari paesi. A sostegno di ciò, Sami Awar Aldeeb Abu-Sahhlieh cita appunto un caso sudanese di condanna a morte, verificatosi nel 1985, malgrado l’assenza di disposizioni relative a questo delitto nell’allora vigente codice penale del 1983; si tratta dell’impiccagione dell’architetto in pensione Mahmûd Muhammad Tâhâ, fondatore e animatore in Sudan del circolo dei Fratelli Repubblicani, la cui testa era già stata chiesta dall’università egiziana di Al-Azhar nel 1976 e poi dalla Lega del Mondo Musulmano, con sede in Arabia Saudita; le due istituzioni, dopo l’esecuzione, si sono felicitate con il presidente allora in carica, generale Ga’far Mohammed an-Numeirî. Sami Awar segnala inoltre che: “in paesi come l’Egitto non si procede all’esecuzione dell’apostata ma viene comunque messo agli arresti.” Infine descrive sinteticamente, escludendo il caso estremo già segnalato, le conseguenze dell’apostasia relativamente al matrimonio, ai rapporti fra genitori e figli e alle successioni ritenendo la situazione dell’apostata caratterizzata da “una libertà a senso unico: libertà d’entrare, divieto d’uscire“.
Afferma inoltre che: “ogni individuo ha il diritto di rivolgersi ai tribunali statali per chiedere il giudizio sull’apostata ma se lo Stato o questi tribunali si rifiutino di mettere a morte quanti siano accusati di apostasia, ogni musulmano si crede in diritto di assassinarli, e certi legislatori permettono allora anche al singolo di uccidere il colpevole”.

La considerazione conclusiva che si può trarre dall’intero discorso è che il soggetto apostata, a prescindere dalle conseguenze legali più o meno severe a cui è assoggettato per il suo comportamento, rimane un soggetto tagliato fuori dalla comunità e considerato un traditore sotto tutti i punti di vista alla pari di un individuo di seconda categoria.


1. Classe Cyril “The Concise Encyclopaedia of Islam”, Revised Edition. Stacey In temati onal, London, 2001, p.271.

2. M.Najjar Fauzi, “Islamic Fundamentalism and the Intellectuals: The Case of Nasr Hamid Abu Zayd”, British Journal of Middle Esterm Studies, Vol. XXVII, Num. 2, November 2000, pp. 177-200.

3. Tamimi Azzam “Human Rights, Islaimic and Secular Perspectives”, in The Quest for Sanity, The Muslim Council of Britain, 2002, pp.229-235.

4. Esposito L. Jhon, ‘The Oxford Encyclopedia of the Modem Islamic World”, New York: The Oxford University Press, 1995 pp. 439-443.

5. Sookhdeo Patrick, “A People Betrayed: The Impact of Islamization on the Chrisdan Commmiity in Pakistan , Fearn, Ross-shire, pp.278-281.

6. M. Hamidullah, “Le Prophète de l’Islain”, vol. II, “L’incontro con l’imperatore Eraclio”, pp.587-588. 7. Khoury S.J Adel Theodor, “I fondamenti dell’Islam”, trad. italiana di C. W. Troll S.J. e Michela Galati, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1999, p.181.

8. Cristiano di origine palestinese, laureato in giurisprudenza a Friburgo, in Svizzera, e in Scienze Politiche a Ginevra, in passato ricercatore in Diritto Arabo e Musulmano e tuttora collaboratore scientifico del’Institut Suisse de Droit Comparé di Losanna nonché docente di Musulmano all’Institut de Droit Canonique nell’Université de Sciences Humaine di Strasburgo, in Francia.

9. S. A. Aldeeb Abu-Sahlieh “le délit d’apostasie aujourd’hui et ses conséquences en droit arabe et musulman” p.98

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