Eros nell’Islam: pedofilia, necrofilia, zoofilia e violenza sulle donne nella Sharia
Una sessualità maschile codificata nel Corano, negli hadith sahih e nel fiqh che entra in rotta di collisione con i diritti umani moderni
Eros nell’Islam: le scienze sociali occidentali hanno passato decenni a denunciare la sottomissione della donna musulmana. Giusto: è un problema reale. Ma questa ossessione ha nascosto il quadro completo.
L’eros islamico non è solo patriarcale. È un sistema giuridico-religioso che regola la sessualità maschile in modo esplicito e dettagliato, autorizzando (o regolando con pragmatismo) pratiche che in qualsiasi società laica moderna sarebbero reati gravissimi: pedofilia istituzionalizzata, necrofilia, rapporti con animali e violenza fisica sulla moglie.
Queste non sono “deviazioni estremiste”. Sono derivate dirette dal Corano, dagli hadith sahih e dal consenso (ijma’) delle quattro scuole giuridiche sunnite.
Pedofilia istituzionalizzata: il matrimonio con bambine di 9 anni
Il Profeta Maometto sposò Aisha quando lei aveva 6 anni e consumò il matrimonio quando ne aveva 9 (Sahih al-Bukhari 5134).
- Testo diretto: Sahih al-Bukhari 5134 – sunnah.com
- Versione parallela: Sahih al-Bukhari 5133 – sunnah.com
- Sahih Muslim (matrimonio a 7 anni, consumato a 9): Sahih Muslim 1422c – sunnah.com
Le quattro scuole giuridiche classiche (hanafita, malikita, shafi’ita, hanbalita) concordano: non esiste un’età minima per il matrimonio. Il padre può dare in sposa una bambina anche molto piccola, e il marito può consumare il matrimonio quando la bambina è “fisicamente pronta”, seguendo l’esempio del Profeta. Il consenso della sposa minorenne non è necessario.
Necrofilia: la fatwa che permette rapporti con la moglie morta
Nel maggio 2011 il marocchino Sheikh Abdel-Bari Zamzami (fondatore dell’Unione Internazionale degli Studiosi Musulmani insieme a Yusuf al-Qaradawi) emanò una fatwa esplicita: il marito può avere rapporti sessuali con la moglie morta fino a sei ore dopo il decesso, perché il contratto di matrimonio resta valido anche dopo la morte.
Fonti dirette:
- Articolo originale in arabo su Hespress (12 maggio 2011) che riporta la fatwa: https://www.hespress.com/مضاجعة-الزوجة-الميتة-أم-إكراه-الحية-؟؟-50251.html
- Video della fatwa (Zamzami che spiega personalmente la sua posizione): https://www.youtube.com/watch?v=taZngkAhCNM
- Report dettagliato in inglese (con traduzione della fatwa): MEMRI – Uproar Over Fatwa By Moroccan Sheikh Permitting Necrophilia
Zamzami ribadì la fatwa anche nel 2012. Nel video afferma chiaramente che la morte non scioglie il vincolo matrimoniale (citando il Corano sulla presenza delle mogli in Paradiso) e che quindi il marito ha diritto di “fare ciò che vuole” con la moglie defunta, pur definendo l’atto “morboso” e “non commesso da persona sana di mente”.
Zoofilia: come regola il fiqh i rapporti con gli animali
Il Corano non lo menziona esplicitamente, ma il fiqh classico delle quattro scuole giuridiche sunnite (hanafita, malikita, shafi’ita, hanbalita) lo regola nei dettagli. È unanimemente considerato haram (proibito), ma non è punito con l’hadd (la pena coranica fissa prevista per lo zina). Si tratta invece di un ta’zir, cioè una punizione discrezionale (leggera o severa) lasciata alla decisione del giudice o del governante.
Alcuni testi di fiqh antichi (tra cui Fatawa Qazi Khan, opera hanafita di riferimento) e fatwa contemporanee danno indicazioni pratiche molto concrete: se l’animale è halal (pecora, capra, mucca) va ucciso e la sua carne non può essere mangiata; l’uomo deve comunque fare il ghusl (lavacro maggiore) come dopo un rapporto normale; ecc.
Fonti dirette e verificabili:
- SeekersGuidance (autorevole sito hanafita/shafi’ita contemporaneo, basato su Ibn Abidin – Radd al-Muhtar):https://seekersguidance.org/answers/halal-and-haram/what-is-the-ruling-of-bestiality-in-islam/ → Conferma: categoricamente haram, punito solo con ta’zir, animale halal da uccidere.
- IslamWeb (una delle piattaforme di fatwa più consultate al mondo):https://www.islamweb.net/en/fatwa/325030/whether-bestiality-invalidates-hajj-and-fasting → Spiega esplicitamente la differenza: non scatena l’hadd di zina (Abu Hanifa e Malik), ma solo ta’zir.
- IslamWeb (versione araba dettagliata): https://www.islamweb.net/ar/fatwa/126386/حكم-إتيان-البهيمة-وهل-تقتل → Hadith di Ibn Abbas («non c’è hadd per chi si accoppia con un animale»), consenso degli ulama sul ta’zir e regole sul destino dell’animale.
Queste regole dimostrano un approccio pragmatico e maschile: l’atto non è equiparato all’adulterio o alla fornicazione. È un peccato “minore” dal punto di vista penale, regolamentato come una questione igienico-rituale e di proprietà.
Violenza sulle donne: il “diritto di correzione” nel Corano 4:34
Il pilastro più esplicito è nel Corano 4:34:
«Gli uomini sono preposti alle donne […] Quanto a quelle di cui temete l’insubordinazione (nushuz), ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, quindi battetele (idribuhunna). Se vi obbediscono, non cercate più modi contro di loro.»
- Testo Corano: Quran.com – Surah An-Nisa 4:34
- Tafsir Ibn Kathir (classico): quran.com/4:34/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir – interpreta chiaramente “idribuhunna” come percosse fisiche (non eccessive).
Il Profeta stesso autorizzò i compagni a “picchiare” le mogli “senza eccessi” (Sunan Abi Dawud 2142 e 2146):
Molti mufti contemporanei continuano a difendere questo “diritto di correzione” come parte della disciplina coniugale legittima secondo la Sharia.
Fonti dirette ufficiali contemporanee:
- Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (uno dei più autorevoli studiosi salafiti contemporanei, fondatore di IslamQA.info): IslamQA – Beating Wife in Islam (Fatwa n. 41199) → Afferma esplicitamente che il marito ha il diritto di picchiare la moglie (in modo non violento e senza lasciare segni) se disobbedisce, come forma di disciplina.
- IslamWeb (piattaforma di fatwa tra le più consultate al mondo, gestita da studiosi sunniti): Husband must follow steps to discipline wife in order → Spiega che il marito deve seguire l’ordine coranico (ammonizione → abbandono nel letto → percossa) e che la percossa è l’ultima misura lecita per correggere la moglie disobbediente.
Questi mufti (e molti altri) ribadiscono che si tratta di un “diritto di correzione” limitato, ma legittimo secondo il testo coranico e la tradizione.
Conclusione: incompatibilità con i diritti umani moderni
L’eros islamico è un sistema normativo nato nel VII secolo che considera la donna (viva, morta, bambina o adulta) come oggetto di diritto maschile: sessuale, riproduttivo, disciplinare.
Le quattro scuole giuridiche sunnite, che rappresentano il 90% dei musulmani, hanno codificato queste regole per 14 secoli. Le riforme moderne sono sempre contro il testo sacro e la tradizione, mai a partire da esso.
Un sistema che autorizza il matrimonio con bambine di 9 anni (hadith sahih), che discute se si può avere rapporti con la moglie morta (fatwa Zamzami), che regola il sesso con gli animali come ta’zir e che prescrive di “batterle” per insubordinazione (Corano 4:34), non è compatibile con il concetto di dignità umana del XXI secolo.

Una religione che ha 1400 anni e che non è per nulla cambiata nel tempo, vive con regole che hanno 1400 anni. Pedofilia, zoofilia a sottomissione della donna erano ammessi all’epoca in gran parte del mondo conosciuto.
Certo che per le culture che in questo tempo si sono evolute attraverso un enorme sviluppo culturale e scientifico appare assurdo.
Ne vediamo oggi le conseguenze.
Salve, le conseguenze sono dovute anche a questo: Maometto, profeta da imitare in tutto e per tutto
Il Cristianesimo vive con regole di 2000 anni fa, cosa c’entra.
Sono le regole il problema, non il tempo in cui si scrivono.
I 10 comandamenti sono 3500 anni fa eppure sono la base della civiltà odierna.
Come sopra, sono le regole il problema, non il tempo in cui si scrivono.